Battaglia in tribunale: l’amministratore va “a la guerre” per tutto il condominio

La legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio ha portata generale e sussiste, quindi, anche per le azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 19909, depositata il 22 settembre 2014. Il caso. Un condominio conveniva in giudizio il condominio adiacente, chiedendo la conferma del provvedimento cautelare con cui era stato autorizzato l’attraversamento del fondo del convenuto, con le condutture del gas metano, dalla via pubblica all’ingresso del fabbricato del condominio attore. Veniva chiesto, inoltre, che fosse accertato il diritto ad attraversare il fondo del convenuto utilizzando la strada privata ed il muro di contenimento e, in via subordinata, che fosse riconosciuto il diritto dell’attore all’attraversamento della strada privata con tutte le reti dei sevizi pubblici, in virtù del diritto di accesso convenuto con una transazione. Il tribunale di Avellino rigettava le domande, ma la Corte d’appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio. Secondo la Corte territoriale, il diritto azionato dal condominio attore incideva sui diritti dominicali, sulla strada e sul muro, di ciascuno dei singoli condomini del condominio appellato, il che comportava la necessità della loro presenza nel giudizio di primo grado. Il condominio attore ricorreva in Cassazione, contestando il bisogno di integrare il contraddittorio. Il tribunale di primo grado, infatti, aveva respinto l’eccezione del convenuto in merito al difetto di legittimazione, attiva e passiva, degli amministratori condominiali, in quanto la controversia riguardava l’esistenza e l’estensione della servitù, in difetto di una domanda volta ad ottenere la rimozione delle opere comuni. Non avendo il convenuto proposto appello incidentale su tale questione, questa doveva ritenersi coperta da giudicato. Legittimazione generale. La Corte di Cassazione ricorda che, ai sensi dell’art. 1131, comma 2, c.c., la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio ha portata generale, essendo estesa ad ogni interesse condominiale. Perciò, sussiste anche per le azioni di natura reale relative alle parti comuni dell’edificio, promosse contro il condominio, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini. Nel caso di specie, il condominio convenuto aveva resistito in giudizio, in persona dell’amministratore, per cui la sua presenza in giudizio escludeva la necessità del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini. Di conseguenza, erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto necessaria l’integrazione del contraddittorio, sul presupposto che il diritto azionato dal condominio incideva su diritti dominicali di ciascuno dei singoli condomini. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 giugno – 22 settembre 2014, n. 19909 Presidente Triola – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Il Condominio in omissis , con atto di citazione notificato il 21.9.95, conveniva in giudizio il Condominio di via omissis e chiedeva la conferma del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., emesso il 2.8. 95, con cui il giudice designato del Tribunale di Avellino, su ricorso di esso attore, aveva autorizzato l'attraversamento del fondo del condominio convenuto, con le condutture del gas metano, dalla via pubblica all'ingresso del fabbricato del condominio attore chiedeva, inoltre, che fosse accertato il diritto dello stesso di attraversare il fondo del condominio convenuto utilizzando la strada privata ed il muro di contenimento, in virtù dell'art. 1102 c.c. ed, in via subordinata, che fosse riconosciuto il diritto del condominio attore all'attraversamento della strada privata di cui alla transazione 28.5.1959 con tutte le reti dei servizi pubblici essenziali, in forza del diritto di accesso convenuto con la transazione stessa,stipulata dai danti causa dei condomini del condominio di via omissis con la Cooperativa Edilizia Hirpus, dante causa del condominio convenuto. Si costituiva in giudizio il condominio di via omissis chiedendo la revoca di detto provvedimento cautelare sostenendo nel merito che, in base ai titoli, la strada su cui i condomini del condominio attore esercitavano la servitù di passaggio pedonale e con autovetture fino al proprio fabbricato, ricadeva nel cortile di proprietà di esso convenuto, sicché non era applicabile l'art. 1102 c.c., considerato, inoltre, che il diritto di accesso previsto nell'atto di transazione 28.5.1959 era limitato al passaggio pedonale e con autoveicoli in via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni ed il pagamento dell'indennità di cui all'art. 1053 