Se il software non funziona la responsabilità è del produttore

Nel leasing finanziario l’utilizzatore ha azione diretta nei confronti del produttore per inadempimento e risarcimento dei danni scaturenti dal bene oggetto di locazione.

Nel contratto di leasing finanziario, riconducibile alla astratta struttura negoziale del mandato senza rappresentanza, l'utilizzatore, per quel che attiene l'adempimento del contratto di fornitura ed il conseguente risarcimento del danno, può agire direttamente nei confronti del produttore mentre, può agire per la risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale. Si ha contratto atipico misto quando gli schemi negoziali interessati sono due o più ma la causa negoziale, ovvero, la funzione giuridica e/o economica perseguita, è unica. Il caso. Una società X acquistava con la formula del leasing un sistema di client service per la gestione della propria attività commerciale produttore-venditore del software era la società A, acquirente la società B e utilizzatore, appunto, la società X . Nel giugno 2002, la società C comunicava alla X di aver acquistato la A e di essere subentrata soltanto nell’assistenza dei software già venduti. Nel luglio 2002, X acquistava da C una procedura informatica utile a collegare il client service agli strumenti utilizzati per lavorare. Successivamente, X conveniva in giudizio C, lamentando vizi e difetti del client service acquistato il leasing nel 1999 e della procedura informatica acquistata in proprietà nel 2002 , tali da essere inidonei all’uso cui erano destinati o, in subordine, tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore e, conseguentemente, chiedeva al Tribunale adito di accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti de quibus e condannare la società convenuta a restituire i prezzi pagati, nonché rimborsare le spese e risarcire i danni. Il leasing finanziario è riconducibile allo schema del mandato senza rappresentanza. Il leasing finanziario, per quanto qui rileva, è figura tipicamente ricondotta allo schema negoziale del mandato senza rappresentanza. L’utilizzatore, dunque, ex art. 1705 comma 2 c.c., può agire direttamente contro il fornitore-venditore per far valere diritti di credito o di esatto adempimento propri dell’acquirente società di leasing – Cass. n. 23794/2007. Tuttavia, nel caso di specie, parte attrice ha chiesto sia il risarcimento che la risoluzione di entrambi i contratti, ovvero quello di vendita datato 1999 e quello di assistenza datato 2002. Inoltre, l’attrice ha omesso di citare la società di leasing B addebitando tutte le doglianze solo ed esclusivamente alla C, per se stessa e quale acquirente della A. Il giudice di merito, pur ritenendo irrilevante la questione perchè superata dall'eccezione preliminare di cui si dirà appresso, ha rammentato la disciplina applicabile richiamando Cass. Civ. Sez. 3, n. 17145/2006, a tenore della quale In caso di leasing finanziario - atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza - l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale. Il suo accertamento, trattandosi di questione concernente non già la legitimatio ad causam bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto – conforme a Cass. n. 23794/2007. Difetto di legittimazione passiva della convenuta. C., preliminarmente, per quel che attiene il contratto stipulato tra l'attrice, B e A nel 1999, ha eccepito difetto di legittimazione passiva. Infatti parte convenuta ha rilevato e provato di aver acquistato la A soltanto nel giugno 2002 e, in particolare, di essere subentrata esclusivamente nella assistenza dei contratti già conclusi dalla A e non anche in tutti i rapporti di credito-debito. Sul punto, il Tribunale, al fine di individuare la disciplina applicabile, ha prospettato due soluzioni la prima ipotizza l'esistenza di un contratto atipico misto che, in uno, disciplina la vendita e l'assistenza, mentre la seconda prevede due distinti contratti, uno di vendita ed uno di assistenza. Il contratto misto è un contratto unico che, nello specifico, contiene elementi del contratto di vendita ed elementi del contratto di assistenza. In tali circostanze, l'interesse perseguito dal negozio è quello di vendere il bene unitamente ad una prestazione di assistenza di per sé funzionale a consentire