Le aree possono essere usucapite nonostante il vincolo di destinazione a parcheggio

In una complessa vicenda che ha visto contrapporsi, in tre successivi gradi di giudizio, gli acquirenti di alcuni alloggi appartenenti allo stesso edificio che la società costruttrice gli aveva trasferito privi di aree destinate a parcheggio e gli attuali occupanti delle predette aree, la Corte di Cassazione aveva modo di intervenire ribadendo alcuni principi in materia di libera circolazione delle aree adibite a parcheggio in base al dispositivo della legge 17 agosto 1942 art. 41 così come modificata dalla legge 28 novembre 2005 n. 1150.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8220/16, depositata il 22 aprile. Il caso. Alcuni condomini dello stesso edificio ottenevano la condanna della società costruttrice -venditrice al rilascio in loro favore delle aree destinate a parcheggio secondo la concessione edilizia che poi la società stessa aveva venduto autonomamente e ad altri soggetti che le avevano attualmente in proprietà utilizzandole come posti auto box o negozi. Poiché la società convenuta, nonostante la condanna, non aveva provveduto allo spontaneo rilascio delle predetta aree, gli attori agivano con una nuova causa in forza del riconoscimento del loro diritto già riconosciuto dal Tribunale nel precedente giudizio , direttamente nei confronti degli utilizzatori delle predette aree, chiedendone anche in questo caso, il rilascio in loro favore. Costituendosi in giudizio, i convenuti eccepivano la mancata opponibilità nei loro confronti, in quanto non erano stati parte di quel giudizio, della sentenza che gli attori avevano ottenuto nei confronti del costruttore venditore, nonché l’avvenuta usucapione in loro favore del diritto di proprietà delle predette aree destinate, secondo la licenza edilizia, a parcheggio. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda degli attori, dichiarando la nullità di tutti gli atti di alienazione delle aree destinate a parcheggio da parte del costruttore, la sentenza veniva poi riformata dalla Corte di appello che riconosceva come tutti gli appellanti avessero acquisito per usucapione le aree suddette. La disposizione della l. n. 1150/1942 relativa ai vincoli di destinazione delle aree di parcheggio non ha efficacia retroattiva. La Cassazione, infine, quale Giudice di legittimità, accoglieva parzialmente il ricorso sulla base di differenti complesse considerazioni. La Corte, anzitutto, ricordava come la l. n. 246/2005, che ha modificato la precedente normativa che non permetteva il trasferimento autonomo delle aree destinate a parcheggio, non abbia effetto retroattivo e quindi non possa essere invocata nei casi, come quello in oggetto, nei quali la vendita delle aree edificabili era avvenuta in precedenza alla sua entrata in vigore quando, appunto, vigeva il divieto di vendita separata. Una sentenza passata in giudicato può avere efficacia di prova in ogni altro giudizio. La Cassazione, inoltre, ricordava come una sentenza passata in giudicato, come appunto quella resa nella causa originaria tra gli attori e la società venditrice dell’immobile, può avere comunque efficacia di prova, che chiunque ne abbia interesse può fare valere, in ogni altro giudizio. Venendo infine alla questione principale, la Suprema Corte osservava come le vendite oggetto di causa erano state effettuate quando era in vigore il divieto di alienazione separata delle aree da adibire a parcheggio imposto dalla l. n. 1150/1942, e che pertanto la nullità di tali vendite potessero essere in ogni caso rilevate dal giudice, senza che occorresse fare riferimento al giudicato della causa precedente. Il diritto di chi abbia acquistato le singole unità di agire nei confronti del venditore che si era riservato per se illegittimamente, per poi trasferirla a terzi, la proprietà delle aree destinate al parcheggio, in questo caso tuttavia, osservava ancora la Corte di Cassazione nel decider il giudizio, non poteva essere riconosciuto a causa della avvenuta usucapione, in favore dei convenuti, della proprietà dei beni in contestazione. Il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree non comporta l’inalienabilità del bene. Per quanto riguarda tale ultimo aspetto della questione, la Corte rilevava come la proprietà delle aree interne o circostanziai fabbricati di nuova costruzione su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, può essere acquistata per usucapione, non comportando tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità . Pertanto, secondo la Corte, una volta rilevato come fosse maturato in favore dei convenuti il periodo necessario per acquisire per usucapione la proprietà dei beni immobili in oggetto, non poteva che essere respinta la domanda di restituzione dei beni stessi formulata dagli attori dapprima con successo nei confronti della società venditrice, ed in seguito appunto contro gli attuali proprietari dei beni. Infine, va anche ricordato come secondo la Cassazione il possesso utile ai fini di usucapione decorre in danno del proprietario dal momento dell’atto di acquisto, essendo soltanto a far tempo da esso possibile considerare distintamente il diritto dominicale trasferito e quello al parcheggio non trasferito nell’area destinata a parcheggio .