Rifiuta l’ipotesi di concordare con gli altri condomini una soluzione condivisa: ne paga le conseguenze

Il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese.

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 21386, depositata il 18 settembre 2013 a un condomino particolarmente litigioso con gli altri abitanti dell’immobile. Titolare di più della metà dell’edificio vuole che sia annullata una delibera assembleare Un’attrice aveva convenuto in giudizio i condomini di un edificio chiedendo l’annullamento della delibera assembleare - adottata senza il suo consenso – di approvazione delle tabelle millesimali. Il Tribunale aveva determinato le tabelle sulla base delle risultanze della consulenza e aveva condannato l’attrice al pagamento delle spese di lite. Poi contesta le tabelle millesimali redatte dal geometra incaricato con il suo voto favorevole. Allora, quest’ultima aveva proposto appello, contestando nuovamente le tabelle millesimali. La Corte territoriale aveva accolto il gravame solo per la parte relativa alla condanna alle spese, condannando l’appellante al pagamento della metà delle stesse, compensate per la residua metà. Inoltre, il giudice di secondo grado, relativamente alla lamentela secondo cui il c.t.u. si era discostato dai criteri fissati dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480/1966, aveva spiegato che le indicazioni per la determinazione dei millesimi di cui alla circolare citata c.d. tabella Balzani , già per sua natura non vincolante, vanno adattate di volta in volta alla situazione riscontrata in un determinato immobile. Pertanto, la donna era stata condannata al pagamento dei quattro quinti delle spese per il giudizio di appello. Per la cassazione di tale sentenza, essa ha presentato ricorso, censurando la decisione della Corte di merito di compensare solo per metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio, malgrado la stessa fosse risultata – si sostiene nel ricorso – pressoché integralmente vittoriosa nonché la decisione di condannarla al pagamento dei quattro quinti delle spese del grado di appello. Per il S.C. la censura è inammissibile. La prontezza e l’avventatezza nel litigare” è costata cara. Per gli Ermellini, nella specie, il giudice distrettuale ha ampiamente motivato la propria decisione al riguardo. Infatti, da un lato, ha sottolineato la non con divisibilità della tesi della completa vittoria della ricorrente, avuto riguardo all’approvazione di una tabella che recepiva quasi totalmente le conclusioni del geometra incaricato dall’assemblea condominiale di elaborare le tabelle millesimali dall’altro, la Corte di merito ha evidenziato il comportamento della ricorrente, che, dopo aver partecipato all’assemblea condominiale nella quale era stato deliberato l’affidamento dell’incarico in questione, aveva adito l’autorità giudiziaria ancor prima di prendere visione delle tabelle. Secondo Piazza Cavour, quanto al giudizio di secondo grado, la soccombenza della donna giustifica la condanna, in tale grado, al pagamento dei quattro quinti delle spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 gennaio - 18 settembre 2013, n. 21386 Presidente Triola – Relatore San Giorgio Svolgimento del processo 1. - Con atto di citazione del 3 agosto 2000, G.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto S.V. , M M. e Se St. , condomini dell'edificio sito in omissis , e l'amministratore B L. , chiedendo l'annullamento della delibera assembleare del 5 luglio 2000, per essere stata la stessa adottata senza il consenso dell'attrice, titolare di più della metà del valore dell'edificio, oltre al rendiconto della gestione ed alla definizione delle tabelle millesimali a seguito delle modifiche di destinazione di soffitte ad uso abitativo. 