È necessario valutare la rilevanza degli inadempimenti

Sia la società cedente che la cessionaria non adempiono agli obblighi contrattuali. La cosa importante è valutare i risvolti che questi hanno sulla vita dell’azienda.

Miliardi di lire in ballo che, come spesso succede, fanno nascere liti giudiziarie. Come la controversia tra due società affrontata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 791/2012 depositata il 20gennaio, in materia di cessione di un ramo di azienda. Il caso. Una società srl cedeva il proprio ramo di azienda concernente i lavori pubblici, inclusa l’iscrizione all’Albo nazionale Costruttori, nonché 3 contratti in corso di esecuzione, ad un’altra srl. In pratica, il cedente, posto nel frattempo in concordato preventivo, conveniva in giudizio la società cessionaria per inadempimento di un’obbligazione contrattuale che obbligava la cessionaria a pagare, in più riprese e in base allo stato avanzamento lavori, il prezzo delle opere appaltate. Da una parte mancano i pagamenti, dall’altra la certificazione. Nello stesso giudizio, la società convenuta, pur ammettendo l’esistenza del credito, eccepiva di aver legittimamente sospeso i pagamenti perché gli era stato trasferita l’iscrizione all’Albo Costruttori, ma non la dichiarazione scritta attestante i requisiti ceduti, indispensabile per aggiudicarsi lavori di importo superiore a 10 miliardi di lire. Qual è l’inadempimento più importante? Mentre i giudici di primo grado avevano deciso che l’inadempimento della cessionaria era più grave di quello della cedente, la Corte d’appello ribalta completamente il verdetto. Così, la società cedente presenta ricorso per cassazione. La S.C. ritiene il ricorso inammissibile smentendo quanto dedotto dalla società ricorrente. Tra i motivi del ricorso, infatti, la ricorrente afferma che mentre il mancato pagamento è un fatto certo e sicuramente pregiudizievole per i suoi creditori , difetta ogni prova che la cessionaria abbia subito un danno in conseguenza dell’omessa consegna della certificazione . Senza certificato bisogna rinunciare a lavori da 10 miliardi di lire. La Corte di legittimità, a sostegno della sua decisione, sottolinea che i giudici di appello, correttamente, avevano evidenziato che l’inadempimento della cedente all’obbligo di consegna dei certificati non appariva di scarsa importanza rispetto all’inadempimento della controparte, anche in virtù di alcuni pagamenti che quest’ultima aveva effettuato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, quindi, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 novembre 2011 - 20 gennaio 2012, n. 791 Presidente Rovelli – Relatore Cristiano Svolgimento del processo La Gemignani s.r.l., con contratto del 20.2.98, cedette alla Fisarco s.r.l. il proprio ramo d'azienda concernente i lavori pubblici, inclusa l'iscrizione all'Albo nazionale Costruttori, nonché tre contratti d'appalto in corso di esecuzione. Il corrispettivo della cessione venne globalmente pattuito in L. 2.235.000.000, comprensive della somma L. 1.290.000.000, relativa ai soli contratti d' appalto e pari al 7,268% del prezzo delle opere appaltate, che la cessionaria si obbligò a pagare in più riprese, in base agli stati di avanzamento dei lavori. Con citazione del gennaio del '99 la Gemignani, posta nel frattempo in concordato preventivo, convenne in giudizio la Fisarco dinanzi al Tribunale di Firenze, deducendone l'inadempimento a tale specifica obbligazione contrattuale e chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 419.372.198, calcolata sulla scorta dei SAL in suo possesso, emessi sino al giugno del '98, od a quella maggiore eventualmente dovutale in base ai SAL aggiornati alla data della domanda. La convenuta si costituì in giudizio e, pur ammettendo l'esistenza del credito ex adverso preteso, eccepì a propria difesa di aver legittimamente sospeso i pagamenti, ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso l'inadempimento della Gemignani agli obblighi, contemplati alla clausola 2 del regolamento negoziale, di