Se la banca non si avvale della clausola risolutiva, il debitore può beneficiare della rateizzazione ma ...

Il mutuatario non può pretendere la cessazione dell’anatocismo per il solo fatto dell’intimazione del precetto e senza specificare adeguatamente le ulteriori ragioni di risoluzione anticipata del contratto.

Lo afferma la Cassazione nella sentenza numero 22808 del 7 ottobre 2013. La vicenda . Due coniugi, comproprietari di un immobile, in qualità di debitori esecutati si opponevano all’esecuzione intrapresa sul bene sequestrato da un istituto di credito, in virtù di contratto di mutuo stipulato nel 1991 condizionato indicizzato all’ECU valuta virtuale europeaintrodotta nel 1978 fino al 1° gennaio 1999 , sostenendo l’eccessiva onerosità di questo conseguente all’uscita della lira dal Sistema monetario europeo e la violazione del divieto di anatocismo, ma chiedendo – in subordine – la rideterminazione degli importi ancora legittimamente dovuti. La controparte contestava la sussistenza della dedotta produzione di interessi sugli interessi, nonché l’imprevedibilità della svalutazione della lira e dell’applicabilità alla fattispecie dell’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Successivamente alla CTU contabile, il giudice di primo grado individuava in una minor somma quella dovuta dagli opponenti alla controparte, revocando, inoltre, la sospensione dell’esecuzione disposta in corso di causa. Nel seguente grado di appello la banca, insisteva sulla risoluzione del contratto di mutuo e sul ruolo di quest’ultimo quale fonte regolatrice del rapporto in essere tra le parti, così da giungere ad invocare il riconoscimento delle somme calcolate nel corso della consulenza, secondo le sue indicazioni, la spettanza delle somme come differenza di cambio lira/ECU e degli interessi di mora convenzionali. Il giudice del gravame accoglieva l’appello, qualificando come non reiterate l’originaria domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e definendo ingiustificabile l’unilaterale modifica delle condizioni del contratto da parte dei mutuatari. Inoltre riconobbe la spettanza dell’anatocismo in virtù della disciplina applicabile e della misura convenzionale degli interessi di mora, in dipendenza della risoluzione del mutuo per la notifica del precetto. A seguito di ciò la corte respinse l’opposizione all’esecuzione. L’eccessiva onerosità sopravvenuta nei mutui stipulati in Ecu . Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie al centro della controversia in esame, si ritiene opportuno ricordare come al mutuo siano inapplicabilità delle norme in tema di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, in particolare, l’art. 1467 c.c., il quale accorda, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettivead esecuzione differita o continuata, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità a fronte di una sopravvenuta alterazione dell’equilibriocontrattuale dovuta acircostanze straordinarie ed imprevedibili. In particolare, la giurisprudenza ha affrontato la problematica relativa ai mutui stipulati in Ecu di cui numerosi Tribunali sono stati investiti nel corso dei primi anni Novanta. A seguito dell’uscita della lira dallo SME, infatti, si verificò che, in relazione ai contratti di mutuo stipulati in Ecu, l’obbligazione di restituzione divenisse notevolmente più onerosa, inducendo molti soggetti mutuatari a proporre domanda di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. Le numerose decisioni rese sulla questione, sebbene concordi nel respingere la domanda, costituiscono, tuttavia, una manifesta testimonianza della difficoltà per gli interpreti di distinguere tra alea normale ed alea in senso proprio. Infatti, l’accertamento che nel caso concreto il rischio di cambio era stato convenzionalmente addossato al mutuatario ha indotto alcuni Tribunali ad ritenere che il contratto era per ciò stesso divenuto aleatorio ed altri ad affermare, invece, che l’uscita della lira dallo SME rientrasse nell’alea normale del contratto. No alla risoluzione del mutuo per eccessiva onerosità sopravvenuta . Nel successivo ricorso dinnanzi alla Suprema Corte la Cassazione ritiene che non sia possibile configurare la riproposizione di una domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta in relazione alla non spettanza della sola differenza di cambio rispetto ad una certa data. La Suprema Corte, inoltre, esclude la configurabilità di un’eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso di mutuo riferito, in alcuna sua parte,a