Mora credendi e mora solvendi: differenti presupposti e ... differente applicazione

Qualora la domanda di mora credendi non sia stata formulata nel giudizio di merito, ma solo in cassazione, la stessa non può ritenersi ritualmente proposta, ma il comportamento del creditore che ha rifiutato l’offerta non formale di pagamento del corrispettivo, assume rilievo al fine di escludere la mora solvendi .

Il caso. Il Tribunale di La Spezia ingiungeva ad una s.p.a. operante nel settore marittimo, il pagamento in favore della ricorrente, una società navale, di una cospicua somma di denaro a titolo di saldo del corrispettivo di opere eseguite in appalto su una chiatta, nonché per la custodia e l’ormeggio del natante alla banchina del proprio cantiere. Contro questo provvedimento la s.p.a. proponeva opposizione chiedendo la condanna dell’opposta a restituirle la chiatta e, accertata l’inesistenza del suo debito relativo alle prestazioni di ormeggio e custodia, domandava che il credito a saldo della società navale fosse compensato con i danni ad essa derivanti dall’impossibilità di utilizzare il natante in oggetto. In via subordinata chiedeva la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società navale, con condanna della medesima al risarcimento dei danni. L’opposta costituitasi in giudizio chiedeva il rigetto dell’opposizione e la condanna al pagamento di quanto ad essa dovuto, chiarendo che la chiatta era rimasta ormeggiata alla banchina del suo cantiere e ciò aveva impedito lo svolgimento di altri lavori. La circostanza dell’ingiustificato rifiuto da parte del creditore della somma di denaro Il Giudice Istruttore, con ordinanza accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla s.p.a. ed ordinava alla società navale la restituzione della chiatta, subordinatamente al pagamento da parte della ricorrente della somma di denaro dovuta, oltre interessi maturati. La s.p.a. però, contestava alla società navale che la misura degli interessi dovesse essere quella legale e non quella stabilita nel decreto monitorio, quindi inviava parte della somma al rappresentante legale della società, rassicurando di pagare il saldo al ritiro della chiatta. Ad un primo accesso effettuata dalla s.p.a. mediante ufficiale giudiziario per il ritiro del natante, la società navale rifiutava l’assegno offerto da controparte. Anche nei successivi accessi la società navale rifiutava le successive offerte. Con sentenza il Tribunale di La Spezia dichiarava nullo e revocava il decreto ingiuntivo per errore nelle somme in esso indicate e dichiarava la compensazione totale tra le parti dei crediti e dei debiti. La Corte d’appello in parziale riforma della sentenza impugnata condannava la committente al pagamento nei confronti dell’appaltatrice della somma di denaro a titolo di saldo del corrispettivo di appalto oltre interessi legali e maggior danno ed ancora oltre interessi legali dalla domanda al saldo quale indennizzo per la custodia della chiatta. Il giudice però, distingueva due diversi periodi per il primo era riconosciuto alla società navale il pagamento in suo favore di una somma di denaro per l’opera eseguita, per la custodia e l’ormeggio del natante, essendo detta imbarcazione trattenuta senza che fossero eseguiti lavori su di essa per motivi addebitabili alla proprietaria. Vi era però un secondo periodo in cui nulla spettava alla società navale, in quanto per comportamenti anomali e pretestuosi” la stessa aveva opposto ingiustificati rifiuti alle offerte avanzate con diffida e questi avevano causato il protrarsi della permanenza del natante indipendentemente dalla volontà della proprietaria. Avverso questa decisione la committente proponeva ricorso per cassazione e l’intimata resisteva e proponeva ricorso incidentale. se non già formulata nel giudizio di merito, non può ritenersi ritualmente proposta La società per azioni censurava la decisione ritenendo che la stessa non si era pronunciata circa le richieste di declaratoria di mora credendi della società navale, nonché sulla determinazione del danno per ritardato inadempimento ex art. 1224 c.c. inoltre,la decisione non aveva considerato gli effetti della mora sugli interessi ed il danno che erano stati riconosciuti alla predetta società navale. La sentenza non aveva neppure spiegato perché aveva limitato la mora credendi ad un determinato periodo e con il solo riferimento alla custodia e all’ormeggio. Giova premettere che la mora credendi si fonda sulla