trasferirle, oltre all'iscrizione all'Albo Costruttori per le categorie e gli importi risultanti da un certificato allegato al contratto, i requisiti del quinquennio e del triennio antecedenti, ai fini della partecipazione a pubbliche gare d'appalto ai sensi del DCPM n. 55/91, e di rilasciarle una dichiarazione scritta attestante i requisiti ceduti. Il Tribunale adito, ritenuto che l'inadempimento della Fisarco fosse di maggiore gravità rispetto a quello della Gemignani, ritenne infondata l'eccezione e condannò la cessionaria a pagare alla cedente la somma di Euro 615.771,69 oltre agli interessi legali ed ai 3/4 delle spese processuali. L'appello proposto dalla Fisarco contro la decisione fu accolto dalla Corte d'Appello di Firenze che, con sentenza del 30.10.06, respinse la domanda di adempimento della Gemignani. La Corte territoriale osservò che, ancorché per partecipare alle gare d'appalto fosse sufficiente un'autocertificazione, la documentazione non consegnata dalla cedente era indispensabile alla cessionaria per rendersi aggiudicataria di lavori di importo superiore a quello di dieci miliardi indicato nell'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori che la Fisarco, già nel marzo dell'88, aveva comunicato alla Gemignani di aver iniziato a partecipare a gare d'appalto per un valore superiore a tale cifra e l'aveva invitata a fare in modo che al volume d'affari acquistato corrispondesse una comprovata esecuzione di lavori, con certificazione legalmente riconosciuta dagli enti pubblici appaltanti che la cedente aveva consegnato solo in parte, ed in ritardo, le certificazioni, costringendo la Fisarco a rinunciare a partecipare alle gare che l'incidenza dei reciproci inadempimenti delle parti sul sinallagma contrattuale andava valutata con esclusivo riferimento alla data di notifica della citazione, in cui la Gemignani aveva maturato un credito, a titolo di corrispettivo della cessione dei contratti d'appalto, di L. 419.372.198, che rappresentava meno del 30% del prezzo di L. 1.290.000.000 pattuito, mentre non si poteva tener conto dei maggiori crediti della cedente divenuti esigibili solo in corso di causa che, considerato che la Gemignani aveva già ricevuto il pagamento delle residue L. 1.045.000.000, l'inadempimento della cedente all'obbligo di consegna dei certificati non appariva di scarsa importanza rispetto all'inadempimento della Fisarco. La Gemignani s.r.l. in concordato preventivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui la Fisarco s.r.l. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo di ricorso, la Gemignani, denunciando violazione dell'art. 1460 c.c., deduce che l'inadempimento di Fisarco era assai più grave di quello che le è stato imputato. Osserva a riguardo che la cessionaria non le ha versato la somma di L. 1.192.300.246, corrispondente ad oltre il 50% del prezzo di vendita del ramo di azienda ceduto, e che il debito, già interamente maturato alla data del 31.10.99, come emerso dai SAL prodotti in giudizio dalla Fisarco su ordine del giudice , alla data di notifica della citazione era assai superiore a L. 419.372.198, importo da essa indicato nell'atto introduttivo solo perché corrispondente all'ammontare dei SAL già in suo possesso. Rileva che il giudizio di comparazione che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., deve essere eseguito con riferimento al comportamento di entrambe le parti, è stato effettuato dalla Corte di merito in modo errato e privo di logica, in quanto, mentre il mancato pagamento è un fatto certo e sicuramente pregiudizievole per i suoi creditori, difetta ogni prova che la Fisarco abbia subito un danno in conseguenza dell'omessa consegna della certificazione. Assume, pertanto, che difettava nella specie quel rapporto di corrispettività che avrebbe potuto far ritenere fondata l'eccezione sollevata dalla controparte e che la condotta di Fisarco, che non l'aveva informata in ordine all'effettiva entità del credito, avrebbe dovuto essere ritenuta contraria a buona fede. 1.2 Il motivo va dichiarato inammissibile, siccome volto non già a denunciare, secondo quanto richiesto dall'art. 360 I comma n. 3 c.p.c., l'erronea ricognizione, da parte del giudice del merito, della astratta fattispecie normativa disciplinata dall'art. 1460 c.c. - ovvero a sollevare un problema di interpretazione di detta disposizione codicistica - bensì a contestare l'applicabilità della norma in questione alla concreta fattispecie dedotta in giudizio, in ragione dell'errata valutazione delle risultanze di causa, e dunque a censurare fa sentenza sotto il diverso - e non allegato - profilo del vizio di motivazione. 