La destinazione del padre di famiglia sulla corte comune

Per sussistere tale servitù è necessario che il fondo servente sia pacificamente subordinato al servizio del fondo dominante e che tale circostanza sia ravvisabile mediante segni visibili, permanenti e inequivocabili.

Il caso. La vicenda in oggetto trae origine da una lite istaurata in primo grado da due condomini i quali convengono in giudizio altri due proprietari al fine di rivendicare l’uso privato della corte comune. All’esito del processo il giudice rigettava la domanda e accertava la sussistenza della servitù del padre di famiglia sulla corte comune e il conseguente assoggettamento del manufatto ad una servitù di transito anche carrabile in favore del terreno contiguo di proprietà dei convenuti. La questione approda in grado di appello e la Corte, al termine del giudizio, deposita sentenza con la quale riconosce la validità della decisione di primo grado in quanto sarebbe risultato provato l’assoggettamento della corte comune al passaggio dei proprietari del fondo contiguo e questo grazie alla presenza di manufatti e di segni inequivocabili del passaggio. La parte soccombente, quindi, decide di ricorrere in Cassazione per sovvertire la sentenza di appello che aveva rigettato la loro domanda. Passo carrabile. Stante la soccombenza in Appello, i condomini agiscono in Cassazione con un ricorso basato su 3 motivi. Il primo motivo è fondato sulla concezione della novità dell’apertura del passo carrabile da parte delle controparti in particolare secondo i ricorrenti i convenuti non avevano mai contestato come il passo carrabile sia stato aperto ben dopo il loro acquisto del terreno, avvenuto nell’anno 1994, escludendo quindi la sussistenza della destinazione del padre di famiglia. Il secondo motivo di cassazione era invece basato sulla presunta erronea valutazione di una testimonianza nel corso del giudizio. Il terzo ed ultimo motivo denunciava l’apparente violazione dell’art. 1062 c.c. sulla base della controversa sussistenza della destinazione del padre di famiglia negli atti pubblici inerenti ai terreni oggetto del giudizio. La sentenza oggi in commento, la numero 9584 del 13 aprile 2017, rigetta integralmente il ricorso sopra sintetizzato. Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, infatti, questo veniva rigettato in quanto si specificava come la valutazione di una testimonianza era oggetto di una valutazione di fatto non demandabile alla Corte di Cassazione. Per quanto riguarda il primo e terzo motivo, invece, la valutazione veniva fatta in merito all’assenza di violazione di norme imperative da parte del Giudice d’appello, sulla base delle motivazioni di seguito riportate. La vicenda in oggetto si fonda sulla destinazione del padre di famiglia. L’art. 1062 c.c. afferma che la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati . In buona sostanza quindi per sussistere tale servitù è necessario che il fondo servente sia pacificamente subordinato al servizio del fondo dominante e che tale circostanza sia ravvisabile mediante segni visibili, permanente e inequivocabili. Nel caso in oggetto risultava chiaro l’assoggettamento del fondo a servire il terreno contiguo. Questa circostanza era determinata sia dalla presenza dei segni concreti del passaggio, sia dalla assenza di una manifestazione contraria da parte del proprietario del fondo servente ad esempio mediante costruzione di manufatti atti alla separazione dei fondi . Osserva altresì la Corte che, stante la situazione di fatto, al fine di impedire l’assoggettamento del fondo servente sarebbe stata quanto meno necessaria, se non il compimento di fatti concludenti e indicanti la volontà di escludere il passaggio, quanto meno una clausola espressa nel contratto di vendita del terreno atta ad escludere la possibilità di una costituzione di servitù sul terreno, cosa che era assente nella questione oggetto della sentenza n. 9584. Nel caso in questione, quindi, anche a volere escludere l’insorgere di una servitù del padre di famiglia, il passaggio prolungato nel tempo e tollerato dal fondo servente vale a riconoscere la sussistenza di una servitù di passaggio, anche carrabile, sul terreno oggetto del giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 gennaio – 13 aprile 2017, n. 9584 Presidente Migliucci – Relatore