La condomina è interdetta e la sua tutrice delega un’altra persona: l’assemblea è regolare

L’esame della documentazione prodotta mostra che la tutrice dell’interdetta aveva delegato un rappresentante poi effettivamente intervenuto alle assemblee. In ogni caso solo il delegante e non un altro condomino può far valere i vizi della delega.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2218/13, depositata il 30 gennaio. Il caso. Un condomino propone opposizione a tre delibere assembleari, deducendo la nullità delle stesse a causa della partecipazione alle relative assemblee di una condomina dichiarata interdetta. Il Tribunale accoglie la domanda dell’attore, ma la pronuncia viene ribaltata in Appello, sull’assunto che la donna aveva sì partecipato alle assemblee, ma a mezzo del suo rappresentante legale il tutore . La questione è allora posta al vaglio della S.C La S.C. non può rivalutare i fatti. Il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado abbiano ritenuto provata la valida partecipazione dell’interdetta all’assemblea nonostante dalla documentazione non risultasse la presenza della tutrice né che la stessa tutrice fosse stata rappresentata per delega. A giudizio degli Ermellini, però, il motivo è inammissibile perché da un lato non precisa la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale e dall’altro non coglie la ratio decidendi sulla quale è fondata la sentenza impugnata inoltre il ricorrente tende sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione di accertamenti di fatto inammissibile in sede di legittimità. La tutrice aveva delegato un’altra persona. I giudici di merito, infatti, hanno rilevato che effettivamente non emergeva direttamente dalla lettura dei verbali la partecipazione dell’interdetta alle assemblee per mezzo del delegato del tutore tuttavia tale partecipazione si poteva evincere dall’esame di alcuni elementi dei verbali unitamente ad altri documenti, quali le tre deleghe rilasciate dalla tutrice alla persona che era poi effettivamente intervenuta alle assemblee in questione. Solo il delegante può far valere i vizi della delega. La Cassazione, peraltro, ricorda che il potere rappresentativo conferito dal condomino a un altro soggetto per la partecipazione all’assemblea, qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione, può essere attribuito anche verbalmente e la relativa prova può essere acquisita con ogni mezzo. Infine, la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione non potevano essere dedotte dal ricorrente, in quanto solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza. Per questi motivi la S.C. dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 dicembre 2012 – 30 gennaio 2013, n. 2218 Presidente Felicetti – Relatore Carrato Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1999 il sig. M.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il Condominio di via omissis , proponendo opposizione alle delibere assembleari dell'11 febbraio 1997, del 7 febbraio 1998 e del 10 marzo 1999, deducendo la nullità delle stesse per effetto della partecipazione alle relative assemblee della condomina C.D. , dichiarata interdetta a seguito di ricorso del 26 ottobre 1978. Nella costituzione del convenuto Condominio ed all'esito dell'esperita istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 1381 del 2001, accoglieva la proposta domanda e, per l'effetto, dichiarava la nullità delle predette delibere assembleari condominiali, tenutesi in seconda convocazione. Interposto appello da parte del menzionato Condominio e nella resistenza dell'appellato M. , la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 3760 del 2005 depositata il 29 dicembre 2005 , accoglieva il gravame e, di conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta in primo grado dal sig. M.E. , compensando integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. A sostegno dell'adottata decisione, la Corte partenopea, verificata pregiudizialmente la tempestività del formulato appello, ne rilevava la fondatezza nel merito sul presupposto che, alla stregua di plurimi elementi probatori, dalla verbalizzazione operata con riferimento alle tre delibere assembleari impugnate, era evincibile che la suddetta condomina interdetta aveva partecipato alle inerenti assemblee condominiali non di persona ma a mezzo del suo rappresentante legale ovvero del tutore , che si sarebbe dovuto ritenere idoneamente legittimato a parteciparvi in virtù della documentazione acquisita in giudizio. Avverso la menzionata sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il M.E. , riferito ad un unico complesso motivo, nei riguardi del quale non risulta essersi costituito in questa sede l'intimato Condominio. Motivi della decisione 1. Con l'unico complesso motivo dedotto il ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione di norme di diritto senza, peraltro, indicare specificamente quali e la contraddittorietà della motivazione, sul presupposto che, malgrado dalla documentazione acquisita non risultasse la presenza mediante l'indicazione del relativo nome della tutrice della condomina interdetta C. Dora né che la stessa tutrice fosse stata rappresentata per delega nel corso delle assemblee cui erano riferite le delibere impugnate, la Corte territoriale aveva ritenuto provata la valida partecipazione dell'interdetta medesima. 