Il box si trasferisce solo se non ci sono contestazioni

L’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., si produce solo al momento del passaggio in giudicato.

Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione Civile con sentenza n. 8693/16, depositata il 4 maggio. Il caso. Gli acquirenti di un appartamento agivano in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, nei confronti dei venditori sostenendo di avere diritto, per legge, al trasferimento in proprietà di un box pertinenziale all’appartamento acquistato. La sentenza costitutiva produce effetti solo dal passaggio in giudicato. Gli attori chiedevano, inoltre, condannarsi la società venditrice convenuta al risarcimento dei danni corrispondenti alle spese da loro affrontate per affittare essendone privi un box nei paraggi. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda in punto assegnazione agli attori, in proprietà, di un box pertinenziale al proprio alloggio, disponendo che il trasferimento della proprietà di tale box avvenisse contestualmente al pagamento, da parte degli attori ai venditori, del prezzo” del predetto immobile. Avverso tale sentenza proponevano appello gli attori per quanto riguarda la mancata liquidazione in loro favore di un risarcimento dei danni relativo al mancato utilizzo di un box, nonché in relazione alla individuazione del box da trasferire e, infine, all’obbligo posto dal Tribunale a loro carico di integrare il prezzo di acquisto. Provvedendo in merito al gravame, la Corte di appello tra le altre cose riconosceva il diritto degli appellanti ad un risarcimento dei danni, relativo alla mancata consegna del box, per il periodo successivo alla sentenza di primo grado ritenuta immediatamente esecutiva. La sentenza della Corte di appello veniva reclamata in Cassazione dalla società venditrice, la quale in sostanza, sosteneva che il risarcimento danni per mancata consegna e quindi disponibilità del box, non poteva essere concesso che da quando tale obbligo fosse divenuto effettivo e quindi non dalla data di deposito della sentenza di primo grado ma solo dal suo passaggio in giudicato. Facevano presente i ricorrenti, sul punto, che la sentenza di primo grado aveva posto a carico degli attori l’obbligo da questi mai adempiuto di integrare il prezzo di acquisto dell’immobile, e che proprio su tale questione gli attori stessi, così come sull’individuazione dell’esatto box da trasferite, avevano presentato appello con il contestuale mancato passaggio in giudicato della sentenza. Il passaggio in giudicato della sentenza si ha solo per le questioni sulle quali non viene presentato appello. La Suprema Corte accoglieva il predetto motivo di ricorso, rilevando anzitutto come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado fosse avvenuto solo per quanto riguarda il trasferimento di un box che nessuno aveva impugnato in appello in favore degli attori, mentre non poteva riguardare l’obbligo della società venditrice di trasferire agli attori tale bene dato che gli attori stessi avevano contestato, in appello, sia l’individuazione del box, che il fatto di dover versare un corrispettivo. In sostanza, secondo la Cassazione, il fatto che non vi fosse un obbligo passato in giudicato della società venditrice di trasferire il box contestato agli attori, comporta come logica conseguenza che questi ultimi non possano vantare un diritto al risarcimento del danno con termine iniziale fissato al deposito della sentenza di primo grado. In merito alla provvisoria esecutorietà della sentenza costitutiva emessa come in questo caso ai sensi dell’art. 2392 c.c., osserva del resto la Corte Suprema, citando una recente decisione resa dalle Sezioni Unite, che nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria ex . art. 282 c.p.c. della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alla modificazione giuridica sostanziale Cass. Civ. Sezioni Unite n. 4059/2010 . In altre parole, secondo la Corte, la condotta della società venditrice, che nelle more del giudizio di appello aveva trasferito a terzi il box oggetto di causa, non si poteva ritenere effettuato in violazione delle statuizioni passate in giudicato e quindi non dava diritto, all’attore, di chiedere i danni per il mancato godimento del box a far data dalla sentenza di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 febbraio – 3 maggio 2016, numero 8693 Presidente Bianchini – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con atto di citazione in data 27.06.2001 i coniugi P.A. e L.M.M. , in qualità di acquirenti di un appartamento sito in omissis , convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano la società Tao 88 s.r.l., che aveva loro venduto in data 18.04.1994 l’immobile di cui sopra, assumendo di aver diritto per legge al trasferimento in proprietà di un box pertinenziale all’appartamento acquistato. Gli attori oltre alla domanda ex art. 2932 c.c., previa identificazione del box da trasferire, chiedevano al Tribunale il risarcimento dei danni conseguenti alla loro partecipazione alle spese relative alle parti comuni, comprensive dei box