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 marzo – 22 aprile 2016, n. 8220 Presidente Matera – Relatore Scarpa Svolgimento del processo Con citazione notificata il 27 dicembre 1993, C.F. , + Altri . Gli attori assumevano di aver acquistato dalla costruttrice S.r.l. Edilizia Egeria i loro rispettivi appartamenti in un complesso di tre edifici, siti in ed aventi accesso da Via omissis , da Via omissis , e da Via omissis e che la S.r.l. Edilizia Egeria, in violazione dei cinque patti d’obbligo presentati al Comune per ottenere la licenza edilizia, non aveva destinato a parcheggio l’area di mq. 6.354,90, sottostante gli edifici e i cortili, avendo in detto spazio costruito posti auto, box e sottonegozi alienati a condomini degli edifici stessi. Aggiungevano gli attori che contro la S.r.l. Edilizia Egeria essi avevano iniziato altro giudizio, in esito al quale la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 388/1992, aveva accertato il loro diritto reale all’uso dell’area destinata a parcheggio e condannato la S.r.l. Edilizia Egeria al rilascio della stessa. Poiché, nonostante le numerose richieste inoltrate agli attuali possessori, non era stato possibile ottenerne la consegna dell’area, la citazione era volta, in attuazione della citata sentenza, a conseguire la condanna dei convenuti al relativo rilascio. Costituitosi il contraddittorio, i convenuti in via preliminare chiedevano il rigetto della domanda, eccependo che la richiamata sentenza della Corte di Appello, svoltasi contra la S.r.l. Edilizia Egeria, era loro inopponibile, in quanto rimasti estranei a tale giudizio. Nel merito, i convenuti deducevano d’aver utilizzato le porzioni immobiliari, rispettivamente acquistate, secondo la destinazione urbanistica di cui alle licenze edilizie, ovvero alle concessioni in variante o in sanatoria, e aggiungevano che per tutte le porzioni era stata rilasciata la conforme certificazione di abitabilità. In via riconvenzionale, i medesimi convenuti chiedevano, quindi, che fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione delle rispettive porzioni immobiliari, ai sensi dell’articolo 1159 c.c. ovvero dell’articolo 1158 c.c. in via subordinata, domandavano che venisse determinata l’integrazione del prezzo d’acquisto, ovvero l’indennità loro spettante per la perdita del diritto sui locali acquistati. Essendo stata la S.r.l. Edilizia Egeria cancellata dal registro delle imprese nell’anno 1986, erano chiamati in causa gli eredi di Au.Al. , ultimo liquidatore della società, al fine di manlevare il convenuti, e di risarcire loro le eventuali perdite subite. Si costituivano L.A.M. , vedova di Au.Al. , che eccepiva di aver rinunciato all’eredità del marito in data 30 ottobre 1990, e Au.An. , figlia di Au.Al. , che dichiarava d’avere accettato in pari data l’eredità paterna con il beneficio dell’inventario. Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale del 19 maggio 2003, dichiarava la nullità di tutti i contratti, aventi per oggetto l’acquisto di spazi e locali rientranti nella complessiva superficie di mq. 7.354,90, che la costruttrice S.r.l. Egeria con cinque atti d’obbligo si era impegnata a destinare permanentemente a parcheggio a favore dei condomini, acquirenti degli appartamenti, e perciò dichiarava il diritto degli attori al parcheggio nello spazio loro spettante. Con separata ordinanza, il Tribunale disponeva la prosecuzione della causa, al fine di accertare l’esatta consistenza dell’area riservata a parcheggio, l’individuazione della sua posizione, la determinazione del valore di mercato dei beni in esame e l’integrazione del prezzo d’acquisto degli stessi. A.F. , + Altri , quale successore a titolo particolare di La.Lu. , proponevano appello, chiedendo che venisse dichiarata l’inopponibilità a loro del giudizio svoltosi fra gli originari attori e la S.r.l. Edilizia Egeria, e perciò accertata la validità ed efficacia degli atti di acquisto delle aree controverse alla luce dell’articolo 41 bis della legge 1150/1942, nonché la conformità di tali acquisti alla destinazione urbanistica. Gli appellanti chiedevano inoltre l’accoglimento della domanda di usucapione delle aree, ex artt. 1158 e 1159 c.c., nonché la declaratoria del vizio di ultrapetizione in cui era incorso l’adito Tribunale, avendo quantificato l’area da asservire a parcheggio comune in misura superiore a quella richiesta dagli stessi attori. In ulteriore subordine chiedevano il rigetto della domanda, formulata dagli attori, per mancanza di prova. Gli appellati F.F. , + Altri rimanevano contumaci. Si costituivano invece C.F. , + Altri , i quali chiedevano il rigetto dell’appello. Infine, gli appellati P.C. , + Altri proponevano appello incidentale. Con sentenza n. 1376/2010 del 21 marzo 2010, la CORTE D’APPELLO di ROMA, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda riconvenzionale di primo grado e dichiarava che tutti gli appellanti principali ed incidentali avessero acquisito per usucapione decennale le unità immobiliari oggetto dei rispettivi atti d’acquisto conclusi con la S.r.l. Egeria. In particolare, la sentenza d’appello dichiarava che L.T. e M.I. e, quindi, gli eredi, avessero acquistato regolarmente il posto macchina n. 24, quale pertinenza del loro appartamento P.C. avesse acquistato regolarmente il negozio G/4 con annesso sottostante locale al piano interrato, per il quale, peraltro, sussistevano altresì le condizioni per l’usucapione decennale e ventennale D.G.C. avesse acquistato legittimamente il box al piano garage n. 3, quale pertinenza degli acquistati appartamenti M.A. , che non aveva acquistato alcun appartamento negli edifici condominiali, avesse acquistato regolarmente dalla S.r.l. Egeria i locali, adibiti a uso scuola, in Via omissis , per quali, peraltro, sussistevano le condizioni per l’usucapione decennale I.M. e D.A. avessero acquistato regolarmente il posto macchina n. X, quale pertinenza del loro appartamento A.G. , A.F. e A.A. , che non avevano comprato alcun appartamento negli edifici condominiali, avessero acquistato regolarmente dalla S.r.l. Egeria il locale in Via omissis , per il quale, peraltro, sussistevano le condizioni per l’usucapione decennale Alberto Bruscella avesse acquistato legittimamente il box garage-magazzino n. 2, quale pertinenza dell’acquistato appartamento in Via omissis per R.A. sussistesse l’invocata usucapione decennale L.R.G. ed D.L.E. avessero acquistato legittimamente il box n. 6 al piano interrato C.S. e C.R. avessero acquistato legittimamente al piano interrato il posto macchina n. 2 P.F. e P.M. avessero legittimamente il posto macchina n. V per G.M. e L.L. sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. IV P.F. e Z.E. avessero acquistato legittimamente al piano interrato il posto macchina n. VIII per C.M. sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XI A.G. ed D.E. avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XV per gli stessi A.G. e D.E. , quanto al posto macchina n. XIV, non sussistesse l’invocata usucapione R.U. e S.L. avessero acquistato legittimamente il posto macchina n. XVI P.M. avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XVII e non invece il posto macchina n. XVIII C.S. e C.C. avessero acquistato legittimamente il posto macchina n. XIX I.A. avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XVII per G.L. sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XXII per I.C. sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XXIII per A.O. , A.D. , S.A. , vedova A. , P.F. , P.G. . I.A.M. , C.R. , D.E. , C.L. e C.A. sussistesse l’invocata usucapione decennale S.G. , S.E. , A.S. , A.A. . Di N.F. e A.I. avessero acquistato per usucapione decennale la proprietà dei rispettivi negozi con sottonegozi S.M. , V.D. in proprio e quale procuratore generale di L.M. , B.C. , G.U. , B.O.L. , C.C. , B.M. avessero acquistato per usucapione decennale la proprietà dei rispettivi negozi con sottonegozi. La sentenza della Corte di Roma aggiungeva che gli appellati e appellanti incidentali C.F. . C.B. , + Altri , in riforma della gravata sentenza, non dovessero versare agli appellanti alcun corrispettivo, corrispondente al prezzo dell’area adibita a parcheggio. In motivazione, la Corte di merito evidenziava come la sentenza n. 388/1992 della stessa Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, spiegasse effetto riflesso nei confronti degli appellanti, pur rimasti estranei a quel giudizio rigettava, quindi, il motivo di impugnazione concernente la validità dei titoli di acquisto degli immobili, ribadendo il necessario riconoscimento di un diritto reale d’uso in favore dei condomini affermava la natura condominiale degli spazi da riservare a parcheggio. L’appello veniva accolto sul punto della ravvisabilità dell’usucapione decennale in favore degli acquirenti delle singole porzioni immobiliari. La sentenza di secondo grado respingeva pure la censura di ultrapetizione, per aver il Tribunale affermato che l’area da destinare a parcheggio fosse di mq. 7.354,90, mentre gli attori l’avevano indicata in mq. 6.354,90, nonché le doglianze circa l’esatta determinazione di tale quota alla luce dell’articolo 18 della legge n. 765/1967. Avverso la sentenza n. 1376/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA hanno proposto ricorso articolato in dieci motivi