Impugna la delibera condominiale: “Non sono stato informato per tempo!” Urge chiarire tempi e modi di convocazione

Le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale.

È quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1188 del 21 gennaio 2014. Il fatto. Un uomo impugnava la delibera assunta dal suo condominio con la quale era stata approvata la trasformazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano. Questo perché non era stato convocato nei tempi e nei modi prestabiliti e, cioè, con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea. A seguito di un lungo iter processuale, il giudice d’Appello dava ragione all’uomo nel caso di specie, infatti, si è ottemperato per quanto concerne il mezzo adoperato ma la missiva raccomandata non ha rispettato i termini previsti. Per giurisprudenza costante, affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorre la prova che la dichiarazione sia pervenuta al suo indirizzo e tale momento, nel caso .in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell'apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l’ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata. Nel caso di specie, risultavano effettuati due avvisi di giacenza, il primo, lasciato nel casellario postale, in assenza del condomino e il secondo dopo la data fissata per l’assemblea., non rispettando il termine di cinque giorni. Contro tale decisione, il condominio ricorre in Cassazione. Presunzione di conoscenza. Preminente importanza riveste il secondo motivo di ricorso secondo il quale, essendo pacifica la data di emissione del primo avviso di giacenza, con riferimento a tale data andava calcolato il termine rispettato per la regolare convocazione. E infatti, i giudici di Piazza Cavour, hanno più volte sostenuto che le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale. In questa parte, pertanto, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Trieste.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188 Presidente/Relatore Triola Svolgimento del processo P.F. impugnava la delibera assunta in data 15 aprile 2003 dal Condominio di via omissis , di cui faceva parte, con la quale era stata approvata la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano. A fondamento della impugnazione P.F. deduceva, tra l'altro, di non essere stato convocato secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento condominiale, cioè con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Il condominio resisteva alla impugnazione, che veniva rigettata dal Tribunale di Trieste con sentenza in data 7 agosto 2006. P.F. proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Trieste con sentenza in data 3 aprile 2010, in base alla seguente motivazione L'art. 8 del regolamento condominiale prevedeva infatti che la convocazione avvenisse mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della riunione assembleare con la chiara indicazione dei punti all'ordine del giorno. Ciò significa che, contrariamente al disposto di cui all'art 66 disp. att. c.c. l'invito non avrebbe potuto essere dato con ogni mezzo, bensì solo con lettera raccomandata a mezzo posta. Nonostante infatti l'uso improprio della parola notificazione non trattandosi di atti giudiziari, ci si trova in presenza di una norma pattizia derogatrice in senso più restrittivo dell'art 66 disp. att. c.c., che ha introdotto un principio di recettizietà della convocazione ed una precisa formalità di convocazione. Nel caso di specie, si è ottemperato per quanto concerne il mezzo adoperato, come risulta dal doc. n. 3 di parte appellante, ma la missiva raccomandata non ha rispettato i termini liberi di 5 giorni prima della riunione assembleare. Il dichiarante amministratore del condominio ha fornito prova della spedizione della convocazione contenente l'ordine del giorno il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona atto a riceverlo è stato lasciato nel casellario postale del P. , in data 4 aprile 2003, mentre il secondo avviso di giacenza, sempre per assenza del destinatario, reca la data del 16 aprile 2003 il ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte del P. è del 18 aprile 2003 . Ne consegue che, per giurisprudenza costante Cass. n. 4909 dd. 13.8.1981, Cass. n. 8399 dd 25.3.1996 dep. II 23.9.96 Cass n. 2847 dd 1.4.1997 Cass. 13.4.99 n. 3707 Cass. 27.10.2005 n. 20924 , affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorra la prova che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell'apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l'ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata né con la data di trasmissione della stessa. Nel caso di specie, risultano effettuati due avvisi di giacenza il primo, in data 4.4.03 e il secondo, in data 16.4.2003 e quindi il giorno dopo la data fissata per l'assemblea. Deve logicamente presumersi che le formalità di annotazione nell'apposito registro da parte del portalettere siano state effettuate nella data del 16.4.03 sì che non è stato rispettato il termine di 5 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio, con due motivi. Resiste con controricorso P.F. . Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la Corte di appello di Trieste avrebbe prestato adesione alla tesi non provata di P.F. , secondo il quale l'avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 sarebbe stato rubato, per cui avrebbe potuto avere conoscenza della convocazione dell'assemblea solo il 16 aprile 2003 e quindi in data successiva a quella in cui l'assemblea si era tenuta. Con il secondo motivo si deduce che, essendo pacifica l'emissione dal primo avviso di giacenza in data 4 aprile 20013, con riferimento a tale data andava calcolato il termine rispettato per la regolare convocazione. Il primo motivo è infondato. Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, non risulta che l'avviso di giacenza in data 4 aprile 2013 non sia stato preso in considerazione in quanto rubato. Sembra, invece, che la Corte di appello abbia ritenuto che tale avviso di giacenza rappresentava soltanto il primo atto di un procedimento destinato a concludersi con l'annotazione nell'apposito registro da parte del portalettere, effettuata nella data del 16.4.03. Il secondo motivo è, invece, fondato, in quanto afferma l'idoneità, ai fini della decorrenza del termine in questione, del rilascio dell'avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 in coerenza con l'orientamento di questa S.C., secondo il quale le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale Cass. U 24 aprile 2003 n. 6527 Cass. 1 aprile 1997 n. 2847 , nella specie effettuato il 4 aprile 2003, non essendo comprensibile il riferimento, ad opera della sentenza impugnata, alla annotazione nell'apposito registro da parte del portalettere in data 16.4.03. In relazione al motivo accolto, pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo in relazione al motivo accolto cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, anche per le spese del giudizio di legittimità.