Ascensore antico e rumoroso, applicabili i limiti sulla tollerabilità della normativa più recente

Accoglibile la richiesta dell’inquilino per ottenere dal condominio il risarcimento dei danni e l’effettuazione di lavori per ridurre i suoni molesti. Non decisivo il fatto che i principi fissati dalla legge siano successivi sia alla costruzione dell’edificio che all’installazione dell’impianto.

Rumori molesti causati dall’ascensore? La battaglia del condomino è meritevole di positiva chiusura. A stabilirlo è la Corte di Cassazione – ordinanza 26898, sesta sezione civile, depositata oggi –, ribaltando la pronuncia emessa in Appello, e accogliendo la protesta avanzata dall’inquilino di un appartamento, collocato all’interno di un condominio e, per giunta, vicino all’ascensore ‘fastidioso’. Porte aperte, porte chiuse Su e giù, giù e su. Apertura e chiusura, chiusura e apertura. Come una tortura cinese, l’abituale utilizzo – anche notturno – dell’ascensore del palazzo diventa un vero e proprio incubo per un inquilino. Che chiede al condominio di risarcire i danni, in primo luogo, e, poi, di provvedere alla esecuzione di lavori finalizzati a contenere la rumorosità dell’impianto dell’ascensore . Richiesta accolta dal Tribunale. Ma, a sorpresa, la Corte d’Appello ribalta la pronuncia, respingendo le richieste del condomino. Persona troppo ‘sensibile’. Su quali basi si fonda la decisione assunta in secondo grado? Primo, non direttamente applicabili i criteri fissati dalle norme sulle soglie di tollerabilità secondo, pur assumendo tali criteri come parametri di riferimento, è stata esclusa la sussistenza, in concreto, dell’intollerabilità dei rumori prodotti dall’ascensore nelle fasi di apertura e chiusura delle porte, e nelle ore notturne . A questo proposito, anzi, i giudici affermano che il superamento registrato non è sufficiente ad integrare l’intollerabilità dei rumori lamentati , anche tenendo presente che quei rumori erano discontinui e rari in periodo notturno . Ultimo, significativo elemento, valutato in Appello, le ‘caratteristiche’ del condomino, ovvero un soggetto particolarmente sensibile ai rumori , che avrebbe dovuto valutare, all’epoca dell’acquisto dell’appartamento, le condizioni acustiche dell’impianto e delle mura dell’immobile . Limite superato. Le valutazioni compiute dai giudici in Appello, però, vengono contestate frontalmente dal condomino ritenuto ‘sensibile d’orecchio’. Il ricorso presentato in Cassazione è finalizzato a vedere riconosciute le proprie ragioni, partendo, innanzitutto, dalla ‘strana’ valutazione compiuta in secondo grado sulla scorta degli accertamenti tecnici è stato accertato che il livello di rumorosità, misurato secondo i criteri tecnici fissati dalla recente normativa per i nuovi impianti, superava i limiti di accettabilità , eppure tali norme sono state ritenute non direttamente applicabili perché sopravvenute alla costruzione del fabbricato ed all’installazione dell’ascensore . Per giunta, poi, viene ritenuto inaccettabile il fatto che il superamento della soglia consentita sia stato considerato insufficiente a integrare l’intollerabilità dei rumori lamentati , e ancor più incomprensibile il richiamo alla sensibilità del condomino. Applicabilità a prescindere. Lo snodo della vicenda giudiziaria è rappresentato, per i giudici della Cassazione, da una semplice considerazione i limiti normativi di rumorosità, da osservarsi nella costruzione degli impianti di ascensore , anche se sopravvenuti alla realizzazione dell’edificio ed alla installazione dell’ascensore , possono essere comunque assunti quali parametri obiettivi per valutare la tollerabilità delle immissioni . L’applicazione di questo principio chiarisce la legittimità delle richieste avanzate dal condomino, con accoglimento del ricorso e questione rimessa alla valutazione della Corte d’Appello. Di rimando, però, serve a rimettere completamente in discussione anche le valutazioni compiute in Appello. Su quest’ultimo punto, i giudici della Cassazione spiegano che avendo dato atto che l’impianto continuava a funzionare producendo rumori erano da presumersi nocivi per la salute umana, non poteva costringersi il condomino sol perché ‘particolarmente sensibile’, a continuare a tollerare immissioni che, seppur discontinue, erano da presumersi dannose , pensando, ad esempio, alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 18 novembre – 14 dicembre 2011, numero 26898 Presidente Relatore Piccialli Fatto e diritto A seguito di ricorso proposta da I.O. nei confronti del Condominio Bordon di Aosta, ad oggetto della sentenza numero 1753 della Corte d'Appello di Torino del 4/29-12-2009,il consigliere designato per l'esame preliminare depositava la relazione ex art. 380 bis c.p.c. del 7.6.11 che di seguito si trascrive. Il relatore, letti gli atti relativi al ricorso di cui sopra premesso che con la sentenza impugnata fa corte torinese, in totale riforma della decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda ex art. 844 c.c. della condomina O., condannando il condominio all'esecuzione di lavori diretti a contenere la rumorosità dell’impianto dell’ascensore e al risarcimento dei danni, ha invece rigettato la domanda stessa ,ritenendo alla fattispecie non direttamente applicabili i criteri fissati dalle norme contenute di D.P.C.M. del l4.11. 97 e del 5.12. 