A.O. , + Altri . B.O.L. , + Altri , costituitisi con controricorso, hanno dichiarato di aderire al ricorso principale, chiedendo la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma, con la conferma sul punto dell’acquisto per usucapione decennale. AN.IL. , + Altri , a loro volta costituitisi con controricorso, hanno dichiarato di aderire al ricorso principale e proposto un autonomo motivo di ricorso. Rimanevano intimati senza svolgere attività difensiva C.F. , + Altri . Veniva inizialmente fissata l’adunanza per il giorno 4 dicembre 2012 ai fini della decisione in camera di consiglio a norma dell’articolo 380 bis c.p.c., ma poi, espletata una verifica della regolarità delle notificazioni introduttive, la causa era rinviata alla pubblica udienza. Motivi della decisione I. Il primo motivo del ricorso principale deduce la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’omessa pronuncia sulla validità ed opponibilità del giudicato di cui alla pronuncia n. 388/1992, della quale si sostiene la nullità, in quanto resa nei confronti di soggetto inesistente, ovvero la Edilizia Egeria S.r.l., società posta in liquidazione già nel 1985. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 2909 c.c. e il vizio di motivazione in relazione alla efficacia riflessa o di prova del giudicato contenuto nella sentenza n. 388/1992 della Corte d’Appello di Roma. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 41 sexies della legge n. 1150/1942 ed correlato il vizio di motivazione, perché la Corte di Roma a avrebbe ritenuto operativa tale norma, sebbene, nel caso deciso, l’area da destinare a parcheggio, pur prevista nel progetto assentito mediante concessione, non era stata affatto realizzata in corso di costruzione degli edifici, in quanto sostituita da immobili di altro tipo b avrebbe ritenuto invalidi i singoli contratti di acquisto dell’area presuntivamente da destinare a parcheggio, pur nei casi in cui gli stessi fossero riconducibili a compratori già proprietari di unità abitative comprese negli edifici condominiali c non avrebbe considerato il fatto che il costruttore aveva impiegato le aree da destinare a parcheggio per realizzare manufatti di altro genere box auto, sottonegozi, ecc. e poi comunque trasferito le porzioni di aree in favore di condomini. Il quarto motivo ipotizza la violazione dell’articolo 41 sexies, legge n. 1150/1942 e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta irrilevanza delle concessioni in variante ed in sanatoria ottenute dagli acquirenti delle porzioni. Il quinto motivo denuncia la violazione dell’articolo 41 sexies, legge n. 1150/1942, e dell’articolo 1117 c.c., nonché vizio di motivazione, quanto alla ritenuta natura di bene comune e non rientrante in proprietà esclusiva dell’area da destinare a parcheggio, stimata dalla Corte d’appello senza alcuna verifica in concreto dei titoli. Il sesto motivo di ricorso censura la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronunzia sul motivo di appello dei signori M. ed altri relativo alla riconvenzionale di primo grado per l’acquisto per usucapione del rispettivo bene. Si deduce che, mentre gli appellanti avevano domandato l’usucapione, decennale o ventennale, della piena proprietà degli immobili, libera dal diritto reale d’uso in favore alle controparti, la Corte di Roma avrebbe riconosciuto un acquisto originario a non domino con usucapione abbreviata di proprietà gravata dal vincolo pubblicistico di destinazione. I ricorrenti chiedono perciò di dichiarare il loro acquisto per usucapione abbreviata di una proprietà piena e libera da ogni diritto d’uso in favore di terzi, ormai estinto. Il settimo motivo critica il vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimità degli acquisti e poi comunque permanente il vincolo di destinazione pubblicistico a parcheggio. Vengono riprese considerazioni analoghe a quelle di cui al sesto motivo di ricorso. L’ottavo motivo attiene al vizio di motivazione quanto al disatteso rilievo di ultrapetizione imputato alla sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l’asservimento a parcheggio di un’area di mq. 7.354,90, mentre gli attori l’avevano indicata in mq. 6.354,90, e denuncia che comunque tale estensione eccedesse le proporzioni di cui all’articolo 18, legge n. 765/1967. Il nono motivo censura la violazione degli artt. 3 Cost., 41 sexies legge n 1150/1942, 2041 c.c., nonché il vizio di motivazione, in relazione al diniego del diritto di integrazione del prezzo spettante ai ricorrenti per il vincolo di destinazione esistente sui beni comunque dichiarati di loro proprietà. Il decimo motivo denuncia la violazione dell’articolo 12, comma 9, legge n. 246/2005 e dell’articolo 11 preleggi, stante la mancata applicazione della citata norma quale jus superveniens avente portata meramente interpretativa. II. B.O.L. , + Altri , controricorrenti, hanno