mancata cooperazione del creditore che, ai sensi dell’art. 1206 c.c. senza motivo legittimo non accetta e non rende possibile la prestazione da parte del debitore il danno consiste nel pregiudizio che per effetto di tale condotta sia derivato al debitore ex art. 1207 co. 3 c.c. e postula l’offerta solenne. La Suprema Corte rileva come la domanda della s.p.a. non sia stata formulata nel giudizio di merito, posto che, al fine di ritenere ritualmente proposta la stessa è del tutto inidoneo il riferimento da essa ricorrente compiuto al comportamento anomalo e pretestuoso della controparte che ebbe a rifiutare l’offerta informale di pagamento del corrispettivo. ma assume rilievo al fine di escludere la mora solvendi! D’altro canto però, a diverse conclusioni giunge la Corte di legittimità, a proposito degli effetti della condotta tenuta dalla società navale sugli interessi e la rivalutazione ex art. 1224 c.c. La verifica della sussistenza dei presupposti della mora solvendi della debitrice, derivante dal ritardato pagamento dell’obbligazione del corrispettivo, dedotta in giudizio con il ricorso per decreto con il quale erano stati chiesti anche gli interessi moratori, andava compiuta d’ufficio dal giudice. Quest’ultimo doveva accertare la colpa del debitore ovvero se fosse al medesimo imputabile il mancato tempestivo adempimento dell’obbligazione per l’intero periodo considerato o almeno per una parte soltanto. La sentenza impugnata si è quindi limitata a prendere in esame la condotta tenuta dalla società navale sotto il profilo del diritto all’indennizzo per la custodia e l’ormeggio. Secondo la Suprema Corte la decisione impugnata è contraddittoria in quanto pur avendo ritenuto che la società navale aveva ingiustificatamente rifiutato le offerte della debitrice, ha poi condannato la s.p.a. al pagamento degli interessi, maggiorati di rivalutazione, per il colpevole ritardo richiesto dall’art. 1224 co. 2 c.c., indistintamente dalla domanda al saldo senza però valutare, sotto il profilo in esame, la rilevanza e l’efficacia delle predette offerte. Ai sensi dell’art. 1220 c.c. l’offerta non formale della prestazione ovvero l’offerta effettuata senza l’adozione delle forme previste dagli artt. 1206 ss. c.c. impedisce il verificarsi della mora solvendi , determinata dal ritardo dell’adempimento e gli effetti a questa riconducibili interessi e danni , senza peraltro determinare la mora del creditore e le conseguenze a questa ricollegabili. Sulla base di tale ultimo assunto la Suprema Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinviando anche per le spese della presente fase ad altra sezione della Corte d’appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 ottobre - 26 novembre 2012, n. 20889 Presidente Mazzacane – Relatore Migliucci Svolgimento del processo 1.- Il Presidente del Tribunale di La Spezia ingiungeva a GABECA s.p.a. il pagamento a favore della ricorrente NAVALMARE s.r.l. dell'importo di L. 279.991.915 a titolo di saldo del corrispettivo di opere eseguite in appalto sulla chiatta xxxx nonché per la custodia e l'ormeggio del natante alla banchina del proprio cantiere, in località omissis data di ultimazione delle opere predette al 29-6-1990 data in cui aveva chiesto il pagamento del canone di ormeggio , oltre interessi nella misura del 13,50%. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione la GABECA s.p.a. chiedendo la condanna dell'opposta NAVALMARE s.r.l. a restituirle la chiatta e, quindi, accertata l'inesistenza di un suo debito relativo alle suddette prestazioni di custodia e di ormeggio, che il credito di NAVALMARE s.r.l. a saldo del prezzo d'appalto fosse compensato con i danni ad essa derivati dall'impossibilità di utilizzare quel natante in subordine, la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di NAVALMARE s.r.l. con la condanna della medesima al risarcimento del danno. La NAVALMARE s.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della società opponente al pagamento di quanto ad essa dovuto, osservando che la chiatta era rimasta ormeggiata alla banchina del suo cantiere il che aveva impedito altre lavorazioni. Con ordinanza del 2-2-1691 il G.I., in accoglimento del ricorso proposto da GABECA s.p.a., ex articolo 700 cod. proc. civ., ordinava alla NAVALMARE s.r.l. la restituzione della chiatta xxxx subordinatamente al pagamento da parte delle prima dell'importo di lire 217.867.370. Con atto notificato l’11-3-1991 la NAVALMARE s.r.l. diffidava la GABECA S.p.A. a ritirare la chiatta, previo pagamento della somma di L. 217. 