l'utilizzo e valorizzazione del primo acquisto, cosicché, da sole, le singole prestazioni risulterebbero inutilizzabili. Dunque, in ipotesi come quella appena prospettata, gli schemi negoziali di riferimento sono due ma il contratto è unico perché la causa è effettivamente realizzata soltanto dall'uso combinato delle prestazioni proprie dei due diversi contratti vendita-assistenza . Quando, invece, le prestazioni sono così autonome da consentire un utilizzo separato, deve preferirsi la soluzione che distingue due autonomi contratti. In concreto, per capire se si tratta di contratto misto o di contratti tra loro autonomi, occorre ricostruire la volontà delle parti hanno inteso acquistare un unico oggetto? ed osservare gli atti di esecuzione del contratto. Nel caso posto, il Tribunale rilevato che 1 la vendita del client 1999 è avvenuta secondo lo schema negoziale del leasing cui C è estranea 2 nel 2002, C ha comunicato all'attrice di essere subentrata alla A soltanto nell'assistenza dei software, 3 non sono emersi elementi utili a qualificare l’unicità delle prestazioni di vendita ed assistenza, ha concluso dichiarando l'esistenza di due separati contratti, ovvero, uno di vendita-leasing ed uno di assistenza. Per l'effetto, relativamente al primo 1999 , ha sancito il difetto di legittimazione passiva della C. L’adempimento di parte convenuta è stato accertato con perizia tecnica espletata dal CTU nel corso del giudizio. Il software - venduto da A ed acquistato da X - era effettivamente inidoneo a svolgere le attività per le quali era stato acquistato mentre, quanto all'assistenza, il CTU non ha rilevato mancanze e/o inadempienze da parte della C ma ha ipotizzato un difetto di coordinamento tra cliente e fornitore. Si tratterebbe, quindi, di una condotta reciprocamente inadempiente, come tale insufficiente a far sorgere in capo alla convenuta responsabilità di alcun tipo. In conclusione. Il giudice di primo grado, rilevato che il contratto di vendita è intercorso tra A - B - X., che rispetto a detto contratto C. è totalmente estranea, che C è parte del solo contratto di assistenza, che l'assistenza è stata espletata correttamente, ha assolto parte convenuta da ogni responsabilità e, secondo il principio della soccombenza, ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.

Tribunale di Prato, sez. Unica Civile, sentenza 9 gennaio 2012, n. 50 Giudice Brogi Fatto e diritto La s.a.s. Laboratorio Medico Micrografico Pratese M. Di B.” di C. M. & amp C., già s.r.l. d’ora in poi socomma Di B. ha convenuto in giudizio la Readytec s.p.a. per sentir dichiarare che i beni, oggetto dei contratti Di B.-M. Leasing-T.C.S. Sistemi del 4 maggio 1999 e Di B. – Readytec del 17/7/2002, presentano vizi e difetti tali da renderli inidonei all’uso cui erano destinati o, in subordine, tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione dei contratti de quibus e condannare la società convenuta a restituire alla società attrice i prezzi pagati, nonché il rimborso delle spese e dei pagamenti sostenuti per l’acquisto e, inoltre, condannare la Readytec al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza dei vizi e difetti dei beni oggetto di contratto. L’attrice ha esposto di aver acquistato dalla T.C.S. Sistemi s.r.l., con la formula del contratto di leasing, per l’importo di £ 25.000.000, un sistema client server” al fine di gestire informaticamente la propria attività di analisi mediche, nonché la propria contabilità. Il sistema fornito ha mostrato problemi di funzionamento sin dall’inizio, tanto è vero che la T.C.S. è intervenuta più volte, senza riuscire a risolvere gli inconvenienti emersi, al punto che il sistema non ha mai funzionato correttamente. Nel giugno 2002 l’attrice ha ricevuto una missiva dalla convenuta, con la quale veniva comunicato l’avvenuto acquisto della T.C.S. s.r.l. e T.C.S. Sistemi s.r.l. Entrambe le società avevano infatti ceduto le proprie aziende. A partire da tale data gli interventi volti a rendere funzionante il sistema acquistato sono stati svolti dalla Readytec, senza risultato. Nel mese di luglio 2002 la socomma Di B. ha acquistato dalla convenuta una procedura di collegamento a strumenti medicali di laboratorio e di programma gestionale docomma 5 , che, tuttavia, non ha mai funzionato