La Cassazione fa un ripasso su impugnazione delle delibere condominiali e contraddittorio

In una controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti e finalizzata a dichiarare l’invalidità di una delibera assembleare, concernente l’esecuzione di opere su parti comuni del condominio, in caso di impugnazione della statuizione del giudice di prime cure, è onere del magistrato di secondo grado disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, che sono parti di una causa inscindibile , ai sensi dell’art. 331 c.p.c

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2859/2016, depositata il 12 febbraio. Il caso. Due condomini convenivano in giudizio il loro condominio di residenza, al fine di ottenere l’annullamento della delibera con cui l’assemblea del medesimo aveva deciso di adibire a parcheggio l’area sita davanti all’ingresso delle cantine – garage di loro esclusiva proprietà. Gli attori sottolineavano come la suddetta delibera fosse stata adottata a maggioranza, anziché all’unanimità, ed evidenziavano come tale decisione violasse il loro diritto di proprietà. Deducevano, inoltre, la nullità della delibera per carenza della maggioranza prevista ai sensi dell’art. 1136, comma 5, c.c Il Tribunale adito rigettava le pretese di parte attrice, ma la Corte d’Appello competente dichiarava la nullità della delibera. Il condominio soccombente ricorreva per cassazione, lamentando violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., non avendo la Corte territoriale ordinato, in sede di appello, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte, uno dei due condomini che originariamente avevano proposto domanda presso il giudice di prime cure. Deve essere integrato il contraddittorio per evitare la formazione di giudicati contrastanti nella medesima materia. La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il litisconsorzio processuale sussiste ove la presenza di più parti, nel giudizio di prime cure, si renda necessaria anche in sede di impugnazione, per evitare la formazione di giudicati contrastanti, con riferimento alla stessa materia e nei confronti dei soggetti che sono parti del giudizio. Gli Ermellini hanno, inoltre, affermato che, in materia di condominio, la legittimazione ad impugnare una delibera assembleare spetta, individualmente e separatamente, agli assenti ed ai dissenzienti ognuno ha facoltà, ha chiarito il Collegio, di esercitare l’azione verso il condominio, rappresentato dall’amministratore, senza avere l’obbligo di chiamare in causa gli altri. Qualora, però, la decisione venga presa nei confronti di più condomini, i quali abbiano agito nel medesimo processo, gli stessi sono tutti parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, in quanto è necessario che la pronuncia definitiva faccia stato per tutti, al fine di evitare la configurazione di giudicati contrastanti. Pertanto, in una controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti e finalizzata a dichiarare l’invalidità di una delibera assembleare, concernente l’esecuzione di opere su parti comuni del condominio, in caso di impugnazione della statuizione del giudice di prime cure, è onere del magistrato di secondo grado disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, che sono parti di una causa inscindibile , ai sensi dell’art. 331 c.p.c Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 dicembre 2015 – 12 febbraio 2016, n. 2859 Presidente Piccialli – Relatore Lombardo Ritenuto in fatto 1. - M.J. e F.P. convennero in giudizio il Condomino dell'edificio sito in Cagliari via Scano n. 87, chiedendo l'annullamento della delibera dell'assembla condominiale adottata il 4.10.2003 con la quale si era deciso di adibire a parcheggio lo spazio condominiale antistante l'ingresso delle cantine-garage di proprietà esclusiva degli attori , assumendo che tale deliberazione sarebbe stata adottata a maggioranza, e non all'unanimità, e che sarebbe stata lesiva del loro diritto di proprietà. Nel termine concesso dal giudice, dedussero poi la nullità della detta delibera per carenza della maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 5 cod. civ. Nella resistenza del condominio convenuto, il Tribunale di Cagliari rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese del giudizio. 2. - Sul gravame proposto dal M.J., la Corte di Appello di Cagliari dichiarò la nullità della delibera impugnata e condannò il condominio alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. 3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il condominio di via Scano n. 87 sulla base di due motivi. M.J., ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato in diritto 1. - Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento, per non essere stata ordinata in appello l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte F.P., che aveva - unitamente a M.J. - proposto la domanda originaria dinanzi al Tribunale di Cagliari. La censura è fondata. Invero, in tema di impugnazioni, il litisconsorzio processuale - che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - ricorre allorché la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti dei giudizio Sez. 2, Sentenza n. 21832 dei 17/10/2007 . In tema di condominio, poi, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare compete individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità e ognuno può esercitare l'azione verso il condominio rappresentato dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri. Se però la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000 . Perciò, nella controversia instaurata da una pluralità di condomini dissenzienti per sentire invalidare una deliberazione assembleare relativa all'esecuzione di opere su parti comuni dell'edificio, qualora la sentenza di primo grado venga appellata da uno soltanto di detti condomini, il giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che costoro sono parti di una causa inscindibile Sez. 2, Sentenza n. 2471 del 13/04/1985 . Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello ordinato, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di F.P., che era stato parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. 2. - Il secondo motivo di ricorso col quale si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1136, commi 2 e 3, cod. civ., nonché la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta invalidità della delibera impugnata rimane assorbito. 3. - Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese dei presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Cagliari.