valuta non nazionale, benché dalle peculiari caratteristiche dell’ECU in tal caso, l’alea di un contratto che, a norma dell’art. 1467, comma 2, c.c. non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato in simile ipotesi, infatti, le parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico sotto il profilo della convenienza . Peraltro, si rivela opportuno precisare come non sia possibile ricondurre il contratto a condizioni diverse, come il valore di cambio ad un determinato momento, essendo stato accettato liberamente dalle parti come aleatorio. Le specifiche caratteristiche del mutuo fondiario . Nella fattispecie, giova precisare come si tratti di mutuo fondiario. Con la locuzione mutuo fondiario” si intende riferirsi alfinanziamento medio o lungo termine garantito da ipoteca immobiliare di primo grado concesso da un istituto di credito espressamente autorizzato in favore di un soggetto, al fine di permettere la costruzione o la ristrutturazione di un fabbricato.La somma oggetto del finanziamento non può eccedere una determinata percentuale rispetto al valore dell'immobile. Irequisiti che contraddistinguono il mutuo fondiario si individuano, quindi, nella durata media o lunga dell'ammortamento, nonché nell'iscrizione ipotecaria di primo grado. Oltre a ciò non sembra che la legge attribuisca all'impiego delle somme mutuate le quali sono ordinariamente impiegate per la realizzazione o la ristrutturazione edilizia una rilevanza tale da far assurgere al finanziamento fondiario la qualificazione dimutuo di scopo, a meno che venga specificamente convenuto tra le parti un determinato utilizzo dei fondi. Se la banca non si è avvalsa della clausola risolutiva espressa il debitore può usufruire della rateizzazione . Secondo numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, in materia di mutuo fondiario, disciplinato dal d.p.r. numero 7/1976, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 15, d.p.r. 1976 numero 7/1976, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l’immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante. Infatti, l'operare della clausola risolutiva dell’art. 15, D.P.R. numero 7/1976, presuppone che l'istituto di credito abbia espressamente dichiarato di volersene avvalere ovvero che tale volontà sia manifestata per fatti concludenti, specificamente con la richiesta di pagamento dell'intero effettuata prima della notificazione del precetto ovvero con l'intimazione di pagamento dell'intera somma dovuta. Peraltro, non può nemmeno escludersi che la detta volontà possa essere manifestata successivamente, con una dichiarazione che intervenga dopo la notificazione del precetto, ma che, sempre, contenga o l'espressione della volontà di risolvere il contratto o la richiesta di pagamento dell'intero capitale residuo. Mentre il precetto individua l'oggetto della prestazione dovuta sulla base del titolo esecutivo, ossia il credito per il quale sarà iniziata l'azione esecutiva, il pignoramento non ha tale funzione. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il precetto intimi soltanto il pagamento della parte di credito scaduta alla data della sua notificazione, senza che la banca manifesti la volontà di valersi della clausola risolutiva, il vincolo nascente dal contratto di mutuo persiste e il debitore potrà beneficiare della rateizzazione operata dall'originario piano di ammortamento, dovendo, tuttavia, corrispondere l'intero importo della rata stabilita secondo tale piano, maggiorata dal giorno della scadenza degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 14 dello stesso d.P.R. numero 7/1976 si veda, in tal senso, Cass. numero 3656/2013 . Il debitore non può esigere la cessazione dell’anatocismo legale. Di conseguenza, il debitore non può, per il solo fatto dell’intimazione del precetto e senza addurre e specificare adeguatamente le ulteriori ragioni di risoluzione anticipata del contratto, pretendere la cessazione di operatività dello speciale anatocismo legale previsto in materia dall’art. 14, d.p.r. numero 7/1976 e riferito al tasso convenzionale e non a quello legale. Nella fattispecie non si rinviene né il contenuto del precetto, tanto meno il riferimento dei conteggi poi posti a fondamento della decisione gravata all’anatocismo sulle rate a scadere. Pertanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 settembre - 7 ottobre 2013, n. 22808 Presidente Massera – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. Nella qualità di debitori esecutati, comproprietari di un immobile in Busto Arsizio, i