aderito al ricorso principale. AN.IL. , + Altri , proprietari dei negozi e sottonegozi facenti parte del complesso immobiliare, hanno dedotto la diversità della loro posizione rispetto ai proprietari degli appartamenti, e quindi hanno aderito al ricorso principale e pure rivolto a questa Corte il quesito, inteso come specifico motivo di ricorso, se il certificato di abitabilità loro rilasciato dal Comune di Roma non sottenda la conformità dei rispettivi immobili anche alla legislazione in materia di posti auto obbligatori. III. Va premesso, allora, che gli atti di costituzione degli intimati da ultimo citati, anche se denominati controricorsi , proprio perché non contestano il ricorso principale ma aderiscono ad esso, contenendo la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ed anzi, quanto in specie al secondo, introducendo anche ragioni diverse da quelle fatte valere dai ricorrenti in via principale con quello che viene definito specifico motivo di ricorso , devono qualificarsi entrambi come ricorsi incidentali di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 334 c.p.c. Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505 . Le regole dell’impugnazione tardiva, in osservanza dell’articolo 334 c.p.c., e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano, infatti, esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale tardivo , dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dagli arti. 325 e 327 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto il ricorso successivo al primo, qualora investa un capo autonomo della sentenza per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. Pertanto, i ricorsi incidentali di B.O.L. , + Altri , sono inammissibili per violazione del termine di cui all’articolo 327, comma 1, c.p.c. nella formulazione ratione temporis qui applicabile Cass. 21 gennaio 2014, n. 1120 . IV. È dapprima infondato il decimo motivo di ricorso. Basta ribadire, in proposito, come, secondo il costante orientamento di questa Corte, l’articolo 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che ha modificato l’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari, non ha effetto retroattivo, né natura imperativa ne consegue che nei casi in cui, come quello in esame, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina risultassero già stipulati gli atti di vendita delle singole unità immobiliari, trova applicazione la disciplina anteriore, di cui al citato articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 Cass. 5 giugno 2012, n. 9090 Cass. 1 agosto 2008, n. 21003 . V. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, la cui trattazione unitaria risulta opportuna per la loro connessione, sono invece fondati, per quanto di ragione. Entrambi i motivi sono radicati sul presupposto della decisività del riscontro dell’efficacia di giudicato diretto o riflesso da attribuire alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 388/1992 intervenuta a suo tempo tra gli acquirenti degli appartamenti compresi negli edifici siti in OMISSIS , Via OMISSIS , e Via OMISSIS e la costruttrice S.r.l. Edilizia Egeria , nei confronti degli attuali ricorrenti, i quali avevano a loro volta acquistato i posti auto, box e negozi realizzati nell’area da destinare a parcheggio. A proposito di tale pronuncia, la Corte di merito ha affermato che la stessa non avesse efficacia in senso stretto di giudicato, ma comunque rivelasse effetto riflesso nei confronti degli appellati, che, pur essendo rimasti estranei al detto giudizio, sono titolari di diritti ed obblighi, dipendenti dalla situazione giuridica definitiva in quel processo . Ora, è vero che questa Corte ha più volte affermato che una sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’articolo 2909 c.c., può avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale, e che tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa da ultimo, Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241 . Quel che tuttavia fa difetto nel caso in esame, per ravvisare, come fatto dalla Corte di Roma, un’efficacia riflessa della sentenza n. 388/1992 riguardo alle parti di questo giudizio, che a quello culminato nell’invocata pronuncia non parteciparono, è il presupposto della titolarità in capo a questi ultimi di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel primo processo. L’assunto a base della statuizione qui impugnata evidente postula che solo l’efficacia ultra partes di quella sentenza del 1992 possa rendere opponibile agli attuali ricorrenti l’ivi conseguita declaratoria del diritto reale ex lege all’uso del parcheggio. Vale, all’opposto, un diverso principio, conforme al consolidato orientamento di questa Corte, e nella sostanza seguito dalla stessa pronuncia qui impugnata, per il quale il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dalla legge 6 agosto 1967 