correttamente. L’attrice, a mezzo di proprio consulente, ha accertato e contestato alla convenuta i vizi inerenti sia alla gestione delle analisi ed al collegamento con gli strumenti elettromedicali, che alla gestione della medicina del lavoro e dello scadenzario, nonché all’incompletezza dei protocolli. Tali vizi sono stati puntualmente confermati da un a.t.p., dove il c.t.u. ha concluso che quanto acquistato dalla convenuta non era conforme, per qualità e funzionamento, a quanto qualunque acquirente medio avrebbe potuto aspettarsi sulla base del contratto iniziale ed era quindi inadeguato alle esigenze della socomma Di B Si è costituita la Readytec che ha esposto di aver acquistato dalla T.C.S. Sistemi s.r.l. l’azienda con cui quest’ultima svolgeva la propria attività nel settore informatico software gestionali e professionisti, nonché assistenza software e hardware. La convenuta, a seguito di tale cessione, si è quindi accollata tutto il patrimonio dell’azienda ceduta, costituito da attività e passività, fuorché i crediti ed i debiti esistenti alla data della cessione, dei quali è rimasta titolare la T.C.S. Al momento della cessione, in particolare, il rapporto contrattuale tra l’attrice alla TCS Sistemi s.r.l. era ormai esaurito, essendo stato integralmente adempiuto con le attività di installazione e di avviamento dei programmi, che ne costituivano l’oggetto, e l’integrale pagamento del prezzo. Inoltre, questo contratto non era un contratto stipulato per lo svolgimento dell’attività aziendale o un c.d. contratto d’impresa. La Readytec è subentrata unicamente nei contratti di assistenza hardware e software esistenti alla data del 31/12/2001, fra i quali anche quello di assistenza con la socomma Di B Successivamente la Readytec ha inviato, in data 19 luglio 2002, un’offerta di vendita di una procedura per collegamento degli strumenti di laboratorio al programma gestionali per l’importo di € 5.556,00, I.V.A. compresa. Tale fornitura è stata acquistata dall’attrice e installata nel mese di settembre 2002. A seguito di problemi di collegamento tra il server di gestione dei dati e gli apparecchi medicali forniti da società specialistiche di settore, lamentati dalla socomma Di B., la convenuta è intervenuta più volte, rilevando che le problematiche segnalate erano riconducibili a impostazioni predefinite degli apparecchi medicali, per cui occorreva modificare tali impostazioni ed il programma di collegamento. Tuttavia, la società attrice non ha mai autorizzato tale ultima modifica. La convenuta, alla luce di quanto esposto, ha quindi eccepito che 1. l’unico contratto stipulato con l’attrice è quello di fornitura della procedura per collegamento di strumenti di laboratorio e programma gestionale del 19/7/2002. La questione relativa alla risoluzione dei contratti stipulati nel 1999 non può essere ricompresa nella disposizione di cui all’art. 2558 c.c., con il conseguente difetto di legittimazione passiva di Readyec 2. con riferimento al contratto del 2002, relativo al software di collegamento di due strumenti elettromedicali con la procedura informatica del laboratorio di analisi, il c.t.u. ha rilevato che l’indicazione di due decimali, in luogo di tre, nella procedura di trasmissione dei dati mediante il software fornito dalla Readytec, è riferibile ad una scelta precisa della committenza, dato che non sono rilevabili problematiche afferenti alla realizzazione di questa funzione anche la procedura di collegamento con l’apparecchio fornito dalla ditta Dasit s.p.a., con la possibilità di inviare solo 10 esami, è riconducibile ad una scelta di programmazione, che non è stato possibile cambiare in considerazione della mancata collaborazione della parte attrice 3. dal 1999 in poi si sono succeduti nella gestione del laboratorio medico di proprietà dell’attrice persone diverse, che, di volta in volta, hanno convenuto diversi contenuti per i sistemi informatici oggetto dei vari contratti. Per valutare se la condotta della parte convenuta sia qualificabile in termini di inadempimento, occorre pertanto verificare quali fossero gli accordi contrattuali inter partes . In considerazione di quanto esposto la parte convenuta ha chiesto di rigettare le domande di parte attrice. La presente causa ha per oggetto la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento del danno in relazione a due contratti relativi alla fornitura di software relativi alla gestione, in via informatica, delle attività di analisi mediche, nonché della contabilità primo contratto , ed al collegamento tra gli strumenti di laboratorio ed i sistemi gestionali secondo contratto . Mentre il secondo contratto risulta stipulato tra le parti in causa, le vicende relative al primo contratto sono più complesse in termini di qualificazione giuridica della fattispecie. Occorre pertanto esaminare separatamente i due contratti. Con riferimento al primo contratto, di cui è contestato l’inadempimento, occorre, in primo luogo, dare atto del fatto che la vicenda oggetto di causa ha inizio nel 1999 con la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria tra la socomma Del B. e la Merchant Leasing and Factoring s.p.a., con il quale quest’ultima si è obbligata a finanziare l’acquisto dei beni oggetto di due distinti contratti d’acquisto 1. il primo con la T.C.S. Sistemi s.r.l. avente per oggetto la gestione multiutente della rete comprensiva sia della gestione amministrativa e contabile, che della gestione della medicina del lavoro, comprensiva di collegamento alla fatturazione ed alle statistiche, per un valore di £ 25.000.000 2. il secondo, stipulato con la Master Electronica s.n.c., avente invece per oggetto l’acquisto di alcuni computer server, dei processori e delle stampanti, per un valore di £ 24.000.000. L’ammontare complessivo dell’operazione di finanziamento era quindi pari a £ 49.000.000. Dai contratti prodotti in causa risulta che la Merchant Leasing and Factoring s.p.a. aveva il compito di finanziare le operazioni di acquisto di cui risultava utilizzatore la socomma di B. e fornitrice la T.C.S. Sistemi s.r.l., con riferimento al primo contratto e la Master Electronica, con riferimento al secondo contratto. Prescindendo dalle vicende giuridiche relative a tale secondo contratto, che sono estranee alla presente causa, occorre dare atto che l’operazione contrattuale relativa all’acquisto dei software per la gestione della contabilità e della medicina del lavoro vedeva coinvolti tre soggetti la Merchant Leasing and Factoring s.p.a. concedente , la socomma Di B. utilizzatore , la T.C.S. Sistemi s.r.l. fornitore . Si è tratta quindi di un’operazione di locazione finanziaria, caratterizzata dal collegamento negoziale tra due contratti. Il primo contratto, tra il locatore e l’utilizzatore finale nella specie tra la Merchant Leasing and Factoring s.p.a. e la socomma Di B. ha per oggetto l’obbligo del primo di acquistare i beni indicati dal secondo, al quale vengono successivamente concessi in leasing. Il secondo ha per oggetto l’acquisto vero e proprio dei beni oggetto di leasing ed ha come parti il locatore ed il fornitore nella specie la Merchant Leasing and Factoring s.p.a. e la T.C.S. sistemi s.r.l. . In tale contesto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale l’utilizzatore può ben agire nei confronti del fornitore per la consegna e per l’esatto adempimento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dai vizi dei beni oggetto di leasing. A tal fine è richiamabile, secondo un’autorevole opinione, l’art. 1705, II comma, c.c., in base al quale i terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono.” L’applicazione di tale norma, deriverebbe da un’assimilazione, anche in via analogica del rapporto tra il locatore e l’utilizzatore, con la figura del mandato senza rappresentanza il primo acquista infatti i beni indicati dal secondo. Si pongono, tuttavia, dei profili di criticità, con riferimento alla possibilità per l’utilizzatore di chiedere la risoluzione per inadempimento di un contratto concluso tra altri soggetti, cioè il fornitore e l’utilizzatore. Su tale questione la Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17145 del 7/07/2006 ha infatti precisato che In caso di leasing finanziario -atteso che con la conclusione del contratto di fornitura viene a realizzarsi nei confronti del terzo contraente quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario senza rappresentanza sicché ai sensi dell'art. 1705, secondo comma, cod. civ. il mandante ha diritto di far propri di fronte ai terzi in via diretta e non in via surrogatoria