coniugi A G. ed A.E. si opposero, con ricorso dep. il 28.1.02, all'esecuzione intrapresa sul bene staggito dalla Cariplo spa, in forza di contratto di mutuo condizionato indicizzato all'ECU e stipulato il 21.6.91, deducendo l'eccessiva onerosità di questo a seguito dell'uscita della lira dallo SME e la violazione del divieto di anatocismo, ma chiedendo - in subordine - anche la rideterminazione degli importi ancora legittimamente dovuti. La controparte, nel frattempo succeduta alla Cariplo la Banca Intesa BCI spa, contestò la tesi dell'imprevedibilità dell'evento di svalutazione della lira e dell'applicabilità alla fattispecie dell'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, come pure la stessa sussistenza della dedotta produzione di interessi sugli interessi. Espletata c.t.u. contabile articolata su ipotesi alternative, due delle quali basate sulle prospettazioni delle parti tra loro contrapposte, l'adito tribunale di Busto Arsizio individuò nella minor somma di Euro 29.178,58 di cui Euro 24.937,08 per capitale residuo ed Euro 4.242,50 per interessi quella dovuta dagli opponenti alla controparte, al contempo revocando la sospensione dell'esecuzione disposta in corso di causa. La Banca Intesa BCI interpose appello, insistendo sulla risoluzione del contratto di mutuo e sul ruolo di quest'ultimo quale fonte regolatrice del rapporto in essere tra le parti, tanto da invocare il riconoscimento delle somme calcolate dal c.t.u. secondo le sue indicazioni, la spettanza delle somme a titolo di differenza di cambio lira/ECU e degli interessi di mora convenzionali e non legali. Le controparti, contestato il gravame avversario, appellarono in via incidentale la disposta compensazione delle spese di lite. La corte di appello ambrosiana accolse l'appello principale. In particolare, essa qualificò non reiterata l'originaria domanda di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità definì ingiustificabile l'unilaterale modifica delle condizioni contrattuali da parte dei mutuatari riconobbe la spettanza dell'anatocismo in forza della disciplina applicabile e della misura convenzionale degli interessi di mora, in dipendenza della risoluzione del mutuo per la notifica del precetto e, conclusivamente, respinse l'opposizione all'esecuzione, ritenendo così travolto anche l'appello incidentale e inducendosi, quanto alle spese di lite, a confermare la compensazione disposta in primo grado, ma a condannare gli appellati, soccombenti in quella sede, a quelle del secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza, resa il 18.7.07 e notificata il 19.9.07, ricorrono A G. ed E A. , illustrando poi i tre motivi di ricorso con memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. resiste con atto di intervento volontario e controricorso ex art. 370 c.p.c. la Italfondiario spa, quale procuratore di Castello Finance srl, a sua volta cessionaria del credito posto a base dell'esecuzione della cui opposizione oggi si tratta. Motivi della decisione 2. I ricorrenti sviluppano diciassette doglianze e, analiticamente 2.1. un primo motivo, numerato 1-a e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1467, da 1362 a 1371 cod. civ., nonché artt. 112 e 346 c.p.c. che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se possa ravvisarsi un nesso di causalità tra la fattispecie in astratto disciplinata dall'art. 1467 cod. civ. nonché tra la mancata riproposizione in seconde cure di una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1467 cod. civ. e la dovutezza o meno dell'adeguamento della differenza di cambio LIRA/ECU 2.2. un secondo motivo, numerato 1-b e rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se comporti nullità della sentenza e/o del procedimento l'accoglimento da parte del Giudice d'appello dell'impugnazione della sentenza di prime cure sulla scorta di una domanda non riproposta nel giudizio di gravame 2.3. un terzo motivo, numerato 1-c e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il Giudice d'appello investito dell'impugnazione della sentenza di prime cure possa omettere di prendere in esame, anche al sol fine di disattenderle, le emergenze della disposta CTU 2.4. un quarto motivo, numerato 1-d e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1458, 1819, 2697 cod. civ., 61, 112, 115, 194 c.p.c., nonché dell'art. 15, 1 comma, D.P.R. 21.1.76, n. 7 e dell'art. 17 della Legge 6.6.91, n. 175 , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il disposto dell'art. 15, 1 comma D.P.R. 21.1.76, n. 7 di poi trasfuso nell'art. 17 della