Correnti Svolgimento del processo Il Tribunale di Latina, sezione di Gaeta, accoglieva la domanda di rivendicazione di D.C. e S.L. previo rigetto delle riconvenzionali di usucapione dei convenuti Si.Do. e G.C. , affermando la inopponibilità nei loro confronti degli atti di donazione e vendita dedotti in citazione e dichiarando la persistenza in favore dei predetti dei diritti di proprietà condominiale pro quota sul terrazzo con condanna dei convenuti alla restituzione dell’uso comune del lastrico solare e consegna agli attori delle chiavi della serratura della porta di accesso,dichiarava che l’immobile degli attori era libero dalla servitù. costituita dai convenuti sul terrazzino dei primi condannando i secondi alla eliminazione delle opere, rigettava la domanda di negatoria servitutis per l’apertura del passo carrabile, rigettava la riconvenzionale circa la condanna a non lasciare in sosta le autovetture degli attori sulla corte comune e la domanda di risoluzione contrattuale proposta nei confronti della chiamata in causa D.M.O. , condannava la D.M. al pagamento in favore dei convenuti della somma di Euro 2500 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto dei beni e di quella di Euro 2000 per danni in via equitativa, condannava i convenuti e la chiamata in causa alle spese di lite sino alla emanazione della sentenza non definitiva ed i soli convenuti e la chiamata in causa, rispettivamente in favore degli attori e dei convenuti, delle ulteriori somme, fatta eccezione per quelle di supplemento di perizia poste definitivamente a carico dei convenuti. Tale sentenza veniva appellata dagli attori ed in via incidentale dai convenuti per la declaratoria della risoluzione del contratto con la terza chiamata, con rinunzia successiva a tale appello incidentale. La Corte territoriale, premesso che il gravame era limitato al capo della sentenza che ha accertato la preesistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc sulla corte comune ed all’assoggettamento della stessa alla servitù di transito anche carrabile in favore del terreno contiguo di proprietà dei convenuti, ha rigettato l’appello, condividendo la qualificazione del primo giudice quale negatoria servitutis relativamente all’apertura del passo carrabile sulla corte comune realizzato nel 1994 dai convenuti, risultando provato l’assoggettamento originario dell’attuale corte comune al terreno, successivamente alienato ai convenuti dall’unica proprietaria, mediante la presenza di segni visibili destinati stabilmente all’esercizio del passaggio, e l’assenza, all’atto della separazione dei fondi di una manifestazione di volontà contraria. Ricorrono D. e S. con tre motivi, non svolgono difese gli intimati. Motivi della decisione Col primo motivo si denunziano nullità della sentenza, violazione degli artt. 167 I, 99, 112 cpc vizi di motivazione relativi alla novità dell’apertura del passo carrabile richiamando il primo motivo di appello e la circostanza che i convenuti non avevano contestato che il passo carrabile era stato aperto solo dopo il loro acquisto del 1994 e ciò escludeva la destinazione del padre di famiglia. Col secondo motivo subordinato si lamentano la mera apparenza o comunque i vizi della motivazione per il travisamento della testimonianza di Sp.Ma. e l’omesso esame delle altre risultanze. Col terzo motivo si denunziano violazione dell’art. 1062 cc, omesso esame e carenza di motivazione circa il fatto controverso e decisivo della supposta destinazione del padre di famiglia emergente dagli atti pubblici in atti ex artt. 112 e 360 nn. 3 e 5 cpc. Le censure non meritano accoglimento. Come dedotto, la Corte territoriale, premesso che il gravame era limitato al capo della sentenza che ha accertato la preesistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc sulla corte comune ed all’assoggettamento della stessa alla servitù di transito anche carrabile in favore del terreno contiguo di proprietà dei convenuti, ha rigettato l’appello. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce i motivi di appello richiedendo un inammissibile riesame del merito. La sentenza ha condiviso la qualificazione del primo giudice quale negatoria servitutis relativamente all’apertura del passo carrabile sulla corte comune realizzato nel 1994 dai convenuti, risultando provato l’assoggettamento originario dell’attuale corte comune al terreno, successivamente alienato ai convenuti dall’unica proprietaria, mediante la presenza di segni visibili destinati stabilmente all’esercizio del passaggio, e l’assenza, all’atto della separazione dei fondi di una manifestazione di volontà contraria. Non v’è discussione del fatto che il passo carrabile sia stato realizzato nel 1994 ma la negatoria servitutis è stata rigettata per la preesistenza di segni visibili destinati stabilmente all’esercizio del passaggio. In particolare, in ordine al primo motivo le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. In primo luogo va rilevato che la corte di appello ha esaminato e respinto il motivo di appello con il quale era stato denunciato ex artt. 167 e 112 cpc l’errore processuale in cui sarebbe incorso il Tribunale non è configurabile il vizio di nullità per extrapetizione della sentenza di appello, posto che la violazione processuale denunciata sarebbe riferibile esclusivamente alla decisione di primo grado. In effetti, come si è detto, la corte di appello ha escluso detta violazione, avendo ritenuto che il giudice di primo grado avesse proceduto alla qualificazione delle domande ed eccezioni sulla base delle allegazioni rispettivamente svolte dalle parti negli atti difensivi. Al riguardo deve anche escludersi il vizio di motivazione denunciato, avendo la Corte di appello proceduto alla necessaria qualificazione della posizione soggettiva fatta valere dai convenuti con valutazione immune da errori di diritto e di fatto. Ed invero i convenuti, al fine di paralizzare l’azione di negatoria servitutis proposta dagli attori a tutela della corte comune, avevano invocato il diritto di transito, fondando, ex art. 1102 cc, la legittimità del passaggio sulla stessa a favore di altra loro proprietà estranea al condominio dunque il giudice, alla stregua della stessa prospettazione della parte, ha qualificato iura novit curia come servitù il diritto posto a base della eccezione, tenendo conto del principio secondo cui, in tema di uso della cosa comune, è illegittima la utilizzazione a favore di una unità immobiliare non facente parte del condominio, con conseguente alterazione della destinazione ed imposizione di un peso che dà luogo ad una servitù. Pertanto andava escluso che la sentenza del Tribunale avesse posto a fondamento della decisione un diritto diverso da quello vantato dalla parte, dovendo il giudice avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante Cass. 118/16 23794/11 . Una volta accertato che quello invocato ab initio dai convenuti fosse nella sostanza un diritto di servitù trovavano applicazione i principi in tema di diritti autodeterminati, in relazione ai quali la causa petendi dell’azione o dell’eccezione si identifica con il diritto dedotto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, sicché, da un lato, l’attore può mutare il titolo della domanda ed il convenuto quello posto a fondamento dell’eccezione senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi, dall’altro, il giudice può accogliere il petitum in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda ex art. 112 cpc ne consegue che era ammissibile la verifica della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Il secondo motivo è inammissibile risolvendosi in un riesame del merito e rivalutazione delle prove la sentenza ha escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni formulate dalla chiamata in causa, in considerazione del loro contenuto, valutazione riservata al giudice del merito. Il terzo motivo è infondato. Occorre ricordare che la disposizione relativa alla servitù la quale, ai sensi dell’art. 1062 11 cc impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di voler escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti hanno voluto costituire la servitù che in tal modo nasce in base a titolo e non per destinazione del padre di famiglia Cass. n. 13534/2011 . La doglianza si risolve nella prospettazione della interpretazione soggettiva della clausola contrattuale nel senso auspicato dai ricorrenti sollecitando una inammissibile indagine di fatto preclusa in sede di legittimità. Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese in mancanza di controricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.