i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso, potendo il mandante peraltro esercitare in confronto del terzo le azioni derivanti dal contratto stipulato dal mandatario volte ad ottenerne l'adempimento od il risarcimento del danno in caso di inadempimento - l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa al riguardo può invece proporre la domanda di risoluzione del contratto di vendita tra il fornitore e la società di leasing - cui essa è estranea - solamente in presenza di specifica clausola contrattuale con la quale venga all'utilizzatore dalla società di leasing trasferita la propria posizione sostanziale. Il suo accertamento, trattandosi di questione concernente non già la legitimatio ad causam bensì la titolarità attiva del rapporto, è rimesso al giudice del merito in relazione al singolo caso concreto.].” Nondimeno, prima ancora della questione relativa all’eventuale difetto di titolarità sostanziale del rapporto di cui la parte attrice chiede la risoluzione, viene in rilievo la questione di rito sollevata dalla convenuta, relativa al proprio difetto di legittimazione passiva. Sul punto i rilievi critici della convenuta secondo la quale, al momento dell’acquisto dell’azienda, il contratto era già stato eseguito e non è pertanto applicabile l’art. 2558 c.c. sono fondati. La stessa parte attrice infatti nell’atto di citazione, dichiara di aver acquistato il software dalla T.C.S. Sistemi s.r.l. nel 1999, con la formula del leasing, e di aver riscontrato subito problemi di funzionalità, al punto che la venditrice è intervenuta più volte. Il contratto del 1999 ha visto come fornitore dei beni oggetto di leasing la T.C.S. Sistemi s.r.l., che, successivamente, nel 2002, ha ceduto l’azienda all’attuale convenuta, Readytecomma La stessa attrice rileva che quest’ultima è subentrata negli interventi di manutenzione. Da quanto esposto non risulta, dallo stesso atto di citazione, che la convenuta Readytec sia stata parte del contratto del 4 maggio 1999, di cui è stata parte, invece, una diversa società e di cui è chiesta la risoluzione nel presente giudizio. Non a caso l’attrice conclude nel senso di accertare e dichiarare, anche sulla scorta delle risultanze dell’A.T.P., che i beni oggetto dei contratti Di B.-Merchant Leasing – T.c.s. Sistemi s.r.l. del 4/05/1999 e Di B. – Readytec del 17/7/2002, presentano vizi e difetti tali da renderli inidonei all’uso cui erano destinati o, in subordine, da diminuirne in modo apprezzabile il valore ”. Le stesse conclusioni della parte attrice sono quindi nel senso che la Readytec non era parte della complessa operazione contrattuale del 1999. Poiché l’estraneità della convenuta al rapporto contrattuale dedotto in giudizio risulta dalla stessa domanda, deve essere dichiarato il relativo difetto di legittimazione passiva. Né tale legittimazione può essere conferita alla Readytec per il fatto di essere subentrata nel contratto di assistenza in ordine al software oggetto del contratto del 1999. Tra il contratto di vendita di beni, concessi in leasing alla socomma Di B. e il contratto di assistenza per la manutenzione del software è ipotizzabile un collegamento negoziale, che non fa venire meno l’autonomia strutturale e la singola responsabilità in punto di inadempimento. Nella specie, non è pertanto possibile inquadrare la vendita dei beni oggetti di leasing e il contratto di assistenza, nell’ambito di un’unica vicenda negoziale. I contratti relativi alla vendita ed all’assistenza di software si prestano infatti a dare vita ad un duplice schema negoziale il contratto misto ed il collegamento negoziale. Nel caso del contratto misto sono presenti elementi riconducibili sia allo schema della vendita sia una serie di prestazioni relative all’installazione di quest’ultimo, alla sua manutenzione ed aggiornamento, inquadrabili nello schema dell’appalto di servizi. Si tratta di un contratto volto a perseguire l’interesse concreto di consentire la gestione informatizzata di un particolare settore di una determinata azienda, cui spesso si accompagnano anche prestazioni di studio e di progettazione. In tali ipotesi si ha quindi un contratto unitario, in cui il conseguimento della proprietà del software non è idoneo a consentire la piena realizzazione della causa del contratto, intesa come interesse concreto