Legge 6.6.91, n. 175 ed il disposto degli artt. 1458 e 1819 cod. civ., vadano interpretati ed applicati nel senso che la notifica dell'atto di precetto comporta la risoluzione del mutuo fondiario, con conseguente venir meno del beneficio della dilazione di pagamento e susseguente dovutezza del rimborso del solo capitale residuo da intendersi epurato, pertanto, di qualsivoglia altra componente e, quanto al caso di specie, in particolare, della differenza di cambio LIRA/ECU 2.5. un quinto motivo, numerato 1-e e rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se comporti nullità della sentenza e/o del procedimento l'accoglimento da parte del Giudice d'appello dell'impugnazione della sentenza di prime cure senza pronunciarsi, anche al sol fine di disattenderle, sulle risultanze istruttorie raccolte nel precedente grado di giudizio e, in particolare, su quelle emergenti dalla disposta C.T.U. 2.6. un sesto motivo, numerato 1-f , di vizio motivazionale su profili analoghi a quelli già resi oggetto dei precedenti motivi ma senza concludere con un separato autonomo momento di sintesi o di riepilogo 2.7. un settimo motivo, numerato 2-a e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 21.1.76, n. 7, dell'art. 16 della Legge 6.6.91, n. 175, nonché degli artt. 1282, 1458, 1459, 1819, 2041 cod. civ. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se nel caso di contratto di mutuo fondiario prevedente un piano di ammortamento mediante la restituzione di rate conglobanti, unitariamente, capitale e interesse, si debba procedere, sia per le rate scadute, sia per le rate a scadere, allo scorporo di dette due componenti, di guisa che gli interessi conservino la loro natura e non si trasformino in capitale da restituire al mutuante, con indebito arricchimento di quest'ultimo e con violazione del divieto di anatocismo. Dica altresì la Suprema Corte se, quantomeno ed in ogni caso con riferimento alle rate a scadere, una volta risolto il contratto di mutuo fondiario per effetto dell'intimazione dell'atto di precetto, nessuna forma di anatocismo possa trovare applicazione, dovendosi fare riferimento al solo capitale residuo, epurato di qualsivoglia altra componente 2.8. un ottavo motivo, numerato 2-b e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il Giudice d'appello investito dell'impugnazione della sentenza di prime cure possa omettere di prendere in considerazione, anche al sol fine di disattenderle, le emergenze della disposta C.T.U. 2.9. un nono motivo, numerato 2-c e rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se comporti nullità della sentenza e/o del procedimento l'accoglimento da parte del Giudice d'appello dell'impugnazione della sentenza di prime cure senza pronunciarsi, anche al solo fine di disattenderle, sulle risultanze istruttorie raccolte nel precedente grado di giudizio e, in particolare, su quelle emergenti dalla disposta C.T.U. 2.10. un decimo motivo, numerato 2-d , di vizio motivazionale sul calcolo degli interessi convenzionali, senza formulare però alcun momento separato di sintesi o di riepilogo 2.11. un undicesimo motivo, numerato 3-a e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 21.1.76, n. 7, artt. 1224, 1458, 1819 e 2041 cod. civ., nonché dell'art. 12 del r.d. 16.3.42, n. 262 , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se, una volta risolto il contratto di mutuo fondiario a seguito dell'intimazione dell'atto di precetto, possa configurarsi la mora, ovvero se debba riscontrarsi un inadempimento definitivo, stante il venir meno del titolo contrattuale, con conseguente maturazione dei soli interessi al tasso legale sul capitale residuo. Dica altresì se l'applicazione di un interesse differente da quello legale configuri un indebito arricchimento 2.12. un dodicesimo motivo, numerato 3-b e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il Giudice d'appello investito dell'impugnazione della sentenza di prime cure possa omettere di prendere in esame, anche al sol fine di disattenderle, le emergenze della disposta C.T.U. 2.13. un tredicesimo motivo, numerato 3-c e rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 61, 112, 115 e 194 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se comporti nullità della sentenza e/o del procedimento l'accoglimento da parte del Giudice d'appello dell'impugnazione della sentenza di prime cure senza pronunciarsi, anche al sol fine di disattenderle, sulle risultanze istruttorie raccolte nel precedente grado di giudizio e, in particolare, su quelle emergenti dalla disposta C.T.U. 2.14. un quattordicesimo motivo, numerato 3-d , di vizio motivazionale sulla ritenuta spettanza degli interessi di mora al tasso convenzionale, anziché a quello legale ma che non concludono con alcun separato momento di sintesi o di riepilogo 2.15. un quindicesimo motivo, numerato 4-a e rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c., nonché degli artt. da 1362 a 1371 cod. civ. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se il Giudice di appello - che nel riformare la sentenza di primo grado abbia ritenuto, dopo averlo riesaminato, di non modificare il capo con il quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite e di C.T.U. tra le parti, siccome fondata su giustificati motivi possa, trascurando di considerare tutte le vicende processuali e l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese medesime, disporre per l'integrale addebito delle spese di lite del secondo grado a carico di una delle parti 2.16. un sedicesimo motivo, numerato 4-b e rubricato nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. , che concludono col seguente quesito dica l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione se comporti nullità della sentenza e/o del procedimento il porre ad integrale carico di una delle parti del giudizio di seconde cure le spese di lite relative a tale grado anche quando il secondo Giudicante, nel riformare la sentenza di prime cure, ha mantenuto fermo, siccome ritenuto fondato su giustificati motivi, il capo della sentenza di prime cure sulle spese che ne aveva disposto la compensazione 2.17. un diciassettesimo motivo, rubricato 4-c di vizio motivazionale sulla pronuncia in tema di spese di lite, che non concludono però con alcun separato momento di sintesi o di riepilogo. 3. Dal canto suo, la procuratrice della cessionaria del credito del ricorso eccepisce preliminarmente l'inammissibilità, per le modalità di formulazione delle censure, la contemporanea doglianza di vizi ed assenza della motivazione, la carenza di indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda il ricorso contesta la fondatezza dei motivi di vizio motivazionale, come pure dei motivi ricondotti ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., oltre all'ammissibilità di quelli, tra questi ultimi, non relativi alla conferma della compensazione delle spese di lite in primo grado. E tanto una volta identificate, quali questioni principali su cui si incentra il ricorso a se siano dovuti o meno gli importi per differenza di cambio lira/ECU b se il calcolo degli interessi sia corretto o meno c se, successivamente alla notifica del precetto, siano dovuti interessi in misura legale o convenzionale d se siano legittime o meno le statuizioni in materia di spese di lite e di C.T.U. Va rilevato che, anche in base alla sola documentazione prodotta in ordine alla qualità di cessionaria del credito in capo alla sua mandante, il controricorso di Italfondiario spa - depurato dall'incongruo, ma innocuo, riferimento all'intervento volontario, evidentemente ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ., di norma inammissibile in sede di legittimità - va qualificato ammissibile, alla stregua dei principi di Cass. 9 giugno 2004, n. 10902 e di Cass. Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1412. 4. Ciò posto, va premesso che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione ed in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009, n. 69 l'art. 366 bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194 Cass. 24 luglio 2012, n. 12887 Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079 . Pertanto 4.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità, da quesiti che devono compendiare a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie tra le molte, v. Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658 Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197 Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704 d questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, difetterebbero di decisività sulla indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v. Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347 Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044 Cass. 28 settembre 2011, n. 19792 Cass. 21 dicembre 2011, n. 27901 4.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure -se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002 Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603 Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680 4.