auto, e delle spese affrontate per affittare un box nei paraggi dell’appartamento, non avendone uno in proprietà. Si costituiva in giudizio la Tao 88 srl chiedendo respingersi tutte le domande attoree in subordine svolgeva una domanda riconvenzionale, con cui chiedeva che l’eventuale trasferimento del box pertinenziale fosse condizionato al pagamento del prezzo corrispondente al valore di mercato del bene oggetto di controversia. Il Tribunale di Milano con sentenza del 29.11.2005, accertava il diritto degli attori alla proprietà di un garage all’interno dell’edificio condominale di via omissis , quale pertinenza dell’appartamento acquistato dalla convenuta. Disponeva altresì che, previo pagamento da parte dei coniugi P. dell’importo di Euro 28.405,13, fosse trasferita in capo agli attori l’autorimessa identificata al NCEU di Milano al foglio 190, mapp. 231, sub 66, sita al secondo piano interrato dello stabile, come individuata dal CTU, ordinando di conseguenza alla società convenuta di consegnare il bene indicato libero da persone e cose. Avverso la suddetta decisione P.A. e L.M.M. proponevano appello limitatamente alla statuizione relativa all’individuazione del box da trasferire ed all’ordine di integrare il prezzo di acquisto, nonché con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la mancata fruizione e trasferimento del box, già formulata in primo grado. Si costituiva in giudizio la Tao 88 srl chiedendo respingersi tutte le domande degli appellanti. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza numero 263/2011 depositata in data 02.02.2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava la Tao 88 srl a pagare agli appellanti la somma di Euro 8.383,00, oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento del box pertinenziale. A sostengo di questa decisione la Corte territoriale, dopo aver dichiarato la formazione del giudicato in ordine al diritto dei coniugi P. alla proprietà di un’autorimessa pertinenziale, evidenziava che il box individuato dal Tribunale, sulla base delle conclusioni del CTU, era del tutto idoneo al ricovero delle automobile, per cui non vi erano motivi per riformare la decisione del primo grado. Quanto all’integrazione del prezzo originario, individuata correttamente dal giudice di prime cure nella misura di Euro 28.405,13, la Corte riteneva che essa fosse necessaria per ripristinare il sinallagma funzionale del contratto, considerato che dagli atti non erano emersi elementi per ritenere che il valore del box trasferito in proprietà fosse stato ricompreso o fosse da ricomprendere nel prezzo dichiarato nell’atto di vendita. In ordine infine alla domanda di risarcimento del danno per l’indisponibilità del box, la Corte d’Appello riconosceva il diritto degli appellanti limitatamente al periodo successivo alla sentenza di primo grado, ritenuta immediatamente esecutiva, la cui attuazione era stata però resa impossibile dalla società appellata che, nelle more del giudizio di secondo grado, aveva venduto a terzi il box in questione. Liquidava tali danni equitativamente in misura di Euro 8.383,00. oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo. Avverso la predetta decisione la Tao 88 srl proponeva ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi. Resistevano gli appellanti P.A. e L.M.M. con apposito controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo ex art. 360 numero 3 c.p.c., la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 282 c.p.c. e 2909 c.c., ritenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente riconosciuto agli appellanti il diritto al risarcimento del danno per la mancata disponibilità del box per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, considerata immediatamente esecutiva, quando invece l’obbligo di trasferimento del bene ex art. 2932 c.c. si sarebbe configurato solo a seguito del passaggio in giudicato della decisione sul punto. Secondo la società ricorrente, siccome in capo alla stessa Tao 88 srl non sussisteva un obbligo di consegna del box prima del passaggio in giudicato della sentenza, non poteva imputarsi alla ricorrente medesima il danno relativo al mancato godimento del bene da parte dei resistenti nel periodo successivo alla decisione del Tribunale di Milano. 2. Con il secondo motivo ex art. 360 numero 3 c.p.c., viene addotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., per avere la Corte distrettuale affermato il diritto degli appellanti al risarcimento del danno, malgrado difettasse la prova del nesso di causalità tra la condotta della Tao 88 srl ed il danno ed invece apparisse evidente che la causa del danno lamentato fosse addebitabile proprio agli appellanti. Infatti -secondo parte ricorrente i coniugi P. , dopo la sentenza di primo grado che disponeva a loro carico il pagamento di Euro 28.405,13, non avevano provveduto al pagamento di tale somma, né l’avevano messa a disposizione di controparte, ed, anzi, avevano impugnato la sentenza contestando la decisione proprio sul punto relativo all’integrazione del prezzo originario. Ne conseguiva che non poteva esserci un obbligo di trasferire il bene, se non vi era stato in contemporanea il pagamento dell’integrazione del prezzo, nel caso di specie indicato dal giudice quale condizione per effettuare il trasferimento stesso. 