A pagarle è l'usufruttuaria. Soprattutto se il condominio l'ha già riconosciuta

Accolto il ricorso della nuda proprietaria dell'appartamento, che si era vista citare in giudizio. Una controversia su una precedente delibera serve a fare chiarezza.

di Attilio Ievolella Pomo della discordia, come succede spesso, il pagamento delle spese condominiali, regolarmente deliberate dall'assemblea. A chi tocca l'onere? Alla nuda proprietaria dell'appartamento o all'usufruttuaria? Todo depende, come nella famosa canzone Anche perché vanno valutati gli eventuali rapporti già creatisi tra l'amministrazione condominiale e il condomino-usufruttuario. Così, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 14883/2011, sezione Seconda Civile, depositata ieri, ha rimesso in discussione la questione che Tribunale di Chiavari e Corte d'Appello di Genova ritenevano di aver chiuso, in maniera definitiva. Condominio, quanto costi e a chi È datata maggio 2000 la delibera contestata. Elemento, quello temporale, non secondario Conseguenziale la ripartizione di spese decisa in assemblea, e destinata a coinvolgere anche la nuda proprietaria. Che però nicchia e, tra le altre cose, sostiene, sin da principio, che trattandosi di spese attinenti all'ordinaria amministrazione, dovevano essere poste a carico dell'usufruttuaria . Ma la Corte d'Appello respinge questa osservazione, sostenendo che la nuda proprietaria aveva lasciato immutato lo status quo, senza manifestare rimostranze. In sostanza, la sua accettazione, protrattasi per 20 anni, aveva reso legittimo il carico delle spese in capo alla sola nuda proprietaria , che, peraltro, sempre secondo la Corte d'Appello, mai aveva comunicato all'amministrazione condominiale la situazione relativa alla proprietà . Noblesse oblige, il pagamento deliberato dall'assemblea spetta alla nuda proprietaria. Dubbi sciolti da atti e azioni. Come detto, però, la Cassazione, a cui si è rivolta la nuda proprietaria, ha riaperto le danze, rimettendo in discussione l'intera questione. Premessa fondamentale, in questa ottica, è la giurisprudenza, secondo cui se l'atto da cui risulta l'usufrutto è debitamente trascritto, il condominio è tenuto all'addebito delle spese, a seconda che siano ordinarie o straordinarie, all'usufruttuario o al nudo proprietario . Senza dimenticare l'inapplicabilità, alla fattispecie, del principio dell'apparenza del diritto . Di conseguenza, la sentenza della Corte territoriale è in contrasto con la giurisprudenza. E da qui gli step successivi sono logici Innanzitutto, perché non è stato tenuto presente che l'acquisto dell'usufrutto dell'appartamento è stato debitamente trascritto e che la usufruttuaria , con atto datato maggio 1999, ha convenuto in giudizio il condominio per la pronuncia di invalidità di una precedente delibera condominiale, deducendo la propria qualità di usufruttuaria . In sostanza, alla luce dei rapporti intercorsi tra amministrazione condominiale e usufruttuaria, la presenza di quest'ultima era già risultata conoscibile e certificata ben dodici mesi prima della delibera di pagamento contestata. Anche per questo, la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere ben in mente i riferimenti giuridici fissati dalla giurisprudenza A Genova, di nuovo, per decidere. Le indicazioni dei giudici di piazza Cavour che hanno accolto il ricorso della nuda proprietaria sono nettissime, come visto. E a queste se ne aggiunge anche un'altra quella relativa alla presunta applicabilità del principio dell'apparenza del diritto . Nel caso specifico, difettano assolutamente le condizioni di base per tale applicabilità. Anche di questo dovrà tenere conto la Corte d'Appello di Genova, chiamata nuovamente a decidere, non solo sulla attribuibilità delle spese condominiali alla nuda proprietaria, ma pure sulle spese del giudizio di Cassazione.

Corte di Cassazione, sez II Civile, sentenza 3 maggio - 6 luglio 2011, n. 14883 Presidente Settimj - Relatore Giusti Per scaricare la sentenza in formato pdf clicca qui