n. 765, articolo 18, norma di per sé imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Tale vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l’assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall’originario costruttore - venditore, il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d’uso direttamente nei confronti dei terzi ai quali l’originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In un tale giudizio qual è quello in esame , intercorrente tra gli acquirenti degli immobili illegittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a parcheggio ex articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed i terzi che abbiano acquistato porzioni di tale area, la nullità dei negozi stipulati dai primi, nella parte in cui sia stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione ope legis , è rilevabile anche incidenter tantum , sicché non deve necessariamente correlarsi alla verifica della sussistenza e dell’opponibilità, in via immediata o, appunto, riflessa, di un giudicato conseguito nei confronti dell’originario costruttore - venditore. Come pure, in un giudizio così congegnato, non si impone nemmeno che sia convenuto il costruttore - venditore, pur spettando a questo l’eventuale diritto personale a conseguire l’integrazione del prezzo di acquisto da coloro che agiscano per ottenere il riconoscimento del loro diritto d’uso sugli spazi vincolati a parcheggio Cass. 14 novembre 2000, n. 14731 Cass. 25 marzo 2004, n. n. 5755 . VI. Può poi passarsi all’analisi congiunta del quarto e dell’ottavo motivo di ricorso, anch’essi in logica connessione. Questi criticano la sentenza della Corte di Roma, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c., per non aver dato sufficiente rilievo nel suo ragionamento alle concessioni in variante ed in sanatoria, ed ai conseguenti certificati di abitabilità, che accompagnavano i titoli di acquisto degli attuali ricorrenti, provvedimenti che comprovavano il rispetto della destinazione a parcheggio dell’area riservata e per aver determinato l’asservimento a parcheggio di un’area di mq. 7.354,90, anziché di mq. 6.354,90. In particolare, è oggetto di doglianza la frase della pronuncia d’appello secondo la quale l’articolo 41 sexies della legge n. 1150/1942 opera nel rapporto tra il costruttore o proprietario di edificio e l’autorità competente in materia urbanistica , sicché quest’ultima non può porre nel nulla gli atti d’obbligo, formati col Comune dal costruttore, al fine del rilascio della licenza edilizia . Tali patti d’obbligo, secondo quanto illustra la stessa sentenza impugnata a pagina 32, individuavano in mq. 6.354,90 l’area da destinare a parcheggio. Il Tribunale ha invece determinato in mq. 7.354,90 la stessa area, disponendo il prosieguo istruttorio per individuare tramite CTU consistenza e posizione di quest’area. I due motivi sono parzialmente fondati, per quanto di ragione. Non esiste il denunciato vizio di ultrapetizione in quanto la normativa urbanistica, dettata dall’articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, una misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio da destinare obbligatoriamente a parcheggi, pari ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, secondo i parametri applicabili per l’epoca dell’edificazione. Tale misura proporzionale è imposta dalla legge, sicché l’eventuale metratura prospettata dalla parte con l’atto introduttivo di un giudizio volto al riconoscimento del diritto d’uso a parcheggio ha solo valore indicativo, per cui non incorre in ultrapetizione il giudice che, sulla base delle risultanze processuali, determini l’estensione della relativa area in misura pure diversa e maggiore da quella inizialmente quantificata dall’istante. Per la concreta attuazione, invece, della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio, soltanto in assenza di relativa previsione nell’atto concessorio, o nel regolamento condominiale, o negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, è consentito chiedere al giudice tale identificazione Cass. 11 agosto 1997, n. 7474 . Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’articolo 41 sexies citato, infatti, il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, va effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia. La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, può tuttavia avvenire tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee. L’articolo 41 sexies della Legge urbanistica opera, pertanto, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non può autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l’osservanza della norma condizione di legittimità della licenza o concessione di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l’accertamento della conformità degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneità ad assicurare concretamente