E’ possibile usucapire la violazione?

In materia di distanze tra costruzioni è ammissibile l'usucapione? Sciogliere il nodo gordiano non è semplice e la giurisprudenza sembra essere divisa su fronti contrapposti.

Il caso in esame è innescato dalla classica lite tra vicini che si rimpallano le responsabilità ciascuno denuncia la controparte per aver costruito in maniera abusiva ed in violazione della disciplina sulle distanze. Chi gode della prevenzione, però, accampa di aver usucapito il diritto! Il rispetto delle distanze assume rilevanza pubblicistica . Il concetto di distanza nelle costruzioni è alquanto recente essendo sconosciuto al diritto romano che risultava invece ispirato dal principio di sovranità della res . Secondo alcuni autori si tratterebbe di un concetto di natura pubblicistica ma, anche in questo contesto, sono sorte tesi altalenanti alcuni ritengono che la tutela della distanze tra edifici trovi il proprio fondamento addirittura nella Carta costituzionale e, in particolare, nella tutela del paesaggio garantita dall'art. 9. Altri, invece, puntano l'accento sull'esigenza di tutelare la salute pubblica e di garantire una corretta gestione del territorio. La natura pubblicistica delle norme porterebbe, come logica conseguenza, il divieto di accampare l'usucapione in quanto sarebbe concettualmente improponibile che, per usucapione, possa sorgere una servitù in contrasto con norme imperative di carattere generale. La gestione delle distanze rientra nella disponibilità delle parti. Secondo una diversa prospettiva, la disciplina delle distanze rientrerebbe nell'autonomia negoziale delle parti per cui, sotto questo profilo, sarebbe del tutto ammissibile anche l'usucapione del diritto o meglio, della servitù. Anche recentemente, con la sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4240 la sezione seconda della Cassazione si è espressa a favore della legittimità della servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle imposte dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali. Si tratta di tutela possessoria? Non è mancato neanche chi ha voluto sottolineare come il problema delle distanze tra il confine della proprietà privata e l'edificio costruito dal vicino comporti una turbativa nella maniera di godere e di disporre nel proprio fondo e, in tale prospettiva, il proprietario potrebbe agire in sede possessoria. Di contro, è stato sottolineato come la distanza, in se e per se, non si possiede in realtà, il proprietario può subire un danno dall'inosservanza della norma sulle distanze in quanto il proprio fondo verrebbe a perdere di utilità e di valore economico a causa del mancato rispetto delle norme e, sotto questo profilo, sarebbe azionabile un'azione risarcitoria. Dov'è il bandolo della matassa? Volendo porre dei paletti, bisognerebbe partire dal presupposto che le distanze sono soggette ad una duplice disciplina civilistica da una parte e pubblicistica dall'altra! La disciplina civilistica è contenuta in appena quindici articoli dall'873 all'888 c.c. che prevedono una tutela preventiva. Tali norme, infatti, si applicano indipendentemente da un danno e sono dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi appartenenti ai singoli proprietari. L'art. 873 c.c., in particolare, nel disciplinare le distanze, tra costruzioni su fondi finitimi impone delle prescrizioni di massima di natura civilistica e, come tali, certamente derogabili. La stessa norma, peraltro, apre le porte alla disciplina pubblicistica quando prescrive che i regolamenti locali e, in questo contesto, il riferimento alle norme urbanistiche è evidente possano contenere disposizioni più restrittive rispetto alle prescrizioni privatistiche. Come comportarsi? In linea di massima, saranno ammissibili le convenzioni privatistiche con cui i confinanti disciplinano le distanze purché vengano evitate intercapedini antiigieniche e pericolose. Tali convenzioni, del tutto legittime, hanno l'effetto di costituire una servitù in quanto assicurano al fondo dominante una utilitas arrecando una menomazione a carico del fondo servente che avrebbe diritto a reclamare il rispetto della