Le spese successive al distacco dall’impianto di riscaldamento posso essere ripartite secondo la volontà dei condomini

L’interpretazione del regolamento di condominio contrattuale da parte del giudice di merito è insindacabile nel giudizio di legittimità a meno che non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici.

Questo il chiaro ed inequivocabile principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, 7 aprile 2017, n. 12580. La questione è di un certo interesse poiché riguardante il problema, sempre molto controverso, delle spese che possono restare a carico del singolo condomino successivamente al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato. Nella fattispecie in oggetto, i ricorrenti contestavano la validità della delibera condominiale che aveva imposto loro di contribuire nella misura del 35% alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, nonostante le stesse condomine se ne fossero legittimamente distaccate. La corretta interpretazione del regolamento contrattuale non è sindacabile nel giudizio di legittimità. A dire delle ricorrenti, infatti, il Tribunale aveva errato e così la Corte di appello che aveva respinto il gravame nell’interpretare la clausola condominiale applicata dal condominio nel porre la percentuale del 35 delle spese a carico dei distaccanti” e nell’equiparare la rinuncia temporanea al riscaldamento centralizzato al distacco definitivo, il quale a dire delle ricorrenti non può che comportare l’esonero da qualsiasi contributo alle spese di gestione, salvo che il medesimo distacco abbia determinato aggravi di costi o squilibri termici . La Cassazione, nel respingere il ricorso, ricordava anzitutto di come il proprio sindacato” non possa riguardare l’interpretazione del regolamento condominiale operata dai giudici di merito a meno che ma non era il caso di specie questi ultimi siano incappati in vizi logici ovvero abbiamo violato canoni di ermeneutica. Il criterio di ripartizione delle spese condominiali successive al distacco previsto dalla legge è derogabile con volontà unanime dei condomini. Per quanto riguarda i principi generali in materia di distacco e di ripartizione delle spese condominiali, la Corte Suprema rileva inoltre come nulla vieti ai condomini, all’unanimità, di modificare i criteri di ripartizione delle spese condominiali post-distacco” stabiliti dall’art. 1118 c.c In altre parole la norma da ultimo citata prevede effettivamente che successivamente al distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato operato correttamente dal condomino, egli resti tenuto al solo pagamento delle spese per la sua manutenzione straordinaria e messa a norma , ma i condomini possono benissimo all’unanimità introdurre un differente criterio di ripartizione. E’ quindi, per concludere il ragionamento della Cassazione, perfettamente lecito un regolamento condominiale contrattuale che non impedisce cosa che del resto non sarebbe consentita il distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ma che viceversa imponga una ripartizione delle spese differente per quanto più gravosa per i condomini che intendano porre in essere il distacco stesso da quella prevista dall’art. 1118 c.c