perseguito dalle parti, ma è un elemento che si inserisce unitamente alle attività non solo di installazione, ma anche di manutenzione e di aggiornamento del software, successive nell’ambito di un’attività contrattuale complessa, finalizzata all’informazione complessiva di un settore particolarmente complesso di una determinata azienda . Deve, tuttavia, risultare che la prestazione oggetto del contratto non si identifica solo in un dare, ma anche in un facere , senza il quale non è possibile realizzare l’interesse concretamente perseguito dalle parti. In tal modo si dà vita ad un contratto c.d. atipico nel quale viene in rilievo la distinzione tipica dei contratti di durata ad esempio il contratto di locazione , tra responsabilità per inadempimento dovuta a vizi originari del B. e responsabilità per inadempimento per omessa manutenzione del B. ipotesi che, nel già richiamato contratto di locazione, è palesata dalla distinzione tra gli artt. 1578 c.comma e 1582 c.c. . In tale ipotesi, è evidente come i due tipi di responsabilità scaturiscano dall’inadempimento di un medesimo contratto e che si possano porre delicati problemi ermeneutici nell’ipotesi di cessione d’azienda e di successione nei contratti ex art. 2558 c.comma Perché ricorra tale ipotesi occorre, tuttavia, che dal tenore delle clausole contrattuali emerga un tale complesso oggetto del contratto, nel quale la vendita e le prestazioni di assistenza e di aggiornamento del software siano collegate inscindibilmente in vista del raggiungimento di un interesse comune, plasmando gli elementi della vendita e dell’appalto di servizi in modo da segnare una rottura rispetto agli schemi tipici di riferimento, per dare vita ad un contratto c.d. atipico. Nel caso di collegamento negoziale si hanno invece due contratti la vendita o il leasing del software e quello accessorio assistenza e manutenzione, inquadrabile nell’appalto di servizi. In tale ipotesi se è vero che il contratto di vendita e quello di assistenza danno vita ad un’operazione economica complessa, nondimeno, l’unicità del nesso funzionale non elide l’autonomia strutturale dei contratti, con le conseguenze relative all’inadempimento degli obblighi previsti in capo a coloro che ne sono parti. Non si ha pertanto un contratto misto c.d. atipico, ma due figure di negozi distinti finalizzati al perseguimento dell’interesse comune. Il contratto di compravendita del software si collega con quello volto a fornire un’adeguata assistenza e manutenzione ad un soggetto, che ne abbisogna solo nel momento in cui ha conseguito la disponibilità in virtù dell’effetto traslativo di un contratto di vendita o del godimento conseguito grazie al contratto di leasing . Si tratta di due contratti di cui possono essere parti anche soggetti diversi il venditore del software può essere cioè diverso da cui fa prestazioni di assistenza . In tale ipotesi, la distinzione tra responsabilità per vizi originari dei beni venduti e vizi per il difetto di manutenzione di tali beni è non solo è riferibile a due distinti contratti, ma è addebitabile solo ai soggetti che di quei contratti sono parti sin dalla loro stipulazione o, successivamente, per il verificarsi di un fenomeno di successione. L’ipotesi del collegamento negoziale è preferibile, in termini di ermeneusi del contratto, ogni volta in cui non sia possibile accertare la presenza dei tratti peculiari del negozio complesso. Il profilo sostanziale relativo alla qualificazione giuridica del contratto o della complessa operazione contrattuale predisposta dalle parti deve infatti coniugarsi necessariamente con quello processuale relativo alla prova dell’intento negoziale delle parti di dare vita ad un contratto c.d. atipico, in cui le prestazioni di vendita e quelle di assistenza non possano essere distinte, ma siano coinvolte nell’ambito di un unico nesso funzionale. Nella specie non risultano dagli atti e dall’istruttoria testimoniale prove del fatto che le parti abbiano voluto dare vita ad un contratto misto atipico come quello sopra descritto, ma emerge invece che siano stati conclusi due distinti contratti quello di vendita del software relativo alla gestione della contabilità e della medicina del lavoro 4 maggio 1999 , successivamente dato in leasing all’attrice, e quello di assistenza. In