867.370 oltre interessi maturati. La GABECA s.p.a. dapprima con atto notificato il 21-3-1991 contestava a NAVALMARE s.r.l. che la misura degli interessi dovesse essere quella legale e non quella stabilita nel decreto monitorio 13,50% ,quindi con lettera 28-3-1991 inviava la somma di L.50.000.000 al legale di NAVALMARE s.r.l., assicurando che avrebbe provveduto al pagamento del saldo al ritiro della chiatta il 6-11-1991 effettuava un primo accesso con ufficiale giudiziario per il ritiro della chiatta e il pagamento della somma stabilita dal G.I. offrendo un assegno di conto corrente che veniva rifiutato dalla NAVALMARE. Le operazioni venivano rinviate al 13-11-91, ma in tale data non era presente il legale rappresentante della NAVALMARE s.r.l. Con telex e fax del 14-11-91 la GABECA s.p.a. diffidava la NAVALMARE s.r.l., a riconsegnare la chiatta per il giorno successivo e organizzava a tal fine la presenza di rimorchiatori. Il 15-11-91 l'ufficiale giudiziario ritornava in loco con 4 assegni circolari intestati alla NAVALMARE s.r.l. per complessive L. 190.243.263, costituenti il saldo dovuto cioè capitale residuo più interessi legali , peraltro la NAVALMARE s.r.l. rifiutava l'offerta sostenendo che era necessario un preavviso di almeno 48 ore. Con sentenza depositata in data 6-2-2003 il Tribunale di La Spezia dichiarava nullo e revocava il decreto ingiuntivo per errore nelle somme in esso indicate , e dichiarava la totale compensazione tra le parti dei crediti e debiti . Con sentenza dep. il 24 agosto 2005 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione impugnata con appello principale da NAVALMARE s.r.l. e incidentale da GABECA s.p.a., condannava quest'ultima a pagare alla prima Euro 86.696,26 a titolo di saldo del corrispettivo di appalto, oltre interessi legali e maggior danno nella misura del 2%, a decorrere dalla data della domanda al saldo Euro 14.864,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, quale indennizzo per la custodia della chiatta XXXX per il periodo dal 15.2-90 al 26-6-90 rigettava, nel resto, le domande dell'appellante principale e l'appello incidentale. I Giudici respingevano la domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dalla GABECA s.p.a., escludendo che sussistessero le condizioni invocate dalla committente a sostegno del denunciato inadempimento per quel che concerneva la mancata ultimazione delle opere, l'assunto era smentito dalla scrittura del 14-2-1990 con la quale le parti avevano accertato che i lavori erano stati eseguiti in modo completo e corretto ed erano stati accettati dalla successiva corrispondenza intercorsa fra le medesime, era risultata l'avvenuta ultimazione dei lavori il 6-2-1990 e che la chiatta era rimasta presso la appaltatrice in attesa di un nuovo contratto che le parti avevano intenzione di concludere per ulteriori lavori ma che poi non erano stati effettuati per ragioni imputabili alla GABECA s.p.a., come risultante dalla lettera da quest'ultima inviata il 18-6-1990, con la quale comunicava che avrebbe provveduto a ritirare il natante. A fine giugno nessun inadempimento era ascrivibile alla NAVALMARE s.r.l. e significativo in proposito era il comportamento processuale della GABECA, che all'udienza del 21-11-1990 aveva ammesso di essere debitrice della somma di lire 217.867.370, che offriva banco iudicis. Pertanto, a favore della NAVALMARE s.r.l. era riconosciuto il diritto al corrispettivo nella misura di lire 167.867,370 = Lire 217. 867.370 - lire 50.00.00 pagati incorso di causa con gli interessi maggiorati del 2% annuo per la svalutazione monetaria dalla domanda al saldo nonché l'indennizzo dovuto per la custodia e l'ormeggio dal 15-2-1990 al 26-6-1990, essendo stata l'imbarcazione trattenuta in tale periodo per lavori che non erano stati effettuati per motivi addebitabili alla proprietaria invece, per il periodo successivo dal 15-11-1990 al 30-11-1992 nulla spettava alla NAVALMARE s.r.l., tenuto conto dei comportamenti anomali e pretestuosi tenuti anche dalla medesima che aveva opposto ingiustificati rifiuti alle offerte avanzate con diffida del 21-3-1991, del 6 e 15 novembre 1991 e che avevano causato il protrarsi della permanenza del natante indipendentemente dal volontà della GABECA s.p.a 2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione GABECA s.p.a. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l'intimata proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo. Motivi della decisione Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ex articolo 335 cod. proc. civ., perché sono stati proposti avverso la stessa sentenza. Va ancora precisato che l'articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006, si applica ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e fino all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2099 che l’ha abrogato e, quindi, non trova applicazione al presente giudizio la sentenza impugnata è stata depositata il 24 agosto 2005 i rilievi, compiuti dalla resistente, ai quesiti formulati dalla ricorrente appaiono perciò ininfluenti, dovendo l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso valutarsi a stregua del suo complessivo contenuto. Ricorso principale 1.1. - L'unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cod.proc. civ., 1223,1220 e 1226 cod. civ. nonché emessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che non si era pronunciata sulla richiesta di declaratoria di mora credendi della NAVALMARE s.r.l., da essa ricorrente formulata nonché sulla determinazione del danno per ritardato inadempimento ex articolo 1224 cod. civ. non aveva considerato gli effetti della mora sugli interessi e il danno che erano stati riconosciuti alla predetta NAVALMARE s.r.l. dalle risultanze processuali erano emerse le ripetute e serie offerte di pagamento della somma dovuta ingiustificatamente rifiutate da controparte, nonostante che la stessa sentenza avesse accertato il comportamento anomalo e pretestuoso della predetta non aveva spiegato perché, implicitamente riconoscendo al riguardo la mora credendi, l'aveva peraltro limitata al periodo dal 15-11-1990 al 30-11-1992 e con riferimento esclusivamente al pagamento per la custodia e l'ormeggio. 1.2. - Il motivo va accolto nei limiti di cui si dirà di seguito. Le doglianze formulate con il ricorso hanno a oggetto la omessa pronuncia di declaratoria della mora credendi della NAVALMARE s.r.l. con riferimento alla domanda di danni subiti da essa ricorrente e all'avvenuto riconoscimento a favore della NAVALMARE s.r.l. di interessi e rivalutazione monetaria. a Per quel che concerne il mancato accoglimento della domanda di danni pretesi dalla GABECA s.p.a., la ricorrente denuncia l'omesso esame delle richieste formulate da essa opponente di declaratoria della mora credendi della NAVALMARE s.r.l. con riferimento al comportamento tenuto dalla predetta NAVALMARE s.r.l., dalla stessa sentenza definito anomalo e pretestuoso. Qui occorre premettere che la mora credendi si fonda sulla mancata cooperazione del creditore che, ai sensi del articolo 1206 cod. civ., senza motivo legittimo non accetta e non rende possibile la prestazione da parte del debitore il danno consiste nel pregiudizio che per effetto di tale condotta sia derivato al debitore ex articolo 1207 terzo comma cod. civ. e postula l'offerta solenne. Orbene, da quanto esposto nel ricorso per cassazione non si evince che tale domanda sia stata formulata nel giudizio di merito, posto che evidentemente - al fine di ritenere ritualmente proposta la stessa - è del tutto inidoneo il riferimento da essa ricorrente compiuto al comportamento anomalo e pretestuoso dalla controparte che ebbe a rifiutare l'offerta informale di pagamento del corrispettivo, comportamento che - come si dirà infra - assume rilievo al fine di escludere la mora solvendi. b Infatti, diversamente deve ritenersi a proposito degli effetti della condotta tenuta dalla NAVALMARE s.r.l. sugli interessi e la rivalutazione ex articolo 1224 cod. civ. che alla predetta sono stati riconosciuti dalla domanda al saldo e che, come si è detto, pure hanno formato oggetto di censura con il ricorso per cassazione. La verifica della sussistenza dei presupposti della mora solvendi della debitrice, derivante dal ritardato pagamento dell'obbligazione del corrispettivo, dedotta in giudizio con il ricorso per decreto con il quale erano stati chiesti anche gli interessi moratori, andava compiuta dal giudice d'ufficio il quale - in base alle allegazioni e alle risultanze processuali - doveva accertare la colpa del debitore ovvero se fosse al medesimo imputabile il mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione per l'intero periodo considerato dalla domanda al saldo o almeno per una parte soltanto. Orbene, nella specie i Giudici, pur avendo verificato che vi erano state offerte di pagamento rifiutate e