Se il ricorso è fatto per il motivo sbagliato: nullità o annullabilità?

Il giudice, nel rigettare l’impugnazione perché il motivo dedotto è errato, non può limitarsi a richiamare in astratto i principi. Deve verificare in concreto.

Così la Corte di Cassazione ha deciso con la sentenza n. 21572, depositata il 30 novembre 2012. Non vuole pagare le spese. Un condomino si oppone al decreto ingiuntivo emesso a favore del proprio condominio. Era stato emesso contro di lui, per il pagamento delle spese condominiali. Si rifiuta di pagare perché in disaccordo con la ripartizione degli oneri. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale rigettano la richiesta. La delibera non è da considerarsi nulla, come ritiene il ricorrente, ma annullabile. Delibera nulla o annullabile? La Corte bacchetta i giudici di merito, perché nella decisione non spiegano perché la relativa delibera condominiale debba considerarsi annullabile e non nulla. Non possono semplicemente richiamare in astratto i principi sviluppati sul tema dalla Cassazione stessa. In concreto . Per una decisione corretta, si sarebbe dovuto verificare quali norme aveva violato la delibera - se la delibera aveva stabilito o modificato i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da regolamento condominiale o dalla norma di riferimento del c.c., l’art. 1123. In questo caso si sarebbe potuta configurare la nullità - se l’assemblea si era limitata a a determinare in concreto la ripartizione delle spese in difformità dai criteri dell’art. 1123, nell’esercizio delle proprie attribuzioni. In questo caso si potrebbe allora configurare un’annullabilità. La questione torna quindi al Tribunale, che dovrà decidere a quale delle due ipotesi precedenti può essere ricondotto il caso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 24 ottobre – 30 novembre 2012, n. 21572 Presidente Goldoni – Relatore Migliucci Fatto e diritto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti C T. proponeva appello avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace, nel rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore del Condominio omissis per il pagamento di oneri condominiali, aveva disatteso le eccezioni di nullità della delibera condominiale posta a base dell'ingiunzione per omessa convocazione nonché per violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese condominiali. Il tribunale rigettava l'impugnazione, ritenendo che la delibera doveva essere considerata annullabile sotto tutti i profili evidenziati dall'appellante e al riguardo richiamava la giurisprudenza di legittimità in tema di deliberazioni nulle o annullabili. Ha proposto ricorso per cassazione C T. affidato a due motivi. Ha resistito l'intimato. 2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376,380 bis e 375 cod. proc. civ., essendo manifestamente fondato. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal resistente, posto che a la mancata indicazione dell'amministratore, quale rappresentante legale del Condominio, non poteva determinare alcuna incertezza sulla individuazione della parte destinataria del ricorso, tant'è vero che lo stesso si è tempestivamente costituito in giudizio b la omessa indicazione del codice fiscale è una mera irregolarità priva di effetti sulla validità dell’atto Ord. 24717/20119 C l'assenza di sottoscrizione del procuratore nella copia notificata è irrilevante, qualora - come nella specie - l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale, l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che gli ha conferito la procura e la copia notificata contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore munito di mandato speciale, tra i quali è compresa l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione Cass. 4548/2011 . Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli arti. 1137 3, 1135 e 1123 cod. civ. e 68 disp. All. cod. civ., deduce la nullità della delibera che a maggioranza aveva adottato criteri di ripartizione degli oneri condominiali diversi da quelli legali. Il secondo motivo, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce il difetto di motivazione in quanto non aveva preso in considerazione il motivo di gravame con il quale si era denunciata la violazione dei criteri di ripartizione degli oneri condominiali. I motivi, che per la stretta connessione sono da trattare congiuntamente, sono fondati. La sentenza è assolutamente carente di motivazione laddove, pur affermando che tutti i motivi formulati dall'appellante erano da disattendere, così mostrando di avere ritenuto infondata anche la censura relativa alla violazione criteri di ripartizione degli oneri condominiali, di cui pure si fa cenno nella parte espositiva, non spiega perché la relativa delibera condominiale debba considerarsi annullabile e non nulla, essendosi limitata a richiamare in astratto i principi in proposito formulati dalla S.C. in tema di distinzione fra delibere condominali nulle o annullabili, mentre avrebbe dovuto in concreto, procedendo all'esame del contenuto della delibera in questione, verificare se la delibera avesse stabilito o modificato i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall'art. 1123 cod. civ. o dal regolamento condominiale contrattuale, ovvero se l'assemblea si fosse limitata, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135, n. 2 e n. 3, cod. civ., a determinare in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 cod. civ. soltanto nel primo caso, avrebbe potuto configurarsi la nullità e l'inefficacia della delibera e, quindi, la inesistenza dei presupposti per l'ingiunzione, mentre nella seconda ipotesi si sarebbe configurata l'annullabilità Cass. 6714/2010 , dovendo qui considerarsi che nel caso di delibera annullabile, anche a prescindere dal decorso del termine di cui all’art. 1137 cod. civ., nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe essere invocata la relativa invalidità S. U. 2669/2009 . Le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione. Vanno condivise le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione, non potendo ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal resistente con la memoria illustrativa, laddove, a stregua delle stesse allegazioni formulate con l'atto di opposizione, la Corte era stata investita dell'indagine volta a verificare d'ufficio art. 1421 cod. civ. se la delibera posta base del decreto ingiuntivo fosse o meno affetta da nullità, e ciò a prescindere anche dalle ragioni di diritto dedotte dagli opponenti, posto che la qualificazione giuridica compiuta dalla parte di una domanda o di una eccezione non vincola il giudice nella specie, con l'opposizione si era comunque denunciato che l'assemblea a maggioranza aveva adottato un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dall'art. 1123 cod. civ. ma la sentenza non ha in alcun modo preso in esame la questione. Il ricorso va accolto. Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Pistoia in persona di altro magistrato. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Pistoia in persona di altro magistrato.