3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi attengono al diritto degli attuali controricorrenti al risarcimento del danno conseguente al mancato utilizzo del box trasferito a seguito della sentenza ex art. 2932 c.c Essi sono fondati nei termini di seguito esposti. 3.1 In primo luogo va evidenziato che la Corte di Appello, in premessa alla sua motivazione, ha affermato che fosse passata in giudicato solo la statuizione relativa al diritto degli attori al trasferimento in proprietà di un box, quale pertinenza dell’appartamento acquistato. Infatti i coniugi P. avevano impugnato la decisione di primo grado sia con riguardo all’individuazione del box identificato al foglio 190, mapp. 231, sub 66, sia relativamente all’obbligo di integrare il prezzo quale corrispettivo del box trasferito in forza della sentenza. Senonché, proprio in ragione della permanente pendenza della lite sui due suddetti e connessi aspetti, la statuizione che disponeva in capo alla società Tao 88 srl l’obbligo di trasferimento ai coniugi P. del box sub 66 non era né poteva essere compiutamente esecutiva, a differenza di quanto sostenuto dai giudici di secondo grado e tenendo presenti i principi regolanti la fattispecie. Sul punto va rilevato che la questione attinente alla provvisoria esecutorietà della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., è stata decisa di recente dalla sentenza, Sez. Unumero , 22 febbraio 2010, numero 4059, Rv. 611643, che ha affermato quanto segue Nell’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita, l’esecutività provvisoria, ex art. 282 cod. proc. civ., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., è limitata ai capi della decisione che sono compatibili con la produzione dell’effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell’immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell’immobile in danno del promittente venditore, poiché l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell’immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia. Nella specie, le Sezioni unite hanno confermato con riferimento ad un giudizio di sfratto per morosità la sentenza impugnata con la quale era stata esclusa la provvisoria esecutività della condanna implicita al rilascio dell’immobile, in danno del promittente venditore, nel caso di domanda di esecuzione in firma specifica diretta al trasferimento del bene proposta dal promissario acquirente . Conf. sent., Sez. III, numero 4907/2011, Rv.616869 . Coerentemente a questo arresto giurisprudenziale qui recepito, si può affermare che la condotta della società Tao 88 srl, la quale nelle more del giudizio di appello aveva trasferito a terzi il box identificato al foglio 190, mapp. 231, sub 66, non fosse in violazione delle statuizioni passate in giudicato. Infatti la condanna a consegnare il predetto box sub 66 non era provvisoriamente esecutiva, come invece ritenuto dalla Corte d’Appello, perché essa era connessa al trasferimento della proprietà derivante dall’effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c 3.2 Di conseguenza l’affermazione di cui sopra incide sul diritto dei coniugi P. ad ottenere il risarcimento del danno per il mancato godimento del box sub 66, diritto che i giudici di appello hanno limitato al periodo successivo alla sentenza di primo grado, sull’assunto che essa avesse disposto un trasferimento immediatamente esecutivo. 3.3 La fondatezza del primo motivo di ricorso in ordine alla mancata provvisoria esecutività della sentenza costitutiva di primo grado, assorbe il secondo motivo, dato che il risarcimento dei danni aveva come presupposto logico un preteso errato principio di diritto opposto a quello correttamente affermato con la citata decisione delle S.U 3.4 Per effetto ed in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso in esame va cassata l’impugnata sentenza quanto al relativo capo di decisione. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria dei contro ricorrenti. 4. Quanto alle spese di lite, questo Collegio ritiene che esse vadano integralmente compensate per l’intero giudizio, tenuto conto che la domanda principale dei coniugi P. , ossia ottenere il trasferimento coattivo di un box, ha trovato accoglimento sin dal primo grado. 5. Quanto infine alla richiesta di oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. numero 196/2003, essa va accolta ricorrendone i presupposti, e pertanto viene disposta apposizione dell’annotazione prevista dal citato art. 52. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa in relazione al motivo accolto l’impugnata sentenza e decidendo nel merito rigetta la domanda di risarcimento di cui alla gravata decisione e compensa integralmente le spese dell’intero giudizio. In accoglimento dell’istanza ai sensi del D.lgs. numero 196/2003, dispone l’oscuramento dei nominativi delle parti. Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Giuseppe Marra.