Modificare il verbale assembleare non è peccato

Il verbale assembleare può essere anche redatto e modificato dopo la chiusura della riunione condominiale.

Questo il principio recentissimamente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 6552/15. Il caso. Una delibera assembleare relativa tra l’altro alla ripartizione delle spese riguardanti la riparazione delle ringhiere in ferro dei balconi nonché le spese concernenti i lavori di demolizione di parti pericolanti di detti balconi suddivise entrambe per i millesimi di proprietà veniva impugnata da un condomino, il quale fra le altre cose sosteneva di aver costatato la difformità del verbale di assemblea inviatogli in seguito alla riunione condominale da quello che in effetti era stato redatto, letto e sottoscritto, nel corso della riunione stessa, sino a riportare un numero di votanti favorevoli ad alcuni punti della delibera superiore a quello reale ed in precedenza indicato. Il condomino reclamante, pertanto, concludeva chiedendo la declaratoria di nullità o per l’annullamento delle impugnate deliberazioni deducendo l’intervenuta illegittimità della modificazione del verbale assembleare. La domanda del condomino veniva accolta dal competente Tribunale di Torino per ragioni in verità di merito” attinenti ai criteri utilizzati per la ripartizione delle spese relativi al rifacimento dei balconi , con una sentenza che una volta appellata veniva parzialmente riformata dalla Corte D’Appello. Avverso la decisione di quest’ultima, proponevano quindi ricorso e contro ricorso tanto il condomino che il condominio. Non è necessario che il verbale venga approvato in assemblea. Nel mettere le mani” sulla questione sottoposta al proprio vaglio, la Suprema Corte, oltre a decidere definitivamente in favore del condominio, approfittava con l’occasione per fare opportuna chiarezza su alcuni principi relativi alla validità delle delibere assembleari condominiali e sulla stesura del relativo verbale. In particolare, alla Corte era stato anzitutto chiesto dal ricorrente se il verbale dell’assemblea condominiale debba essere chiuso necessariamente nel corso della riunione e alla presenza della assemblea stessa, o se possa viceversa essere approvato e eventualmente modificato successivamente. Rispondendo a tale quesito di diritto, e rifacendosi a proprie precedenti decisioni, la Suprema Corte ricordava anzitutto come nessuna norma sancisce espressamente che il verbale debba essere approvato in assemblea, e che pertanto bene ha fatto la Corte D’Appello a ritenere, nel caso di specie, perfettamente legittima la correzione del verbale avvenuta dopo la chiusura della riunione assembleare. Proseguendo logicamente nel proprio ragionamento, la Suprema Corte confermava anche come già affermato in passato in numerose decisioni che per quanto il verbale abbia la funzione principale di attestare quanto avviene in assemblea, e che quindi debba contenere il nominativo dei condomini intervenuti precisando altresì come gli stessi si siano espressi nelle varie votazioni, non sarà comunque invalido il verbale stesso che non contenga l’indicazione del totale dei partecipanti al condominio quando tale incompletezza si possa sanare” con un controllo successivo. Un controllo successivo, purché possibile, permette di sanare eventuali vizi della delibera assembleare. Quindi, per farla breve, il principio del tutto condivisibile soprattutto poiché basato sulla necessità di scoraggiare impugnazioni proposte dai condomini per motivi formali privi di sostanziale importanza proposto dalla Corte è relativo alla natura stessa del verbale, che in quanto descrizione fedele di quanto avvenuto in assemblea deve necessariamente bastare a se stesso”, e cioè contenere tutti gli elementi necessari primo fra tutti l’elenco nominativo dei partecipanti e come gli stessi si siano pronunciati sui vari punti sottoposti ala loro attenzione a verificare la validità delle varie deliberazioni. Essendo tuttavia perfettamente valido il verbale che non contenga l’indicazione dei totali partecipanti al condominio, purchè a tale mancanza si possa ovviare con un controllo successivo. Per gli stessi motivi, pertanto, osserva la Corte nella propria decisione, sarà viceversa certamente invalido il verbale assembleare che limitandosi ad annotare il risultato della votazione con locuzioni del tipo l’assemblea a maggioranza ha deliberato”, renda assolutamente impossibile verificare a posteriori se tale votazione sia valida ad esempio per avere o meno rispettato le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c Si ha l’impressione, in sostanza, leggendo questa articolata decisione, che la Corte per ragioni anche di economia” processuale, e per evitare il triste e ben noto proliferare di impugnazioni basate più sulla caccia alle nullità” che su veri motivi di invalidità delle delibere abbia colto l’occasione per ribadire che un verbale per essere nullo debba essere gravato da vizi non solo formali, ma bensì tali da rendere impossibile un controllo efficace sulla legittimità delle decisioni prese dai condomini nel rispetto delle maggioranza previste dalle leggi. Per rafforzare ulteriormente tale concetto, la Corte ricorda ancora, infine, come un eventuale purché possibile controllo successivo con relativa modifica permetta di considerare valida non solo la delibera che non contenga l’indicazione del totale dei partecipanti all’assemblea, ma anche quella ove siano stati computati dei voti erroneamente indicati.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 maggio 2014 – 31 marzo 2015, n. 6552 Presidente Bucciante – Relatore Petitti