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 7 aprile – 18 maggio 2017, n. 12580 Presidente Petitti – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione F.A.A.C. e V.L. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4415/2015 del 20 luglio 2015. La sentenza impugnata ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 1345/2007 del Tribunale di Roma, che aveva rigettato le impugnative ex art. 1137 c.c. delle condomine F.A.A.C. e V.L. inerenti la deliberazione assembleare del 12 febbraio 2004 del Condominio di omissis . Questa delibera aveva imposto alle attrici di concorrere nella misura del 35% alle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, nonostante le stesse condomine F. e V. se ne fossero legittimamente distaccate l’una nel 1981 e l’altra nel 2000. Il Tribunale aveva ritenuto legittimo l’obbligo di contribuire alle spese di gestione imposto alle ricorrenti in forza dell’art. 11 del regolamento condominiale di natura contrattuale, il quale dispone che la rinuncia al servizio di riscaldamento centrale può essere ammessa purché per un’intera stagione e con le opportune garanzie ed importa l’obbligo di pagare la metà del contributo che il rinunciante avrebbe dovuto pagare se avesse usufruito del servizio . Sull’impugnazione di F.A.A.C. e V.L. , le quali deducevano che il menzionato art. 11 del regolamento si riferisse alla sola rinuncia temporanea al riscaldamento, e non anche al distacco definitivo, la Corte d’Appello di Roma ha affermato che quella norma convenzionale non consentisse di distinguere fra le due ipotesi. Il primo motivo di ricorso di F.A.A.C. e V.L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1369 e 1371 c.c., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, contestandosi l’interpretazione della Corte d’Appello che, agli effetti del citato art. 11 del regolamento, ha equiparato la rinuncia temporanea al riscaldamento centralizzato al distacco definitivo, il quale ultimo non può che comportare l’esonero da qualsiasi contributo alle spese di gestione, salvo che il medesimo distacco abbia determinato aggravi di costi o squilibri termici. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1118, 1123 e 1138 c.c., nonché l’omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ribadendosi che la legittimità del distacco operato non potesse non comportare l’esonero delle condomine ricorrenti dalle spese di gestione. Il Condominio di omissis , si difende con controricorso. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5 , c.p.c., su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Le ricorrenti hanno presentato memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Sono inammissibili, innanzitutto, le censure che in entrambi i motivi vengono riferite al parametro dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto questo, come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, in legge n. 134 del 2012, contempla soltanto il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che tale vizio va denunciato nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., dovendo il ricorrente indicare il fatto storico , il cui esame sia stato omesso, il dato , testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività . Non integrano, pertanto, il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, contenute nel primo motivo di ricorso, né quelle, contenute nel secondo motivo di ricorso, che si limitano a contrapporre una diversa interpretazione della clausola del regolamento di condominio rispetto a quella prescelta nel provvedimento gravato. D’altra parte, è stato più volte affermato da questa Corte che l’interpretazione del regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici Cass. Sez. 2, 31 luglio 2009, n. 17893 . È in tal senso del tutto coerente l’interpretazione che la Corte d’Appello di Roma ha dato dell’art. 11 del Regolamento di condominio, nel senso che, dove esso disciplina la rinuncia al servizio di riscaldamento centrale . purché per un’intera stagione , stabilendo comunque per il rinunciante l’obbligo di pagare la metà del contributo , si riferisca sia alle ipotesi di temporanea astensione dalla fruizione dell’impianto di riscaldamento, sia al definitivo distacco delle diramazioni della singola unità immobiliare dall’impianto comune non sussistendo, secondo il senso letterale delle parole, alcuna ontologica temporaneità della rinuncia al riscaldamento, intesa come atto volontario unilaterale del condomino, quale concetto da contrapporre al definitivo distacco , che indica invece l’atto materiale, come può desumersi anche dall’art. 1118, comma 4, c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012, pur non applicabile nella specie ratione temporis . D’altro canto, la disposizione regolamentare in esame, limitandosi ad obbligare il condomino rinunziante a concorrere parzialmente anche alle spese per l’uso del servizio centralizzato, non va intesa come clausola impeditiva del distacco il che, ad avviso di precedenti decisioni di questa Corte, renderebbe il contratto non meritevole di tutela Cass. Sez. 2, 29 settembre 2011, n. 19893 Cass. Sez. 2, 13 novembre 2014, n. 24209 . È stato, piuttosto, stabilmente affermato dalla giurisprudenza, con orientamento che deve trovare conferma e depone per l’infondatezza del ricorso, come sia legittima la delibera assembleare che disponga proprio come nel caso in esame , in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale posta in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall’art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell’impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio per avervi rinunciato o essersene distaccati , tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica Cass. Sez. 2, 23 dicembre 2011, n. 28679 Cass. Sez. 2, 20 marzo 2006, n. 6158 Cass. Sez. 2, 28 gennaio 2004, n. 1558 . È del resto derogabile dai condomini, nell’esercizio della loro autonomia privata, anche la disciplina dell’art. 1118 c.c., che correla diritti ed obblighi dei condomini al valore millesimale di contitolarità, prescegliendo un accordo di valore negoziale che si risolve in un impegno irrevocabile di determinare quantitativamente le quote di contribuzione alle spese in un certo modo cfr. Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300 . Non è dunque ravvisabile nella previsione che il rinunziante all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento debba concorrere alle sole spese per la manutenzione straordinaria o alla conservazione dell’impianto stesso, una norma imperativa non derogabile nemmeno con accordo unanime di tutti i condomini, in forza di vincolo pubblicistico di distribuzione degli oneri condominiali dettato dall’esigenza dell’uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale, ed essendo perciò i condomini liberi di regolare mediante convenzione il contenuto dei loro diritti e dei loro obblighi mediante una disposizione regolamentare di natura contrattuale che diversamente suddivida le spese relative all’impianto, ferma l’indisponibilità del diritto al distacco. Il ricorso va perciò rigettato e le ricorrenti vanno condannate a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido tra loro a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.