distanza. Le norme dettate dagli strumenti urbanistici locali, viceversa, essendo delle norme pubblicistiche dirette a garantire il corretto sviluppo del territorio, non potranno essere derogate proprio perché dettate nel pubblico interesse in tale prospettiva le eventuali convenzioni stipulate in deroga dovranno quantomeno essere considerate invalide. Risarcibile il danno da mancato rispetto delle distanze. Secondo la Cassazione vedi, tra le più recenti, la sentenza del 31marzo 2011, n. 7483 l'inosservanza delle distanze comporta un danno in re ipsa tale danno sarebbe costituito dall’asservimento di fatto del fondo servente ovvero di quello rispetto al quale la distanza non è stata osservata ad una situazione di soggezione rispetto al fondo dominante. Tale soggezione sarebbe destinata a cessare solo a seguito dell'esecuzione della condanna all’arretramento. La quantificazione del danno sarebbe lasciata al prudente apprezzamento del Giudice essendo obiettivamente difficile quantificare economicamente il pregiudizio subito . Conservazione delle distanze in caso di interventi fotocopia demolizione e fedele ricostruzione . Nel caso in questione il vicino cercava di difendersi sostenendo che non si sarebbe trattato di una nuova opera soggetta, come tale, alle distanze legali, bensì di un intervento fotocopia consistente, in sostanza, nella demolizione di una preesistenza con successiva ricostruzione con stessa volumetria e sagoma. L'eccezione, in linea di principio, sarebbe stata fondata in quanto la conservazione della distanza preesistente, inferiore a quella minima, è ammissibile nell'ipotesi in questione. L'eccezione non è stata accolta in quanto il C.T.U. ha escluso che l'intervento potesse rientrare nel novero degli interventi di recupero edilizio per cui, conseguentemente, non sarebbero state applicabili le deroghe alla normativa. Legittima l'usucapione. La Corte di Cassazione, con la sentenza resa l'8 giugno 2012 ma depositata in cancelleria solo lo scorso 12 dicembre, ha ritenuto legittima l'intervenuta usucapione del diritto a non rispettare le distanze. In sostanza, quindi, gli Ermellini si sono uniformati alla precedente sentenza, sempre della seconda sezione, datata 22 febbraio 2010, n. 4240 che aveva stabilito come in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti urbanistici locali . Le distanze valgono anche per gli immobili abusivi . Da ultimo, la classica ciliegina sulla torta. Il vicino si difende contrattaccando anche l'attore avrebbe violato le regole del gioco in quanto la preesistenza sarebbe abusiva! Sta di fatto che la tesi non regge. Ad entrare in gioco, questa volta, è addirittura la Corte Costituzionale che, con una sentenza ormai datata risalente al 18 aprile 1996, n. 120, aveva stabilito che anche chi ha realizzato un edificio abusivo può far valere la violazione delle distanze legali rispetto alla propria costruzione. Gli effetti delle sanatorie edilizie, spiegava il Giudice delle Leggi, sono limitati esclusivamente al campo pubblicistico, e non pregiudicano in nessun caso il diritto dei privati al rispetto delle distanze legali e al conseguente esercizio delle relative azioni di tutela. In parole povere l'abusivista è soggetto alle sanzioni previste dalla legge per gli abusi commessi ma ha comunque diritto alla tutela prevista a favore della proprietà.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 8 giugno - 12 dicembre 2012, numero 22824 Presidente Felicetti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. Nell'ottobre del 1997, N.G. , proprietario nel Comune di Aprica di un fabbricato ed area annessa in via XXXX, confinante ad ovest con terreno e fabbricati della l'Immobiliare Castelli, conveniva avanti il Tribunale di Sondrio la predetta società, esponendo che l'Immobiliare nel 1995 aveva praticato vari interventi edilizi, realizzando, a confine con la sua proprietà e utilizzando i precedenti fabbricati esistenti un grosso ed incombente fabbricato, illegittimo per violazione della volumetria, dell'altera e delle distante consentite dall'allora vigente piano regolatore . Esponeva inoltre che la convenuta aveva costruito, pure in violazione