Contributi condominiali: è limitata al biennio antecedente l’acquisto la responsabilità dell’acquirente

È nulla la deliberazione assembleare che violi il criterio legale di imputazione dei contributi condominiali.

Così il Tribunale di Parma con la sentenza n. 1386/17 dell’11 ottobre. Il caso. Il proprietario di un immobile acquistato nel giugno del 2011, ricorre avverso la deliberazione assembleare adottata nel luglio dello stesso anno, che lo condanna al pagamento delle spese condominiali eccedenti il biennio precedente all’acquisto. Il giudice constata nel caso di specie la violazione dell’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., poiché la delibera condominiale ha previsto che il nuovo acquirente sia condannato in solido con il venditore al pagamento dei contributi condominiali anche per gli esercizi pregressi e eccendenti il biennio pre acquisto. Nullità deliberazione impugnata. Il Tribunale conclude ammettendo che, in tema di contributi condominiali, è esclusa l’applicazione della disciplina generale in tema di comunione, secondo cui il cedente è obbligato senza limiti di tempo al versamento di quanto dovuto e non versato dal cedente, in quanto il rimando alla disciplina generale espressamente previsto dall’art. 1139 c.c. trova applicazione solo per le fattispecie non previste dalle norme sul condominio. Pertanto compete al nuovo acquirente solo il pagamento delle spese dovute e non versate nel biennio che precede l’acquisto. Per questi motivi è dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata. Fonte condominioelocazione.it

Tribunale di Parma, sentenza 9 11 ottobre 2017, n. 1386 Giudice Ciccò Motivi della decisione Ma. Ab. ha impugnato la deliberazione assembleare del condominio omissis del 19 luglio 2011 assumendo di avere acquistato un'unità immobiliare facente parte di tale condominio in data 24 giugno 2011 a seguito di decreto di trasferimento nell'ambito di una procedura esecutiva. Nel corso dell'assemblea del 19 luglio 2011 venne approvato il rendiconto consuntivo della gestione 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011 e venne posto a carico della ricorrente non soltanto la morosità relativa alle annualità 2009 2010 e 2010 2011, ma anche quella dell'annualità 2008 2009 e ciò in violazione dell'art. 63 secondo comma disp. att. cc che limita la responsabilità dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio da parte del venditore al biennio precedente all'acquisto, il che comporterebbe la nullità della deliberazione. Si è costituito in giudizio il condominio eccependo l'improcedibilità dell'impugnazione per inosservanza del termine di cui all'art. 1137 c.c. e contestando nel merito la domanda dell'attrice. Quanto all'eccezione preliminare svolta dal condominio, secondo la giurisprudenza Cass. 17268/2015 Cass. 7708/2007 in tema di condominio, le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle, se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7708 . Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie in quanto l'art. 63 secondo comma disp. att. cc limita al biennio precedente all'acquisto l'obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido col dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio. Come rilevato dalla giurisprudenza Cass. 16975/2005 , trattasi di norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall'art. 1104, ult. co. cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido col cedente, a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati. Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione dell'art. 63, co. 2., disp. att. cod. civ., poichè, il rinvio operato dall'art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio. La deliberazione condominiale impugnata, in violazione del criterio legale, ha posto a carico della ricorrente anche la morosità dell'annualità 1 luglio 2008 30 giugno 2009, che in quanto ulteriore rispetto al biennio precedente all'acquisto, non le competeva. La violazione del criterio legale di imputazione dei contributi condominiali comporta la nullità della deliberazione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Definitivamente decidendo - Dichiara la nullità della deliberazione assembleare del condominio omissis di Colorno del 19 luglio 2011 nella parte in cui ha posto a carico della ricorrente anche la morosità relativa all'annualità 2008 2009 - Condanna il condominio omissis al pagamento delle spese processuali che liquida in 206,00 per spese ed 1620,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA.