Per esercitare l’azione di reintegrazione occorre una prova univoca della situazione tutelabile

L’assunto secondo il quale una settimana di tempo, in caso di installazione di opere stabili come una condotta idrica, sarebbe comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile, non costituisce un’argomentazione congrua.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10086/13, depositata il 26 aprile. Il caso. Il proprietario di un fondo formula istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto di servitù di condotta idrica, lamentando che l’affittuario del terreno confinante aveva asportato le tubazioni. La domanda viene accolta e l’interdetto possessorio viene confermato dal giudice amministrativo e dalla Corte di Appello. La questione è posta al vaglio della S.C Possesso ad usucapionem e detenzione di fatto. I soccombenti contestano essenzialmente il fatto che gli informatori siano stati ritenuti credibili e che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo una settimana . Gli Ermellini richiamano anzitutto la distinzione tra possesso utile ai fini dell’usucapione e la situazione di fatto, tutelabile in sede di reintegrazione, da parte di chi è privato violentemente o occultamente della disponibilità di un bene in tal caso la legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus , ma anche al detentore. Situazione possessoria tutelabile già dopo una settimana? La pronuncia non convince. La Cassazione precisa poi che, pur essendo sufficiente provare una situazione di fatto protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, la prova deve essere univoca nel caso di specie, invece, la sentenza non dà conto di una situazione ultrannuale tutelabile, ma solo della verosimiglianza ed attendibilità degli informatori, concludendo genericamente che una settimana di tempo, accompagnata dall’installazione di opere stabili come una condotta idrica, è comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile. Per questi motivi la S.C. cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 febbraio – 26 aprile 2013, n. 10086 Presidente Piccialli – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'8.7.1992 A.F. formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di S.P., condotti in affitto da M.A Lamentava che quest'ultimo aveva asportato le tubazioni. Il M. contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l'esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazionioni installate da circa una settimana né era veritiera la deposizione di un dipendente del M. che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni. Ricorrono L.L., M.A.M., M., F., C., V., T., Ca., D., con tre motivi, illustrati da memoria, resiste A. . Con relazione ex art. 380 bis I cpc si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza. Motivi della decisione Col primo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 1168 cc, 703, 115,116, 244 e ss, 251 cpc, 2697 cc in relazione all'indebito utilizzo delle sommarie informazioni. Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilità degli informatori. Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell'installazione da circa una settimana. La prima censura non merita accoglimento. La sentenza emessa a seguito del merito possessorio può ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l'audizione degli informatori ex plurimis Cass. 1386/2009 . Quanto alle altre doglianze si osserva Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi è privato violentemente od occultamente della disponibilità del bene. La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che feci sed iure feci . Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l'esperimento dell'azione di reintegrazione, è tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470 , la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilità degli informatori poiché una settimana di tempo, accompagnata dall'installazione di opere stabili come una condotta idrica, è comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile , conclusione generica ed incongrua. Donde l'accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.