delle distanze, nella porzione nord del suo terreno, un'autorimessa seminterrata in adiacenza al confine, nonché su altro mappale un piccolo fabbricato seminterrato destinato a centrale termica con tre pareti fuori terra, dotato di una canna fumaria. Il N. chiedeva, quindi, che il Tribunale, accertate le violazioni, disponesse la demolizione/arretramento delle costruzioni con risarcimento del danno. La società convenuta si costituiva contestando le violazioni denunciate ed esponendo che l'edificio di proprietà N. , a sua volta, era stato costruito in violazione della normativa edilizia vigente all'epoca, per eccesso sia volumetrico, sia di altezza e per il mancato rispetto della distanza legale dal confine. Rilevava inoltre l'esistenza di un box, che doveva essere interrato, ma sporgeva invece fuori terra, violando così la distanza dal confine, ed inoltre la costruzione di un baitello in muratura in violazione della distanza legale e dei limiti di volumetria, per di più non autorizzato. Chiedeva quindi, in via riconvenzionale, la demolizione dei manufatti esistenti sulla proprietà N. per la parte da ritenersi illegittima ed il rigetto della domanda di parte attrice. Espletata Ctu, integrata da chiarimenti, il Tribunale di Sondrio con sentenza 15-17 aprile 2002 numero 214 accoglieva in parte le domande dell'attore, qualificava l'intervento edilizio effettuato dalla Immobiliare Castelli come demolizione e ricostruzione con ampliamento, condannandola alla eliminazione degli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati ed indicati dal CTU nella planimetria allegata alla relazione tecnica come ampliamento dei corpi A2 e A4 col segno grafico usato per definire gli edifici attuali nonché all'arretramento della centrale termica fino alla distanza di metri 5 dalla linea di confine come indicata dal CTU nella predetta planimetria respingeva la domanda risarcitoria, nonché la domanda riconvenzionale, dichiarando che parte attrice aveva usucapito la servitù a mantenere i propri edifici alla distanza attuale, inferiore a quella legale. Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale rigettava la domanda, dopo aver distinto tra violazione di norme edilizie sulle distanze che integrano le norme civilistiche con danno conseguente alla stessa violazione ed altre violazioni di norme edilizie che richiedono la prova sul danno. 2. Tale sentenza veniva impugnata con separati appelli da entrambe le parti e la Corte di appello di Milano, riuniti i due appelli con sentenza 1069/05 del 13-21 aprile 2005, li rigettava entrambi. La Corte territoriale pronunciava sulle seguenti questioni - acquisto per usucapione da parte di L N. del diritto a mantenere gli edifici costruiti a distanza inferiore a quella legale - condanna della IMMOBILIARE CASTELLI s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonché ad arretrare la centrale termica esatti limiti e distanze, e sul principio di proporzionalità di cui all'art. 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU - conformità alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato, esistente al confine, parzialmente interrato, adibito ad autorimessa - domanda di risarcimento dei danni lamentati per le violazioni in altezza e per la volumetria. La Corte territoriale, sulle questioni poste al suo esame, rilevava quanto segue. a - Quanto all'acquisto per usucapione da parte di N.L. del diritto a mantenere l'ampliamento effettuato a distanza inferiore a quella legale, riteneva corretta la decisione impugnata, precisando che il diritto usucapito e quello di servitù e che la violazione di norme comunali edilizie, pur nel suo carattere permanente nel rapporto con la 'Pubblica Amministrazione, non infida il possesso nei rapporti civilistici tra fondi limitrofi”. Riteneva, quindi, ammissibile l'usucapione anche quanto ai diritti regolati da norme pubblicistiche. Al riguardo, la Corte osservava che la deroga al rispetto delle distante legali tra le costruzioni, risolvendosi in una menomazione per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto, costituisce una vera e propria servitù la cui creazione può derivare da una convenzione