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione, nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi per tutte Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770 Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649 . 5. Ognuno dei diciassette motivi va preliminarmente sottoposto al vaglio di ammissibilità alla stregua dei principi or ora ricordati. 5.1. Il quesito a corredo del motivo 1-a è formulato in termini non solo vaghi, ma perfino di non agevole comprensione ed ambigua formulazione, tanto che non contempla l'enunciazione non solo delle peculiarità della fattispecie e tanto meno della regola che si assume applicata, ma neppure di alcuna regula iuris coerente e logica suscettibile di essere applicata ad una serie indeterminabile di fattispecie future non ravvisandosi il senso di un nesso di causalità tra una fattispecie astratta, una mancata riproposizione di domanda di eccessiva onerosità sopravvenuta e la prospettazione della tesi della non spettanza dell'adeguamento della differenza di cambio lira/ECU . Tanto esime dal rilevare che - è comunque non configurabile la riproposizione di una domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nell'articolazione di difese sulla non spettanza della sola differenza di cambio rispetto ad una certa data non spettanza che, al contrario, si fonda sulla persistenza del vincolo contrattuale, sia pure con una modifica delle relative condizioni - è poi anche solo in astratto esclusa la configurabilità di un'eccessiva onerosità sopravvenuta nel caso di mutuo riferito, in alcuna sua parte, a valuta non nazionale, benché dalle peculiari caratteristiche dell'ECU in tal caso, l'alea di un contratto che, a norma dell'art. 1467 cod. civ., comma secondo, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato in simile ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico sotto il profilo della convenienza Cass. 21 aprile 2011, n. 9263 Cass. 17 luglio 2003, n. 11200 Cass. 25 novembre 2002, n. 16568 - è a maggior ragione impossibile pretendere di ricondurre sia, in origine, unilateralmente, sia, poi, in sede giudiziale il contratto, liberamente accettato come aleatorio al momento della stipula, a condizioni diverse, quali il valore di cambio ad un determinato momento, nonostante l'espressa previsione del suo ancoraggio alla libera fluttuazione del valore stesso. 5.2. Il quesito a corredo del motivo 1-b è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che si intende violata, come pure privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.3. Il quesito a corredo del motivo 1-c è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che i ricorrenti intenderebbero violata, privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.4. Il quesito a corredo del motivo 1-d è privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.4.1. E tanto esime dal considerare che, comunque, in materia di mutuo fondiario disciplinato, ratione temporis , dal d.P.R. n. 7 del 1976, spetta al giudice di merito accertare se, mediante la notificazione di atto di precetto al mutuatario inadempiente, la banca abbia manifestato la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dell'art. 15 del citato d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, dichiarando espressamente di voler risolvere il contratto di mutuo, ovvero, per fatti concludenti, intimando l'immediato pagamento di ogni residua somma ad essa spettante non può così, per il solo fatto dell'intimazione del precetto e senza addurre e specificare adeguatamente le ulteriori ragioni di risoluzione anticipata del contratto, il debitore pretendere la cessazione di operatività dello speciale anatocismo legale previsto in materia dall'art. 14 dello stesso d.P.R. n. 7 del 1976 e riferito al tasso convenzionale e non a quello legale Cass. 14 febbraio 2013, n. 3656, ove ulteriori riferimenti e richiami alla giurisprudenza sul punto consolidatasi in senso analogo, v. Cass. 3 maggio 2011, n. 9695 e, nella specie, non si ricava certo dai quesiti ma, a ben vedere, neppure dal ricorso, in violazione del disposto del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. né il contenuto del precetto, né la circostanza del dispiegamento in tali espressi termini di una doglianza dei precettati, né il riferimento dei conteggi poi posti a base della decisione gravata all'anatocismo sulle rate a scadere sicché, sotto questo profilo, la complessiva doglianza sarebbe infondata, se non inammissibile. 