97,e nel contempo,pur assumendo quale parametro comparativo il livello di rumorosità massima fissato nel secondo dei suddetti decreti, ha tuttavia escluso la sussistenza in concreto dell’intollerabilità dei rumori prodotti dal suddetto impianto, segnatamente nelle fasi di apertura e chiusura delle porte e nelle ore notturne, ritenuto che il ricorso, deducente nell'unico motivo violazione dell'art. 844 c. c.,insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione , ove risulti provato il perfezionamento della relativa notificazione, sia da accogliere per palese infondatezza, poichè la corte di merito,pur avendo dato atto, come aveva fatto il primo giudice sulla scorta degli accertamenti tecnici compiuti, che il livello di rumorosità,misurato secondo i criteri tecnici fìssati dalla citata recente normativa per i nuovi impianti, superava i limiti di accettabilità,da una parte ha ritenuto tali norme non direttamente applicabili alla controversia, in quanto sopravvenute alla costruzione del fabbricato ed all'installazione dell'ascensore,e dall'altra,convenendo di dover comunque assumere quali parametri valutativi ai fìni della tollerabilità i livelli in esse contenuti, ha tuttavia concluso che il superamento .di soli 0,8 Db A di quello massimo fissato nel secondo dei sopra citati D.P. C M.,non fosse di per sé sufficiente ad integrare l'intollerabilità dei rumori lamentati, anche in considerazione delle circostanze che gli stessi erano discontinui e rari in periodo notturno,che l 'attrice era risultata essere un soggetto particolarmente sensibile ai rumori ed avrebbe dovuto valutare, all'epoca dell'acquisto dell’appartamento, le condizioni acustiche dell'impianto e delle mura dell'immobile ritenuto che tali argomentazioni si pongano in palese contrasto con i principi, ormai costanti nella giurisprudenza di questa Corte,secondo cui il contenimento delle emissioni,di qualsiasi genere, entro i livelli massimi fissati dalle normative di tutela ambientale e nell'interesse della collettività, non costituisce circostanza sufficiente ad escludere in concreto l'intollerabilità delle correlative immissioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 844 c.c mentre, per converso,il superamento i detti livelli,da assumersi quali criteri minimali di partenza affini del giudizio di tollerabilità o meno, deve ritenersi senz'altro illecito tra le altre v. Cass. nnumero 939/11.55 64/10.14186/06 considerato pertanto che la diretta ed immediata esposizione, in ragione della vicinanza, alle fonti di emissione acustica ove queste siano superiori a quelle normativamente fissate a tutela indifferenziata della collettività, giustifica in ogni caso il vicino a chiedere la tutela inibitoria e risarcitoria rilevato che, nel caso di specie, il giudice di merito,pur avendo dato atto che l 'impianto de qua continuava a funzionare producendo rumori che, seppure alla stregua di normativa sopravvenuta alla costruzione dell'immobile e dell'impianto,erano da presumersi nocivi per la salute umana, alla cui salvaguardia dette norme sono essenzialmente fìnalizzate e la cui tutela, costituzionalmente garantita, costituisce comunque criterio direttivo preminente nel bilanciamento, ai fìni dell'art. 844 c.c.,degli opposti interessi v.Cass nnumero 5564/10,811/06 sicchè non poteva costringesi la odierna ricorrente. sol perché particolarmente sensibile , a continuare a tollerare immissioni che, seppur discontinue, erano da presumersi dannose si pensi alle conseguenze di improvvisi risvegli notturni, anche per persone in normali condizioni di salute psico-fisica considerato, infine, che la circostanza. secondo cui la ricorrente si sarebbe opposta a composizioni della controversia .comportanti lavori di in sonorizzazione delle pareti dei muri prossimi all'impianto, non sia di per sé sufficiente e far ritenere insussistente la responsabilità ex art. 8. 14 c.c quanto meno ante causam , del condominio, tanto più che non è chiaro se ed in quale misura dette opere avrebbero riguardato strutture condominiali e/o di proprietà della ricorrente ,potendo al più rilevare ai fini di un'eventuale attenuazione,ex art. 1227 c.c.,della responsabilità risarcitoria sulla scorta delle suesposte considerazioni, il relatore propone l 'accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata''. Tanto premesso,il collegio,vista la memoria adesiva diparte ricorrente e dato atto della documentata regolare instaurazione del contraddittorio sentito in camera di consiglio il difensore del resistente condominio,costituitosi con procura autenticata viste le conclusioni del P.G. conformi alla relazione ritenuto di condividere integralmente le ragioni della proposta del relatore,cui non sono state opposte convincenti argomentazioni dalla difesa del resistente considerato,in particolare che i limiti normativi di rumorosità da osservarsi nella costruzioni degli impianti di ascensore, ancorchè sopravvenuti alla realizzazione dell'edificio ed alla installazione dell'ascensore, in quanto evidentemente finalizzati a contenere l 'impatto acustico nell'ambito di ambienti circoscritti quali i fabbricati condominiali ,a salvaguardia del diritto alla salute delle persone direttamente esposte alle emissioni in questione, ben possono essere assunti quali obiettivi parametri,ai fini del giudizio ex art. 844 c.c. di tollerabilità delle immissioni, valutazione che va compiuta all'attualità richiamata e ribadite,per il resto, le argomentazioni esposte nella relazione ne recepisce la proposta conclusiva e rimette al merito il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.