la prevista destinazione. Manca, pertanto, nel ragionamento seguito dalla Corte di Roma, la verifica, sollecitata dagli appellanti, dell’eventuale adeguato trasferimento dello spazio destinato a parcheggio, inizialmente fissato coi patti d’obbligo ed impressa nella concessione, su altre aree comunque idonee a tale utilizzazione, il che, come ora ricordato, ben può avvenire mediante il rilascio di una nuova concessione in variante quali quelle dedotte dagli attuali ricorrenti , non avendo il giudice ordinario il potere di attribuire agli acquirenti di singole unità immobiliari il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio, pur se di proprietà del costruttore - venditore, in tutto o in parte diverso da quello destinato a tale uso, secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante cfr. Cass. 30 luglio 1999, n. 6894 Cass. 14 novembre 2000, n. 14731 Cass. 5 maggio 2003, n. 6751 Cass. 13 gennaio 2010, n. 378 . Sempre questa Corte ha affermato come gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio ex articolo 41 sexies possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalità entrambe idonee a soddisfare l’esigenza, costituente la ratio della norma, di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione, non essendo, peraltro, consentito al giudice di sindacare le scelte compiute in proposito dalla P.A. Cass. 22 febbraio 2006, n. 3961 . Quanto, infine, alla rilevanza da attribuire nella presente lite agli atti d’obbligo intercorsi tra la società costruttrice e il Comune di Roma, torna utile richiamare l’insegnamento espresso reiteratamente da questa Corte, in forza del quale l’atto con il quale un proprietario costruttore si sia impegnato nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione edilizia, a conferire una particolare destinazione a determinate superfici, non è riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui all’articolo 1411 c.c., sia perché non costituisce un contratto di diritto privato, sia perché non ha neppure la specifica autonomia e natura di fonte negoziale di un regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, caratterizzandosi, piuttosto, come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento concessorio finale, dal quale promanano soltanto poteri autoritativi della P.A. e non la possibilità per i terzi privati di accampare diritti sulla sua base. Ne consegue che, per il rispetto dell’obbligo di destinazione assunto dal proprietario-costruttore, salva l’ipotesi che esso sia stato trasfuso in una disciplina negoziale all’atto del trasferimento della singola unità immobiliare da lui realizzata, i singoli condomini non hanno alcuna azione, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora l’inosservanza dell’obbligo concreti una violazione delle norme urbanistiche Cass. 20 novembre 2006, n. 24572 Cass. 23 febbraio 2012, n. 2742 . VII. Sono parzialmente fondati, per quanto di ragione, altresì, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente sempre perché connessi. La Corte d’appello ha, in estrema sintesi e facendo salve le diversità delle singole posizioni scrutinate, riconosciuto in favore degli appellanti principali ed incidentali l’acquisto dei rispettivi beni per usucapione decennale, fermo restando il vincolo di destinazione a parcheggio. Ora, questa Corte ha effettivamente più volte riconosciuto come la proprietà delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, può essere acquistata per usucapione, non comportandone tale vincolo indisponibilità, inalienabilità e incommerciabilità Cass. 15 novembre 2002, n. 16053 Cass. 7 giugno 2002, n. 8262 . Tale possesso utile a fini di usucapione decorre in danno del proprietario dal momento dell’atto di acquisto, essendo soltanto a far tempo da esso possibile considerare distintamente il diritto dominicale trasferito e quello al parcheggio non trasferito sull’area destinata a parcheggio. Non è stata oggetto di censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha riconosciuto l’usucapione abbreviata ex articolo 1159 c.c. in favore degli appellanti. La soluzione adottata avrebbe dovuto indurre, in verità, ad affrontare il profilo della configurabilità dell’usucapione decennale, ai sensi dell’articolo 1159 c.c., in favore di colui che abbia acquistato, come nella specie, un’area di parcheggio asseritamente vincolata al diritto d’uso ex lege , quanto, in particolare, alla sussistenza del requisito del titolo idoneo a trasferire la proprietà, trattandosi di atto nullo per contrarietà a norme imperative cfr., in senso contrario all’ammissibilità, Cass. 24 maggio 2013, n. 12996 . La questione è tuttavia sottratta all’esame di questa Corte giacché, come detto, non oggetto di gravame. Ora, è evidente che la ravvisata usucapione in favore dei terzi acquirenti dell’area di parcheggio, a differenza di quanto afferma la sentenza della