2. Il motivo, così come complessivamente articolato, è inammissibile per le ragioni che seguono in tal senso, quindi, ritenendosi inutile l'emanazione dell'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso effettuata presso il domicilio reale del Condominio intimato e non presso il domicilio eletto, senza che sia intervenuta alcuna sanatoria, alla stregua della valorizzazione, già adeguatamente compiuta dalla giurisprudenza di questa Corte, del principio della durata ragionevole del processo cfr., per tutte, Cass.,S.U., n. 26373 del 2008 e Cass., SU., n. 6826 del 2010, ord. . Con riferimento alla supposta violazione di legge deve rilevarsi che il ricorrente non risulta aver ottemperato compiutamente all'onere, prescritto a pena di inammissibilità, indicato nell'art. 366, comma 1, n. 4 , c.p.c., avuto riguardo alla chiara ed univoca enucleazione delle norme di diritto assunte come violate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, così, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione v., ad es., Cass. n. 16132 del 2005 e Cass. n. 3010 del 2012 qualora, peraltro, venga allegata l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge v. Cass. n. 13066 del 2007 . In altri termini, il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., giusta disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle norme di diritto e, correlativamente, delle affermazioni giuridiche contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità entrambe omesse nel caso di specie , non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Anche il prospettato vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata è da ritenere inammissibile, poiché, in effetti, con esso il ricorrente ha dimostrato di non aver colto l'effettiva ratio decidendi sulla quale è stata fondata la predetta sentenza e, inoltre, con la formulata doglianza il M. tende, in sostanza, a sollecitare la rivalutazione di accertamenti di fatto, che risultano, per l'appunto, inammissibili nella presente sede di legittimità, dovendosi, invero, rilevare che la sentenza della Corte territoriale poggia su una motivazione logica ed adeguata e, quindi, incensurabile . In particolare, il ricorrente sostiene che nei verbali delle delibere condominiali oggetto dell'impugnativa si discorreva della C.D. soggetto dichiarato interdetto , senza che, tuttavia, in nessun atto si rinvenisse il nome della sua tutrice e senza che alcuna documentazione valida attestasse che detta tutrice fosse stata rappresentata per delega nelle assemblee in cui erano state adottate le delibere poi impugnate. Con tale prospettazione, però, il ricorrente non considera che, in effetti, la Corte territoriale aveva basato la sua decisione sulla circostanza che, sebbene la partecipazione della C.D. interdetta alle assemblee condominiali in questione, a mezzo del delegato dal tutore e non già personalmente non emergeva, all'evidenza, dalla mera lettura dei relativi verbali, era, tuttavia, risultata evincibile da una ponderata valutazione di taluni profili contenutistici dei medesimi verbali, esaminati unitamente ad altri elementi documentali integrativi, come le tre deleghe che erano state prodotte v. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata dal Condominio appellante rilasciate dalla tutrice dell'interdetta a tale C.L. , che era effettivamente intervenuto alle tre assemblee per cui era stata introdotta la controversia, ragion per cui l'interpretazione dei verbali operata dallo stesso v Condominio si appalesava del tutto plausibile e confermata dai riscontri documentali prodotte, la cui validità non era stata inficiata dalle osservazioni critiche dell'appellato senza, oltretutto, trascurare il principio generale secondo cui potere rappresentativo conferito dal condomino ad altro soggetto per la partecipazione all'assemblea condominiale, qualora riguardi affari di ordinaria amministrazione e non investa delibere idonee ad incidere su diritti reali immobiliari, può essere attribuito anche verbalmente, precisandosi che la prova dell'esistenza, dell'oggetto e dei limiti del mandato, può essere acquisita con ogni mezzo cfr. Cass. n. 3634 del 1979 . La Corte partenopea ha anche esattamente evidenziato - senza che la relativa argomentazione sia stata direttamente confutata dal ricorrente - che la contestazione riguardante la supposta non autenticità della sottoscrizione del delegante e la sospetta datazione e, quindi, la possibile inidoneità delle deleghe non poteva essere propriamente dedotta dal M. , poiché - sulla scorta dell'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 8116 del 1999 e Cass. n. 12466 del 2004 - rapporti fra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati, in difetto di norme particolari, dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto. Alla luce di tali elementi può, dunque, affermarsi che il complessivo impianto motivazionale della sentenza impugnata non risulta adeguatamente censurato dal ricorrente e, in ogni caso, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, nella sua globalità, non è inficiato dal vizio della contraddittorietà, essendo ispirato a criteri di assoluta congruità ed univoca logicità. 3. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase in virtù della mancata costituzione del Condominio intimato. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.