che al riguardo la NAVALMARE s.r.l. aveva tenuto, peraltro limitatamente a un determinato periodo 15-11-1990/30-11-1992 una condotta anomala e pretestuosa, ha omesso di considerare sotto il profilo in esame tali circostanze che, come si è detto,pure erano state accertate e valutate nella sentenza per escludere che la permanenza del natante al molo fosse stata determinata dal comportamento della committente, ascrivendola piuttosto alla condotta dell'appaltatrice in effetti, la sentenza si è limitata a prendere in esame la condotta tenuta dalla NAVALMARE s.r.l. sotto il profilo del diritto all'indennizzo per la custodia e l'ormeggio fino al momento in cui poi il natante era stato rimosso dal cantiere 30-11-1992 . La decisione appare contraddittoria perché, pur avendo ritenuto in sostanza che la NAVALMARE s.r.l. aveva ingiustificatamente rifiutato le offerte delle somme poi risultate dovute quanto meno per il periodo considerato di cui si è detto - il che avrebbe dovuto logicamente escludere il ritardo colpevole della GABECA s.p.a. nel pagamento - ha poi condannato al pagamento degli interessi, maggiorati di rivalutazione per il colpevole ritardo richiesto dall'articolo 1224 secondo comma cod. civ. indistintamente dalla domanda al saldo senza valutare sotto il profilo in esame la rilevanza e l'efficacia delle predette offerte, dovendo qui accennarsi che, ai sensi dell'articolo 1220 cod. civ., l'offerta non formale della prestazione ovvero l'offerta effettuata senza l'adozione delle forme previste dagli artt. 1206 e ss. cod. civ. impedisce il verificarsi della mora solvendi, determinata dal ritardo dell'adempimento, e gli effetti a questa riconducibili interessi e danni , senza peraltro determinare la mora del creditore e le conseguenze a questa ricollegabili. Ricorso incidentale . 1.1.- L'unico motivo censura la statuizione con la quale la sentenza impugnata aveva escluso che nulla spettasse per la custodia e l'ormeggio del natante relativamente al periodo 15-11-1990/30-11- 1992 sul rilievo che era risultato ingiustificato il rifiuto del pagamento del corrispettivo. Dopo avere rilevato che non sembrava che la sentenza avesse ritenuto la mora crederseli, deduce che in ogni caso questa non potrebbe configurarsi nella specie in cui l'offerta informale del pagamento non era stata seguita dagli adempimenti al riguardo prescritti dall'articolo 1212 cod. civ. e non avrebbe potuto fare scaturire gli effetti previsti dal terzo comma dell'articolo 1207. Per essere la GABECA s.p.a. esonerata dal pagamento delle spese di conservazione della cosa e per ottenere il risarcimento dei danni, sarebbe stata, invece, necessaria la mora credendi della NAVALMARE s.r.l 1.2.-Il motivo va disatteso. Come si è già accennato sopra, la sentenza ha respinto la domanda con la quale la NAVALMARE s.r.l. aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo per l'ormeggio, escludendo che la permanenza nel cantiere fosse addebitabile alla GABECA s.p.a. e ritenendo, invece, che la mancata consegna della chiatta era ascrivibile al comportamento di NAVALMARE s.r.l., la quale aveva rifiutato ingiustificatamente il corrispettivo dovuto trattenendo così il natante. Innanzitutto, occorre al riguardo osservarsi che la Corte di appello non ha fondato sulla mora credendi della NAVALMARE s.r.l. il rigetto della domanda di indennizzo relativa alla custodia del natante. Peraltro, il riferimento alla necessità della costituzione in mora crederteli di essa NAVALMARE s.r.l. per consentire l'esonero della GABECA s.p.a. dalle spese di conservazione della cosa ai sensi dell'articolo 1207 terzo comma cod. civ. appare fuori luogo, atteso che nella specie in discussione era il risarcimento dei danni risentiti da essa NAVALMARE s.r.l. per il mancato ritiro del natante da parte del committente, che era stato condizionato al pagamento del prezzo dunque, la pretesa era riconducibile agli effetti della mora solvendi imputata alla GABECA s.p.a. per il ritardato adempimento dell'obbligazione posta a suo carico, mora la quale è stata peraltro esclusa in considerazione della condotta tenuta dalla NAVALMARE s.r.l. Il ricorso incidentale va rigettato. La sentenza va cassata in relazione al ricorso principale nei limiti di quanto in motivazione con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova. P.Q.M. Riunisce i ricorsi, accoglie quello principale per quanto in motivazione, rigetta l'incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Genova.