Anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale è cedibile

Il principio generale è la libera cessione dei crediti può essere ceduto anche quello derivante da un sinistro.

Tra i principi generali dell’ordinamento vi è quello della libera cessione del credito anche il credito al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti da un sinistro stradale può essere ceduto. E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 52 del 10 gennaio. Il fatto. A seguito di un sinistro stradale, il danneggiato cedeva il proprio credito, relativo al risarcimento dei danni materiali, a una società, la quale agiva nei confronti del responsabile per ottenere quanto dovuto. La domanda veniva, però, rigettata, in primo e secondo grado, per carenza di legittimazione, in quanto il credito ceduto sarebbe non solo futuro, ma anche incerto. La società cessionaria proponeva, quindi, ricorso per cassazione. Sinistri e risarcimento danni quando sorge il credito. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici d’appello, secondo la ricorrente gli accertamenti giudiziali relativi alla responsabilità del sinistro e alla quantificazione dei danni non incidono sull’esistenza del credito stesso esso, infatti, sorge al momento del sinistro in favore della parte lesa e, di conseguenza, può essere ceduto anche prima che i predetti accertamenti vengano ultimati, in base alle norme generali sulla cessione del credito, ex artt. 1260 ss. c.c. Il principio generale è quello della libera circolazione dei crediti. La S.C. concorda con le argomentazioni sviluppate dalla società cessionaria nel suo ricorso. Il citato articolo del Codice Civile, infatti, pone il principio della libera cessione del credito. Per il perfezionamento della cessione, di norma, non serve il consenso del debitore, è sufficiente l’accordo tra cedente e cessionario quest’ultimo subentra nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati. La cessione, ovviamente, deve essere notificata al debitore. E’ cedibile anche il credito al risarcimento dei danni derivanti da sinistro. Tra i crediti cedibili, prosegue la Corte, rientrano sicuramente anche quelli al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, non essendo essi di natura strettamente personali né sussistendo specifici divieti normativi in tal senso. Peraltro la Cassazione ha già avuto modo di affermare in precedenti pronunce che il credito derivante da fatto illecito deve essere considerato credito attuale. Il giudice dell’appello, quindi, ha disatteso i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti la sentenza viene cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 settembre 2011 - 10 gennaio 2012, n. 52 Presidente Petti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 21/2/2008 il Tribunale di Milano respingeva il gravame interposto dalla società Chiovenda s.n.c. nei confronti della pronunzia G. di P. Milano 29/1/2004 di rigetto della domanda, proposta quale cessionaria del relativo credito, di risarcimento dei danni materiali” subiti dalla società Wang C. Di C. X. & amp C. s.n.c. in conseguenza di sinistro stradale. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello la società Chiovenda s.n.c. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico complesso motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260, 1264 c.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c. nonché erronea ed insufficiente motivazione” su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c Si duole che il giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto la carenza della propria legittimazione in considerazione del credito de quo come futuro e incerto, laddove l'affermazione che il credito ceduto de quo sarebbe subordinato all'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione degli eventuali danni” non tiene conto che tali accertamenti giudiziali, che si risolvono nella verifica della responsabilità del sinistro e quindi nella fondatezza o meno della domanda dell'attore e sulla quantificazione degli eventuali danni che, seppur sicuramente determinabili, prima del giudizio possono tuttavia non essere già esattamente determinati non incidono affatto sulla esistenza del credito risarcitorio che sorge al momento stesso del sinistro a favore della parte lesa e sull'immediato trasferimento del credito risarcitorio ceduto che passa dal cedente al cessionario nel momento stesso della stipulazione della cessione , ma solamente sulla definitiva liberazione del cedente nell'ipotesi di cessione pro solvendo, come quella de qua”. Lamenta che le asserzioni del Giudice d'appello, secondo cui la cessione del credito intervenuta fra la Wang C. e Chiovenda e ritualmente notificata al debitore ceduto - avrebbe ad oggetto un credito non solo futuro, ma anche incerto nella sua esistenza - e non potrebbe svolgere effetti reali nei confronti del ceduto ma solo effetti obbligatori nei confronti del cedente contrastano decisamente con i precitati articoli del codice civile che prevedono e stabiliscono che . il debitore può trasferire . il suo credito”, e che il debitore ceduto, dal momento della conoscenza dell'avvenuta cessione . deve pagare solo ed esclusivamente al cessionario per essere liberato dalla sua obbligazione”. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito. Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifica divieto normativo al riguardo necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario v. Cass. 13/11/1973, n. 3004 , che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi v. Cass., 20/10/2004, n. 210548 . La cessione del credito diviene nei confronti del debitore ceduto efficace all'esito della relativa notificazione ovvero della relativa accettazione da parte del medesimo art. 1264 c.c. , quest'ultima in particolare avendo, come osservato anche in dottrina, natura non già costitutiva bensì ricognitiva, a tale stregua non comportando - diversamente dalla delegazione - un'assunzione del debito nei confronti del cessionario, né rimanendo al debitore ceduto precluso far valere l'eccezione di invalidità e di estinzione del rapporto obbligatorio. L'accettazione vale per altro verso a rimarcare il limite della tutela del debitore di buona fede v. Cass., 20/10/2004, n. 210548 , facendo venire meno la presunzione di persistenza della titolarità del creditore originario in dottrina indicata come c.d. legittimazione storica del cedente ed escludendo pertanto l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al medesimo. Il debitore non è di norma tenuto a dare informazioni a terzi in ordine a precedenti accettazioni o notifiche di cessioni. In caso di pignoramento o di sequestro del credito è tuttavia obbligato ad indicare l'esistenza di pignoramenti, nonché a specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato art. 547, 2 co., c.p.c. , incorrendo in responsabilità nei confronti del creditore procedente ove dia false risposte negative, mentre se tace o se sorgono contestazioni circa le sue dichiarazioni può farsi luogo a giudizio di accertamento. La cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso causa concreta , e come sottolineato in dottrina giusta principio generale valevole per i contratti non formali essa deve invero ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo v. Cass., 13/5/2009, n. 11095 Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812 , né d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi art. 1261 c.c. . Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire solamente il nomen verum , e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione art. 1266 c.c. , e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale . Il relativo mancato riconoscimento per inesistenza o nullità non ridonda invero sul piano della validità della cessione così come la inesistenza della cosa di per sé normalmente non comporta la nullità del contratto , ma comporta il mancato conseguimento da parte del cessionario della titolarità del credito, assumendo rilievo meramente sul piano dell'inadempimento, e venendo se del caso a tradursi nel risarcimento del danno a carico del cedente. La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori art. 1263, 1 co., c.c. , tra i quali vanno senz'altro ricompresi, come anche in dottrina posto in rilievo, i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, e in particolare i rimedi convenzionali contro l'inadempimento es., clausola penale . Non anche, invero, i rimedi posti a tutela della parte contrattuale, sia giudiziali es., l'azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto cfr. Cass., 28/4/1967, n. 776 , che convenzionali es., clausola risolutiva espressa , attenendo essi alla sorte del contratto, e non del mero credito. A parte l'ipotesi ex art. 111 c.p.c., a tale stregua il cessionario può esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione v. Cass., 18/7/2006, n. 16383 Cass., 9/12/1971, n. 3554 , potere invero spettantegli già in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti. Il cessionario può fare dunque valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante non già in base all'art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005 e già all'art. 18 L. n. 990 del 1969 , in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo art. 1374 c.c. . Orbene, nell'affermare che La presente cessione del credito risarcitorio, intervenuta tra la danneggiata Wang C. e la s.n.c. Chiovenda e ritualmente notificata al debitore ceduto, avendo ad oggetto un credito non solo futuro ma anche incerto nella sua esistenza, non può svolgere effetti reali nei confronti del ceduto, ma solo effetti obbligatori nei confronti del cedente. Si consideri, infatti, che il credito di cui alla predetta cessione è subordinato all'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione degli eventuali danni”, a tale stregua finendo in realtà per negare la cedibilità del credito risarcitorio da risarcimento del patrimoniale da circolazione stradale, il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio, pervenendo a violare i principi informatori in materia di libera circolazione dei diritti, con negativi riflessi altresì sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti. Risultandone il relativo vaglio da parte di questa Corte allora pienamente legittimato cfr., da ultimo, Cass., 4/5/2011, n. 9759 Cass., 22/2/2011, n. 4282 dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Terni che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.