tra vicini confinanti ovvero dal possesso ad usucapionem per la durata prevista dalla legge”. Tale conclusione assorbiva sia la questione relativa alla asserita interruzione del decorso del tempo, che sarebbe derivata dalla richiesta di sanatoria presentata dal N. per quelle violazioni, sia la generica lamentata violazione dell'arti del 1 Protocollo addizionale alla Conv. Europea sui Diritti dell'uomo L. numero 848/55 , che legittima la disciplina dell'uso dei beni in conformità all'interesse generale. b - Riteneva la Corte territoriale altrettanto corretta la condanna della IMMOBILIARE CASTELLI s.a.s. a demolire e arretrare le costruzioni, nonché ad arretrare la centrale termica e sui suoi esatti limiti e sulle distanze . Osservava, in primo luogo, che l'appellante ripropone in questa sede argomenti che sono stati fatti valere in primo grado, che hanno costituito oggetto di osservazioni del CTP alla prima CTU e che il CTU ha esaurientemente trattato in primo grado nel supplemento alla CTU”, riportava ampi brani della stessa e dei relativi chiarimenti, concludeva che l'intervento operato dalla Immobiliare Castelli non può essere qualificato come restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione art. 31 L. numero 457/78 né come recupero volumetrico dei sottotetti la legge invocata è successiva all'intervento , ma come demolizione, ricostruizione e ampliamento quest'ultimo in violazione delle distante . Anche i rilievi sulla centrale termica riguardano rilevazioni accuratamente effettuate e documentate dal CTU, specie in ordine all'interramento della stessa. Il Tribunale ne ha tratto le doverose conseguente, dal momento che il mancato interramento fa sorgere l'obbligo del rispetto delle distante”. c - Quanto all'appello incidentale del N. , la Corte territoriale, sul punto relativo al ritenuto mancato chiarimento da parte del primo giudice se l'eliminazione/arretramento [degli immobili costruiti dall'appellante, ndr] dovesse interessare tutte le parti delle nuove costruzioni, che si trovano comunque a distanza illegale dal confine e/o dalle fronteggianti costruzioni di proprietà N. ”, e, in subordine, in ipotesi di ritenuta ricostruzione, sull'applicazione delle distanze legali per le sopraelevazioni, osservava che la sentenza ha correttamente fatto riferimento a quello che la Immobiliare Castelli avrebbe dovuto fare non demolire i preesistenti edifici e ha limitato la pronuncia agli ampliamenti effettuati sui preesistenti fabbricati. Il che rende ragione anche della violazione, lamentata dalla Immobiliare Castelli, del principio di proporzionalità art. 1, 2 alinea, del 1 Protocollo addizionale della CEDU ”. d - Quanto poi al capo della sentenza impugnata relativo alla conformità alle norme edilizie vigenti del corpo di fabbricato autorimessa della Castelli, la Corte territoriale rigettava, perché generico, il primo motivo di appello del N. , che lamentava l'erroneità della sentenza per non aver considerato che l'autorimessa, costruita a confine, era stata realizzata in violazione delle distanze perché emergente dal terreno per una sagoma triangolare con altera massima di metri 1,77”. Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato la genericità del motivo, perché esso non teneva conto della effettiva sporgenza cm. 0,44 0 cm.40 e dei rilievi del CTU”. e — Quanto, infine, al risarcimento del danno, la Corte territoriale confermava sul punto la sentenza impugnata, osservando che il danno non è in re ipsa e che, quindi, doveva essere fornita la prova al riguardo. 3. Avverso tale decisione propone ricorso l’immobiliare Castelli che articola tre motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale N.G. , che pure articola tre motivi. Resiste con controricorso al ricorso incidentale l’immobiliare Castelli. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. I ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ 2. — I motivi del ricorso principale. 