Corte di Roma, avrebbe effetto estintivo anche del vincolo pubblicistico di destinazione, in forza dell’efficacia retroattiva reale dell’usucapione stessa. Quanto, viceversa, agli acquisti a titolo derivativo, opera davvero il principio per cui il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui all’articolo 41 sexies , legge n. 1150 del 1942, non impedisce che il proprietario dell’area possa riservare a sé, o trasferire a terzi, il diritto di proprietà sull’intera area, o su parti di essa, fermo restando il succitato diritto d’uso da parte dei proprietari delle unità immobiliari site nel fabbricato Cass. 24 novembre 2003, n. 17882 Cass. 27 dicembre 2011, n. 28950 . Tuttavia, nella vicenda oggetto di questo giudizio, perché si possa correttamente affermare la nullità ex articolo 1418 c.c. di quella parte dei contratti di compravendita immobiliare nella quale al trasferimento della proprietà sulle singole porzioni dell’edificio non si era accompagnato anche quello della proprietà o, quanto meno, del diritto reale d’uso sulle pertinenziali porzioni dello spazio riservato al parcheggio degli edifici di Via OMISSIS , n. 685, Via OMISSIS , e Via OMISSIS , n. 4, occorre accertare 1 l’avvenuta riserva, al momento della realizzazione di tali edifici, all’interno degli atti d’obbligo intercorsi tra la società costruttrice e il Comune di Roma, se richiamati dagli atti di trasferimento delle singola unità immobiliari, e della concessione edilizia, di una determinata ed identificata area da destinare a parcheggio, come richiesto dalla Legge urbanistica 2 il mancato successivo trasferimento del medesimo spazio destinato a parcheggio nei patti d’obbligo e nella concessione, su altre aree comunque idonee a tale utilizzazione al momento del rilascio della nuova concessione in variante. Solo, infatti, la determinazione di uno preciso spazio, interno od esterno agli edifici, idoneo ad essere utilizzato a scopo di parcheggio, e la successiva stipulazione d’atti di compravendita delle singole porzioni immobiliari con espressa esclusione o mancata menzione del contestuale trasferimento della proprietà o del diritto reale d’uso sulle pertinenziali porzioni del detto spazio riservato, consentono di pervenire alla dichiarazione di nullità di quegli atti. Ove sia, diversamente, accertato che, pur previsto negli atti d’obbligo e nella concessione edilizia, lo spazio da adibire a parcheggio non sia stato affatto riservato a tal fine in corso di costruzione e sia stato impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d’altra natura quali, nella specie, negozi da destinare a diversa utilizzazione ipotesi, cioè diversa, da quella in cui allo spazio realizzato conformemente al progetto sia stata successivamente data una diversa destinazione in sede di vendita , non può dirsi nemmeno mai costituito il rapporto di pertinenzialità ex lege voluto dalla legge urbanistica, sicché non può ravvisarsi la nullità parziale dei contratti di vendita aventi ad oggetto quei diversi manufatti, né farsi luogo a tutela ripristinatoria per ottenere la realizzazione ex novo dello spazio da destinare a parcheggio non riservato in corso d’edificazione, ammettendosi unicamente una tutela risarcitoria Cass. 18 aprile 2003, n. 6329 Cass. 5 maggio 2009, n. 10341 . Secondo i principi generali di allocazione dell’onere istruttorio, spetta in ogni caso agli attori, i quali deducano la nullità degli atti di acquisto da parte di terzi di un’area di parcheggio vincolata al diritto d’uso ex articolo 41 sexies Legge urbanistica, di provare che i beni oggetto di tali alienazioni siano compresi nell’ambito ben delimitato da tale norma ovvero nell’apposito spazio riservato per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, concretamente destinato a tal fine in sede di realizzazione del fabbricato , in quanto elemento costitutivo del loro asserito diritto, giacché ogni spazio ulteriore è completamente svincolato da detta disciplina e può, quindi, essere liberamente venduto, locato o costituire oggetto di altri negozi giuridici Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221 . VIII. Stante l’accoglimento, nei limiti indicati, dei motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, rimangono assorbiti i motivi quinto e nono. L’impugnata sentenza va perciò cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale riesaminerà i punti e le questioni relativi alle censure accolte, attenendosi ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità, non occorrendo statuizione sul punto in questa sede conseguente alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi incidentali, in quanto le controparti intimate non hanno svolto al riguardo attività difensiva. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i motivi quinto e nono, rigetta il decimo motivo, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.