particolare, il contratto del 4 maggio 1999 è caratterizzato da una complessa operazione negoziale caratterizzata dall’acquisto del software dalla T.C.S. Sistemi s.r.l. da parte della Merchant Leasing docomma 2 attrice e dalla sua concessione in leasing all’odierna attrice docomma 1 parte attrice . Con riferimento al contratto di assistenza per la manutenzione del software emergono invece elementi idonei a provarne l’esistenza sia nella comunicazione fatta dalla Readytec alla socomma Di B. in data 17 maggio 2002, dove si dice abbiamo incorporato l’intero Parco Clienti e relativi contratti di assistenza hardware e software alle stesse condizioni esistenti al 31/12/2001”, che nelle prove testimoniali espletate, sia nelle stesse ammissioni delle parti, dalle quali risulta che il personale della T.C.S. prima e quello della Readytec poi provvedevano alle prestazioni di assistenza. Le conclusioni del c.t.u. sono nel senso che il software venduto non era conforme, per qualità e funzionamento, a quanto qualunque acquirente medio avrebbe potuto aspettarsi sulla base del contratto iniziale e non era adeguato alle esigenze della socomma Di B. non sono pertanto riferibili alla Readytec che non è stata parte del contratto di vendita del B. viziato del 1999. Con riferimento al secondo contratto, stipulato il 19 luglio 2002, sebB. la Readytec abbia la legittimazione passiva, essendo parte del contratto di cui è chiesta la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento del danno, nondimeno si rileva che non sono stati evidenziati dal c.t.u. problemi relativi all’apparecchio Targa 3000 Clonital, mentre con riferimento al all’apparecchio SF 3000 Symex è stato ipotizzato un difetto di coordinamento con la società fornitrice di quest’ultimo, con la conseguenza che nel primo caso non sussiste l’inadempimento della convenuta, mentre nel secondo caso, se di inadempimento si può parlare, non sussistono i presupposti di gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., tali da legittimare la declaratoria di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno. Il collegamento del macchinario al sistema gestionale non poteva infatti prescindere dall’apporto della società venditrice dallo stesso. Deve pertanto essere rigettata la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno anche in relazione ai vizi lamentati in merito ai beni oggetto del contratto del 17/7/2002. Le spese del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza devono essere poste a carico della parte attrice, secondo il principio di soccombenza. Le spese di c.t.u., parimenti, devono essere poste a carico della parte attrice. Si dà infine atto del fatto che il fascicolo di parte convenuta è stato depositato dopo la scadenza del termine per le comparse conclusionali. Nondimeno, i documenti allegati dalla convenuta non sono stati ritenuti comunque rilevanti per la decisione della presente controversa, ancorché il principio di ragionevole durata del processo e quello di economia processuale impongano di rimeditare l’orientamento tradizionale che preclude al giudice di tenere conto degli atti contenuti nel fascicolo tardivamente depositato. In primo luogo perché si tratta di atti comunque già depositati nel rispetto delle preclusioni già maturate ex art. 183 c.p.comma In secondo luogo, perché il fascicolo tardivamente depositato al momento in cui la causa entra in decisione è pur sempre producibile in grado d’appello ed il relativo contenuto può essere usato ai fini della decisione del giudice di seconde cure. P.Q.M. Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Readytec s.p.a., con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto del 4 maggio 1999 proposta dalla s.a.s. Laboratorio Medico Micrografico Pratese M. Di B.” di C. M. & amp C., già s.r.l. rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla s.a.s. Laboratorio Medico Micrografico Pratese M. Di B.” di C.M. & amp C., già s.r.l. del contratto stipulato il 19 luglio 2002 condanna la s.a.s. Laboratorio Medico Micrografico Pratese M. Di B.” di C. M. & amp C., già s.r.l. a pagare alla Readytec s.p.a le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.800,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e c.a.p. di legge. Spese di c.t.u. a definitivo carico della parte attrice.