2.1 Col primo motivo di ricorso si deduce Illegittimità della gravata sentenza in punto rigetto domanda riconveninonale per ritenuta usucapione di distanza inferiore a quella legale 1 - violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, numero 3 cod.proc. civ. in relazione alla L. numero 1150/1942, all'art. 17 L. numero 765/1967 e dall'art. 9 DM.ll.pp. numero 1444/68 agli articolo 42 e 32 Cost. agli articolo 810, 832, 869, 871, 872, 873, 1027, 1028, 1140 e 1158 c.c. 2 - carente pronuncia art. 360, numero 4 cpc in relazione all'art. 112 cpc . 2.2 — Col secondo motivo di ricorso si deduce Illegittimità della gravata sentenza per carente pronuncia in punto disapplicazione atti amministrativi ed istante di demolizione di costruzione art. 360 numero 4 in relazione all'art. 112 cpc ”. 2.3 - Col terzo motivo di ricorso si deduce Illegittimità della gravata sentenza in punto condanna della convenuta/ricorrente a demolire ed arretrare le costruzioni violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto art. 360, numero 3 cod. proc. civ. in relazione agli articolo 869, 871, 872 e 873 c.c. alla L.R.L. numero 15/1996, all’art. 31 L. numero 457/78 agli articolo 5/a, 5/b, 44 e 47 nuovi , 45 e 48 R.E. Comune di Aprica nonché connessa illegittimità ex art. 360, numero 5 c.p.c. per omessa, insufficiente ed illogica motivazione in punto dimensioni e posizione degli edifici disputate e rilevanti per il giudizio sulle distanze legali”. 3. - I motivi del ricorso incidentale. 3.1 Col primo motivo di ricorso si deduce Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sollevato con i motivi di appello di N.G. art. 360 numero 5 C.P.C. violazione dell'art. 112 C.P.C., per omessa pronuncia sulla domanda in via incidentale subordinata dell'atto di appello di N.G. art. 360 numero 3 e 4 ”. 3.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce Violazione e/o falsa applicazione degli articolo 869, 871, 872, 873 C.C. in relazione all'art. 44 del Regolamento Edilizio del Comune di Aprica art. 360 numero 3 C.P.C. omessa o insufficiente motivazione in punto illegittimità della autorimessa edificata al confine con la proprietà N. art. 360 numero 5 C.P.C. ”. 3.3 — Col terzo motivo di ricorso si deduce Violazione dell'art. 2043 C.C. art. 360 numero 3 C.P.C. omessa o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla ammissibilità della consulenza d'ufficio per la determinazione del danno lamentato art. 360 numero 5 C.P.C. ”. 4. - Il ricorso principale è fondato quanto al terzo motivo per quanto di seguito si chiarisce. Sono infondati i primi due motivi. 4.1 – Il primo motivo propone una questione per la quale viene segnalato un contrasto interno a questa sezione e che riguarda l’ammissibilità o meno dell'usucapione del diritto a mantenere edifici costruiti a distanze inferiori rispetto a quelle legali. Vengono al riguardo indicate le sentenze numero 20769 del 2007 e numero 4240 del 2010. In relazione a tale contrasto il Pubblico Ministero di udienza ha chiesto trasmettersi gli atti alle Se2ioni Unite per la composizione del contrasto. 4.1.1 — Ritiene il Collegio di aderire al più recente orientamento di questa Sezione, che ritiene ammissibile l'usucapione in questione, rilevando che la sentenza del 2007, che ha affermato il principio contrario, è rimasta sostanzialmente isolata, risultando invece costante il diverso e condiviso orientamento. Per questo il Collegio non ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Il Collegio condivide pienamente il percorso logico-giuridico e tutte le argomentazioni che sono state poste a base della decisione del 2010, che si è fatta carico del precedente difforme del 2007, esaminando diffusamente tutte le questioni che sono a fondamento delle due tesi contrapposte e ritiene che sia sufficiente in questa sede richiamarle interamente, posto che tali precedenti sono a piena conoscenza delle parti, come risulta dalle memorie depositate e dalla discussione orale. 4.2 - Il secondo motivo è infondato. Una volta ritenuta l’ammissibilità della usucapione, che risulta positivamente intervenuta, tutte le altre questioni relative agli aspetti pubblicistici della vicenda vengono meno nel rapporto tra le parti, come correttamente affermato dalla Corte territoriale. 