1.3 Va aggiunto, per completezza, che l'inammissibilità dei motivo andrebbe dichiarata anche nel caso in cui il suo esame ai sensi dell'art. 360 I comma n. 5 c.p.c. non dovesse ritenersi precluso dall'errata qualificazione in diritto attribuitagli dalla ricorrente. 1.4 Esso difetta, infatti, del requisito dell'autosufficienza, non avendo la Gemignani indicato in ricorso le date di emissione dei SAL depositati dalla controparte all'udienza del 20.10.2000, né precisato l'ammontare dei crediti in essi riconosciuti. Risulterebbe pertanto impedito a questa Corte di operare un controllo in ordine all'effettiva ricorrenza delle circostanze di fatto omessa, tempestiva consegna da parte della Fisarco dei SAL approvati dalla committenza esistenza, già alla data di notifica della citazione, di un credito Gemignani corrispondente al 90% del prezzo della cessione asseritamente ignorate dal giudice del merito, e dalle quali, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto desumersi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla cessionaria nonché la sua malafede. 1.5 Va infine rilevato che il motivo proposto nella vigenza dell'art. 366 bis c.p.c. e siccome qualificato ai sensi dell'art. 360 I comma n. 3 c.p.c. corredato da un inconferente quesito di diritto , esaminato sotto il diverso, e corretto, profilo del vizio di motivazione, risulta privo di un momento di sintesi, volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità fra le tante, Cass. S.U. nn. 20603/07, 12339/010 . 2 Col secondo motivo, la Gemignani denuncia vizio di motivazione, rilevando che la Corte fiorentina ha totalmente ignorato, od erroneamente valutato, i documenti acquisiti, ovvero i più volte richiamati SAL prodotti dalla Fisarco all'udienza del 20.10.2000, essenziali ai fini della decisione della controversia, essendo da essi emerso che i lavori oggetto degli appalti ceduti erano stati già interamente eseguiti alla data del 31.10.99. Assume, inoltre, che il giudice d'appello ha travisato le risultanze della prova orale espletata e richiama in proposito ampi passi della sentenza di primo grado. Il motivo va dichiarato inammissibile, per le medesime ragioni illustrate sub. 1.3 ed 1.4 Gemignani non ha precisato le date di emissione dei SAL né l'ammontare dei crediti in essi riconosciuti e neppure ha riportato in ricorso il contenuto testuale ed integrale delle dichiarazioni testimoniali asseritamente mal valutate dal giudice d'appello ha invece inutilmente richiamato interi passi della sentenza di primo grado, senza tener conto che, ai fini della fondatezza del ricorso per cassazione, la congruità della motivazione della sentenza d'appello deve essere verificata con esclusivo riguardo alle questioni sottoposte e risolte dal giudice di secondo grado, il quale compie una valutazione diretta del materiale probatorio messo a disposizione delle parti, nell'ambito di quanto è stato devoluto alla sua cognizione, e non ha alcun obbligo di specifica confutazione dei contrari argomenti sui quali, eventualmente, si fonda la sentenza impugnata Cass. nn. 28487/05, 2087/98 non ha, infine, provveduto ad individuare in maniera sintetica, secondo quanto richiesto dall'art. 366 bis c.p.c., gli elementi controversi decisivi erroneamente valutati od ignorati dalla Corte di merito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Fisarco s.r.l., che liquida in Euro 10.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.