2. - Chiamata in causa l'altra condomina A B. , il Tribunale, con sentenza dell'8 novembre 2001, dichiarò la inesistenza della delibera e la cessazione dalla carica del Loft, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. Quindi, con sentenza del 13 dicembre 2002, determinò le tabelle sulla base delle risultanze della consulenza, con applicazione dei coefficienti di calcolo delle caratteristiche intrinseche di ciascun vano, come elaborati dagli operatori del settore in base ai criteri fissati dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 12480 del 1966 respinse la domanda di rendiconto proposta nei confronti del Loft, come quella ex art. 96 cod.proc.civ., avanzata da quest'ultimo, e condannò l'attrice al pagamento delle spese di lite. 3. - Quest'ultima propose appello, contestando le tabelle millesimali. Chiamato a chiarimenti il c.t.u., la Corte d'appello di Trento, con sentenza depositata il 22 aprile 2005, accolse il gravame solo per la parte relativa alla condanna alle spese, condannando la G. al pagamento della metà delle stesse, compensate per la residua metà, e rigettando il gravame per il resto. Per quanto ancora rileva nella presente sede, il giudice di secondo grado osservò che il c.t.u., sentito a chiarimenti, aveva dato riscontro ai rilievi svolti nell'atto di appello, rilevando che le indicazioni per la determinazione dei millesimi di cui alla predetta circolare, già per sua natura non vincolante, vanno adattate di volta in volta alla situazione riscontrata in un determinato immobile, il che vale anche per le numerose pubblicazioni di esperti in materia. Pertanto era ragionevole che il c.t.u., richiamandosi alla perizia redatta dal geometra cui era stato affidato dall'assemblea condominiale l'incarico di elaborare le tabelle millesimali, non si fosse attenuto perfettamente ai criteri di cui alla tabella Balzani, da quello presa come riferimento. Sulla questione delle spese di lite, avanzata dall'appellante, la Corte condivise parzialmente la censura, considerando che normalmente la spesa va ripartita tra le parti in ragione del generale interesse cui è sottesa la determinazione della tabella millesimale, ma ritenendo che la G. dovesse essere condannata comunque al pagamento della metà delle spese di lite quanto al primo grado, compensate per la residua metà, avuto riguardo al comportamento tenuto sia prima che dopo il deposito delle tabelle dalla stessa G. , che, dopo aver partecipato, con voto favorevole, all'assemblea del 5 luglio 2000, nella quale era stato concordato di affidare l'incarico per la elaborazione della tabella, aveva poi adito il Tribunale, senza aspettare di prendere visione delle tabelle stesse, e, dopo il relativo deposito, non aveva accettato di discuterne apertamente con gli altri condomini per tentare una soluzione concordata. Né, secondo la Corte, la G. poteva essere considerata vittoriosa, a fronte dell'approvazione di una tabella che recepiva quasi totalmente il lavoro del geometra che ella aveva avversato e dopo una sentenza, quella dell'8 novembre 2001, che aveva visto già la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. La G. fu condannata invece al pagamento dei quattro quinti delle spese per il giudizio di appello, in cui era risultata decisamente soccombente. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la G. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resistono con controricorso il L. , la B. , il M. , lo S. e lo St. . Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 68 e 69 disp.att.cod.civ. e/o omessa e/o insufficiente motivazione. Posto che per revisionare e modificare le tabelle millesimali il giudice deve verificare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l'altezza di piano, la luminosità, l'esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse, e quindi adeguarvi le tabelle, si osserva che i valori attribuiti ai singoli coefficienti nella perizia sono nettamente diversi rispetto a quelli indicati nella circolare ministeriale di riferimento. Inoltre, il c.t.u., cui si è richiamata la Corte di merito, pur dichiarando di aver accettato le tabelle del geometra incaricato dall'assemblea condominiale della relativa elaborazione, il quale a sua volta affermava di essersi ispirato alle indicazioni della tabella Balzani , si sarebbe in realtà discostato nettamente dalla interpretazione fornita da detta tabella con riguardo ai coefficienti di destinazione relativi ai locali ufficio , ai corridoi, ai ripostigli, ai bagni. Ed ancora, nel supplemento alla c.t.u. non si sarebbe fornita alcuna indicazione sugli elementi quantitativi e qualitativi di ogni singolo immobile presi in considerazione per la redazione delle tabelle millesimali. In definitiva, il c.t.u. non avrebbe esposto gli elementi a fondamento dei suoi convincimenti, limitandosi a riportare le tabelle finali proposte dal predetto tecnico, senza indicare i coefficienti considerati né fornire alcuna spiegazione al riguardo. 2. - Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1118 cod.civ. ed ancora 68 disp. att. cod. civ. Avrebbe errato il giudice di secondo grado nell'escludere ogni rilevanza, ai fini della caratura millesimale, all'incremento di valori determinato dal computo della superficie delle scale della pm 1, che portano dal piano interrato al piano terra e da questo al primo piano, senza tenere conto che anche minime variazioni devono essere tenute nel debito conto nella redazione della tabella, che deve essere integralmente rapportata al valore del piano. 3. - I due motivi dianzi illustrati, che, avuto riguardo alla stretta connessione che li avvince - volti come sono entrambi all'affermazione della mancata specificazione dei criteri di redazione delle tabelle millesimali ed alla obliterazione di alcuni elementi da considerare ai fini della identificazione delle quote di partecipazione al condominio nel rispetto del rapporto tra il valore dell'edificio e quello concernente la proprietà singola -, possono essere trattati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento. Essi, sotto l'apparenza della deduzione della violazione di norme di diritto, mirano, in realtà, come esattamente rilevato nel controricorso, sostanzialmente a contestare gli apprezzamenti di spettanza della Corte di merito sub specie di inadeguatezza, non correttamente valutata, dei coefficienti adottati nella redazione delle tabelle. Né risulta assumere carattere di decisività il lamentato mancato riferimento, ad opera del giudice di secondo grado, della tabella Balzani , in presenza di una articolata e congrua motivazione delle scelte dallo stesso operate, con richiamo non acritico alla c.t.u. ed ai coefficienti valutativi adottati, discostatisi, peraltro, solo in parte dalla ricordata tabella Balzani . La Corte di merito non ha trascurato neanche il rilievo - oggi riproposto - relativo al mancato apprezzamento della superficie delle scale della p.m. 1, plausibilmente valutando, nell'esercizio del suo potere discrezionale, del quale ha fatto buon governo, rifacendosi, peraltro, alla c.t.u., la ininfluenza dell'incremento di valori nascente da detta superficie sull'assetto finale della caratura millesimale. 4. - Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. La ricorrente censura la decisione della Corte di merito di compensare solo per la metà le spese di lite relative al primo grado di giudizio, malgrado la stessa fosse risultata - si sostiene nel ricorso - pressoché integralmente vittoriosa, nonché la decisione di condannarla al pagamento dei quattro quinti delle spese del grado di appello, tenuto anche conto del rigetto della domanda di controparte ex art. 96 cod.proc.civ 5. - La censura è inammissibile. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Nella specie, il giudice di secondo grado ha ampiamente motivato la propria decisione al riguardo, sottolineando, da un lato, la non condivisibilità della tesi della completa vittoria della G. , avuto riguardo all'approvazione di una tabella che recepiva quasi totalmente le conclusioni del geometra incaricato dall'assemblea condominiale di elaborare le tabelle millesimali evidenziando, dall'altro, il comportamento della attuale ricorrente, che, dopo aver partecipato all'assemblea condominiale nella quale era stato deliberato l'affidamento del predetto incarico, aveva adito l'autorità giudiziaria ancor prima di prendere visione delle tabelle, senza accettare l'ipotesi di concordare con gli altri condomini una soluzione condivisa concludendo, quanto al giudizio di secondo grado, che la soccombenza della G. dava ragione della sua condanna, in tale grado, al pagamento dei quattro quinti delle spese. 6. - Con il quarto motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod.proc.civ., per la mancata considerazione della domanda della G. di emissione di una pronuncia restitutoria in ordine alle spese legali del primo grado di giudizio, già corrisposte alle controparti. 7. - Anche tale censura risulta inammissibile, dovendosi ritenere che la domanda sia stata implicitamente presa in considerazione dalla Corte di merito in occasione della statuizione sulle spese. Del resto, la risposta a detta domanda comporta, avuto riguardo alla statuizione adottata dal giudice di secondo grado in tema di spese, una valutazione in termini di conguaglio, che non può trovare ingresso nella presente sede. 8.- Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.