5.5. Il quesito a corredo del motivo 1-e è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che i ricorrenti intenderebbero violata, nonché privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.6. A corredo del motivo 1-f non è formulato alcun momento di sintesi o riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti di cui al punto 4.2. 5.7. Il duplice quesito a corredo del motivo 2-a è privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata e ad ogni buon conto richiamandosi pure quanto indicato al precedente punto 5.4.1. 5.8. Il quesito a corredo del motivo 2-b è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che intenderebbero violata, privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.8.1. Del resto, le questioni sulla relazione di C.T.U. sembrano piuttosto, se non altro alla stregua della solo parziale trasposizione di essa in ricorso, riferite ai presupposti normativi dei singoli conteggi e sono pertanto assorbite dalla qui dichiarata inammissibilità delle questioni di diritto complessivamente affrontate. 5.9. Il quesito a corredo del motivo 2-c è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che intenderebbero violata, privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata e ad ogni buon conto richiamandosi pure quanto indicato al precedente punto 5.8.1. 5.10. A corredo del motivo 2-d non è formulato alcun momento di sintesi o riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti di cui al punto 4.2. 5.11. Il quesito a corredo del motivo 3-a è privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata e ad ogni buon conto richiamandosi pure quanto indicato al precedente punto 5.4.1. 5.12. Il quesito a corredo del motivo 3-b è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che i ricorrenti intenderebbero violata, nonché privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata e comunque potendo richiamarsi pure quanto indicato al precedente punto 5,8.1. 5.13. Il quesito a corredo del motivo 3-c è vago ed apodittico quanto alla regola astratta che i ricorrenti intenderebbero violata, nonché privo di ogni riferimento alla peculiarità della fattispecie ed alla regola che si assumerebbe malamente applicata. 5.14. A corredo del motivo 3-d non è formulato alcun momento di sintesi o riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti di cui al punto 4.2. 5.15. A corredo del motivo 4-c non è formulato alcun momento di sintesi o riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti di cui al punto 4.2. 6. Discorso in parte diverso va fatto per i motivi 4-a e 4-b, per il caso in cui si possano superare le perplessità sulle modalità di formulazione dei quesiti a loro corredo. Essi, una volta ricostruita correttamente la fattispecie, sono infatti inammissibili per difetto di interesse. È ben vero che la valutazione della soccombenza, ai fini della regolazione del carico delle spese, dev'essere complessiva e globale tra le molte Cass. 23 agosto 2011, n. 17523 Cass. 11 giugno 2008, n. 15483 Cass. 7 luglio 2006, n. 15557 Cass. 7 gennaio 2004, n. 58 ma, poiché la parte integralmente soccombente, quali vanno definiti gli odierni ricorrenti la cui opposizione risulta, all'esito del secondo grado, rigettata , non vanta mai alcun diritto alla compensazione delle spese al riguardo, potendo certo dolersi della compensazione chi la subisce, cioè chi avrebbe avuto diritto alla liquidazione in proprio favore , non ha ragione né interesse essa di dolersi della pure non corretta esclusione, dalla propria condanna integrale, di una parte soltanto delle spese di lite, motivata oltretutto sulla peculiarità di una condotta di controparte in primo grado e benché appunto limitata, anziché in una quota astratta del totale, ad una serie specifica di spese del processo. E neppure potrebbe dirsi che la valutazione di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in primo grado possa o debba estendersi de plano al secondo grado, riferendosi solo all'uno - in base ad una valutazione di fatto - le ragioni giustificatrici della deroga al principio della normale dipendenza della condanna alle spese dalla soccombenza. 7. In definitiva, il vizio o la carenza di quesiti o momenti di sintesi per tutti i motivi diversi dal 4-a e 4-b e l'inammissibilità di questi ultimi impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed i soccombenti ricorrenti vanno, tra loro in solido per la comunanza dell'interesse in causa, condannati al pagamento delle spese di lite in favore di controparte. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna G.A. ed E A. , tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.