4.3 - È invece fondato, sotto il profilo del vizio di motivazione e - per quanto di seguito si chiarisce — anche per violazione di legge, il terzo motivo di ricorso, che riguarda in concreto l'accertamento delle violazioni delle distanze e delle volumetrie quanto alle costruzioni realizzate dall'Immobiliare Castelli, specie sotto il profilo della richiesta applicazione della legge Regione Lombardia numero 15 del 1996 e alle indicate nuove norme del locale regolamento urbanistico art. 44 e 47 , essendosi limitata la Corte territoriale sul primo punto a rilevare che la legge invocata è successiva all'intervento e che per il resto doveva essere condiviso il percorso argomentativo del CTU fondato su dati fatto accurati e su una ricostruizione dei presupposti normativi del tutto condivisibile”, senza alcun cenno alle addotte intervenute modifiche del regolamento edilizio, certamente successive alla CTU pag 19 della sentenza, prime righe e parte centrale . La motivazione non consente di cogliere la ratio decidendi con riguardo alle plurime questioni proposte, non avendo affrontato la Corte territoriale le questioni relative all'influenza della normativa sopravvenuta, sia regionale che comunale, certamente applicabile, se più favorevole salvo l'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla non legittimità della costruzione , come in tesi sostenuto vedi Cass. 2007 numero 4980 Cass. 2000 numero 1565 . Sotto tale ultimo profilo, il motivo è fondato anche per la dedotta violazione di legge, non avendo il giudice dell'appello preso in esame la normativa sopravvenuta, così ponendosi in contrasto col principio prevalentemente affermato da questa Corte, e condiviso da questo Collegio, secondo il quale in caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta Cass. 2007 numero 4980 Cass. 2000 numero 1565 Cass. 1998 numero 1047 Cass. 1998 numero 12104 Cass. 1998 numero 2887 Cass. 1995 numero 4267 ecc . Inoltre, quanto al regolamento edilizio comunale, occorre ricordare che spetta al giudice, in virtù del principio iura novit curia , acquisirne diretta conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte, posto che le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche anche se di natura secondaria . Vedi di recente Cass. 2010 numero 14446 e numero 20038. 5. Il ricorso incidentale è fondato quanto ai primi due motivi, anche in questo caso sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione e - per quanto di seguito si chiarisce — anche per violazione di legge, restando assorbito il terzo. 5.1 - Infatti, anche in questo caso la Corte territoriale, da un lato, quanto al secondo motivo, si è limitata a richiamare le conclusioni della CTU, senza chiarire le questioni poste dal N. con riguardo alla autorimessa realizzata a confine e non del tutto interrata, non apparendo chiaro il riferimento all'entità della effettiva sporgenza della stessa fuori terra, e, dall'altro primo motivo , non ha chiarito se, in base alla normativa applicabile, anche sopravvenuta secondo il principio richiamato sub 4.3, integrandosi a tale riguardo anche la violazione di legge , le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i cinque metri dal confine e i dieci metri tra le costruzioni, o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l'arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni. La Corte locale non ha fornito una risposta che consenta di individuare la ratio decidendi, anche alla luce delle considerazioni svolte sub terzo motivo del ricorso principale, quanto alla preliminare individuazione della normativa applicabile. 5.2 - Il terzo motivo, che attiene al risarcimento del danno, resta assorbito, restando ancora da definire la natura e l'entità delle violazioni. 6. - In conclusione, è fondato il terzo motivo del ricorso principale, nonché il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale. Sono infondati i primi due motivi del ricorso principale e resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale. I ricorsi vanno accolti in relazione ai motivi ritenuti fondati, la sentenza impugnata va cassata nei limiti indicati e la causa va rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che deciderà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Milano.