c.c., stante l'ampliamento della servitù derivante dal passaggio di dette condutture. Con sentenza 29.10.2003 il G.U. del Tribunale di Avellino rigettava le domande del condominio attore e dichiarava inefficace l'ordinanza 2.8.1995. Il Condominio soccombente di via OMISSIS proponeva appello cui resisteva il condominio appellato. Con sentenza depositata il 12.2.2008 la Corte di Appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva la causa al Tribunale di Avellino, ex art. 354 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio dichiarava compensate le spese del grado. Osservava che il diritto azionato dal condominio attore, incideva sui diritti dominicali sulla strada e sul muro predetti di ciascuno dei singoli condomini del condominio appellato e comportava la necessità della loro presenza nel giudizio di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Condominio di via omissis , formulando tre motivi illustrati da successiva memoria. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorrente deduce 1 violazione e falsa applicazione delle disposizioni sui limiti devolutivi dell'appello, del giudicato interno ex art. 2909 c.c. e degli artt. 102-324-346 e 354 c.p.c. omesso esame delle risultanze processuali indicate nella sentenza di primo grado, escludenti la necessità della integrazione del contraddittorio in particolare, il Tribunale aveva respinto l'eccezione del Condominio convenuto in ordine al difetto di legittimazione attiva e passiva degli amministratori condominiali, affermando che la controversia riguardava l'esistenza e l'estensione della servitù, in difetto di domanda volta ad ottenere la rimozione delle opere comuni tale questione era da ritenersi coperta dal giudicato, non avendo il convenuto proposto su tale capo della decisione appello incidentale sicché la sentenza della Corte di Appello andava annullata 2 violazione del principio del giudicato interno e falsa applicazione degli artt. 1102 e 2909 c.c. nonché degli artt. 102-112-324-346 e 354 c.p.c. sui limiti di cognizione dell'appello motivazione erronea ed illogica – sull’annullamento della sentenza di primo grado ed omesso esame delle risultanze processuali emergenti dalla sentenza del Tribunale la Corte di appello non aveva considerato che l'attore aveva espressamente rinunciato alla domanda concernente l'utilizzo della strada, quale bene comune ex art. 1102 c.c. e, quanto alla domanda riconvenzionale rimozione delle opere , era precluso al giudice di appello mutarne di ufficio la qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 100-102-324-346 e 354 c.p.c. in relazione all'interesse ad agire e contraddire ed all'effetto devolutivo dell'appello violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100-102-112-324-346 e 354 c.p.c. omesso esame di punti decisivi ai fini dell'esclusione della integrazione del con-traddittorio la Corte di merito aveva omesso di rilevare la rinuncia alla domanda di proprietà comune della strada e del muro e l'accertata acquiescenza, da parte del condominio appellato, all'installazione sul proprio suolo delle tubature di gas metano in difetto di gravame sul punto e di domanda di rimozione delle opere in questione tale accertamento doveva, quindi, ritenersi coperto dal giudicato. Il ricorso è fondato. La declaratoria di nullità della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno dei singoli condomini, è errata, in quanto il giudice di appello non ha considerato che, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma cod.civ., la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, ha portata generale in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste, pertanto, anche un ordine ad azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio, senza che sia necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i condomini Cass. n. 22886/2010 n. 28141/2013 . Contrasta, quindi, con la giurisprudenza di questa detta declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, posto che il condominio convenuto aveva resistito in giudizio, in persona dell'amministratore condominiale, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio escludeva la necessità del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello sull'erroneo rilievo che il diritto azionato dal condominio stesso incideva sui diritti dominicali di ciascuno dei singoli condomini e ne comportava la necessaria partecipazione al giudizio. Alla stregua di quanto osservato il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Appello di Napoli che dovrà adeguarsi a detto principio di diritto ed esaminare le questioni di merito sollevate nel giudizio di appello. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli.