Liti, il regolamento di condominio può indicare la competenza di un giudice diverso

In deroga all’art. 23 c.p.c. Foro per le cause tra soci e tra condomini , il regolamento condominiale può stabilire la competenza per territorio di un Tribunale diverso da quello del luogo in cui è ubicato il condominio.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17130/15, depositata il 25 agosto. Il caso. Il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza territoriale relativamente a una controversia condominiale in favore del Tribunale di Tempio Pausania, in quanto in quel circondario era ubicato il condominio. Avverso tale ordinanza due condomini propongono ricorso per regolamento di competenza, dolendosi della mancata applicazione del foro convenzionale stabilito dal regolamento convenzionale, ossia il Tribunale di Milano. Foro esclusivo, ma non inderogabile. I giudici di legittimità ritengono che il motivo sia fondato. Se è vero che l’art 23 c.p.c. Foro per le cause tra soci e tra condomini stabilisce che per le liti tra condomini è competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale, tuttavia a tale disposizione è possibile derogare. Infatti, il foro per le cause condominiali non rientra nelle ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale stabilita dall’art. 28 c.p.c. Foro stabilito per accordo delle parti e di conseguenza, quello esclusivo di cui all’art. 23 c.p.c. è derogabile in presenza di un accordo tra le parti. Nel caso di specie, risulta dunque valido il foro stabilito dal regolamento condominiale in caso di controversia concernente il regolamento stesso. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cassa l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, VI Civile -2, ordinanza 11 giugno – 25 agosto 2015, n. 17130 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 marzo 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Con ricorso depositato in data 27 dicembre 2011 e ritualmente notificato al Condominio omissis e al suo amministratore, Organizzazione Eurotel Italia s.r.l., A.A.A. e P.C. , nella loro qualità di comproprietari di un appartamento del complesso condominiale, hanno adito il Tribunale di Milano per sentire dichiarare l'annullamento e/o la nullità dell'assemblea del 26 novembre 2011 e delle delibere assunte in quella sede. Si sono costituiti il Condominio e l'Organizzazione Eurotel, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Tempio Pausania. Con ordinanza in data 5 novembre 2014, il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Tempio Pausania, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali. Ha rilevato il Tribunale che il Condominio è situato nel circondario di Tempio Pausania che l'articolo 23 cod. proc. civ. fissa una competenza per territorio esclusiva che nessuna rilevanza assume la deroga convenzionale di competenza in favore del foro di Milano. Per l'annullamento di questa ordinanza la A. e il P. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto avviato alla notifica il 4 novembre 2014, sulla base di due motivi. Gli intimati hanno resistito con memoria. Appare infondata l'eccezione di improponibilità o inammissibilità sollevata dai resistenti sul rilievo che il ricorso sarebbe finalizzato ad ottenere l'annullamento non solo del capo della decisione relativo alla competenza territoriale, ma altresì di quello relativo alla condanna alle spese di lite. Infatti, il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo di sentenza concernente le spese di lite, non avendo tra l'altro il ricorrente l'onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario - ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione -, in quanto, da un lato, il suddetto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni, non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita dall'altro, la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza Cass., Sez. VI-3, 12 agosto 2011, n. 17228 . Passando all'esame del fondo del regolamento, il primo motivo - con cui ci si duole della mancata applicazione del foro convenzionale disciplinato dall'articolo 32 del regolamento condominiale - appare fondato. È condivisibile il presupposto interpretativo da cui muovono i ricorrenti l'articolo 23 cod. proc. civ. introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale Cass., Sez. Un., 18 settembre 2006, n. 20076 il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall'articolo 28 cod. proc. civ., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini il foro ex articolo 23 cod. proc. civ. è derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale è stabilito dall'articolo 32 del regolamento condominiale per ogni controversia relativa al regolamento stesso. Tale clausola risulta applicabile, posto che la nullità o l'annullamento dell'assemblea condominiale è stata richiesta per violazione delle norme di regolamento in materia di valida costituzione dell'assemblea. Resta assorbito l'esame del secondo motivo”. Letta, la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, cassata l'ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano che le spese del regolamento vanno rimesse al Tribunale dichiarato competente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Milano e cassa l'ordinanza impugnata. Rimette le parti dinanzi al Tribunale di Milano, anche per la liquidazione delle spese del regolamento, previa riassunzione nel termine di legge.